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Invalidità acufene: come ottenerla

16 Agosto 2018 | Autore:
Invalidità acufene: come ottenerla

Chi soffre di acufeni ha diritto all’invalidità? In che percentuale? Si può fare ricorso contro il verbale negativo dell’inps?

Una patologia che colpisce uno dei cinque sensi non può che essere altamente fastidiosa e, nei casi più gravi, invalidante: si pensi a chi soffre di una malattia che abbia effetti sulla vista. Non meno grave, poi, sono le patologie che riguardano l’apparato uditivo: la più diffusa è senz’altro quella che va sotto il nome di acufene. L’acufene è la percezione di un rumore di diverso tipo (ronzio, fischio o scroscio) e varia intensità, intermittente o continuo, in assenza di un reale stimolo acustico proveniente dall’esterno. Detta così può sembrare una sciocchezza: in realtà, a lungo andare, questo disturbo non soltanto può portare ad una riduzione apprezzabile dell’udito, ma addirittura a patologie di diverso genere, quali ansia e depressione. Solo chi soffre di questa malattia può capire cosa si prova ad essere costretti a percepire continuamente, giorno e notte, un continuo rumore e a costringersi all’isolamento a causa di esso. Nei casi più gravi, dunque, l’acufene può diventare invalidante, tanto da legittimare chi ne soffre ad avanzare all’inps domanda di invalidità civile. Con il presente articolo tratteremo proprio di questo: vedremo appunto come ottenere l’invalidità per acufene.

Invalidità civile: cos’è?

Prima di vedere come ottenere l’invalidità per acufene, spieghiamo brevemente di cosa stiamo parlando. L’invalidità civile è un istituto giuridico volto a tutelare le persone che, a causa della loro patologia, sono svantaggiate in ambito lavorativo oppure nella vita di tutti i giorni. Più nello specifico, è invalido civile chiunque abbia difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito [1]. Perché l’invalidità civile sia riconosciuta (con conseguenti benefici) è necessario che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè: che la malattia venga accertata da un’apposita commissione; che la patologia risulti essere davvero invalidante.  Secondo la legge italiana, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da:

  • compromettergli la normale capacità lavorativa, se la persona sia in età da lavoro, cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi;
  • renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, qualora non rientrasse nella fascia di cui sopra (quindi se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette mesi).

I cittadini con età superiore ai sessantacinque anni e sette mesi, quindi, possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Allo stesso modo, il minore di diciotto anni dovrà dimostrare di versare  in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, allo scopo di avere diritto all’indennità di frequenza.

Diritti dell’invalido civile: quali sono?

Perché è importante ottenere l’invalidità per l’acufene? Perché al riconoscimento dello status di invalido segue l’attribuzione di diversi benefici, i quali variano a seconda del grado di invalidità riconosciuto: ad esempio, un’invalidità del 100% dà diritto a ricevere una pensione di inabilità. I vantaggi diversi da quelli economici non sono meno importanti: anche senza aver ottenuto un’invalidità totale, il malato ha diritto alla fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili; all’esenzione (parziale o totale, a seconda del grado di invalidità) dal pagamento del ticket sanitario per tutte le prestazioni mediche riguardanti la patologia invalidante (nel caso di invalidità pari o superiore al 67%); ad agevolazioni per le graduatorie delle case popolari e per il canone telefonico (in base ai redditi dichiarati).

L’assegno di invalidità spetta solo a chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento, è necessario anche che il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La pensione di inabilità, invece, spetta solamente a chi viene riconosciuta un’invalidità pari al 100%.

Acufene: cos’è?

Come anticipato nell’introduzione, gli acufeni sono sensazioni sonore percepite dall’individuo, acustiche o elettriche, non sostenute da sorgenti esterne. Sono causati da attività proprie dell’apparato acustico oppure da alterazioni dei meccanismi di elaborazione sensoriale. Si manifestano in pratica come suoni di vario tipo, di intensità variabile, che vengono inoltre percepiti con maggior fastidio e si accentuano in caso di silenzio circostante. Possono essere continui o intermittenti, e consistere in cinguettii, ronzii, fischi, rumori che non esistono nell’ambiente: percezioni soggettive di suoni in assenza di un reale stimolo esterno.

Acufene: c’è il diritto all’invalidità?

L’acufene rientra tra le patologie previste dalla legge nelle apposite tabelle ministeriali [2] al fine del riconoscimento dell’invalidità civile: l’unico riferimento rintracciabile, però, è quello che va sotto la voce di “acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità ed insorti da più di tre anni”, con riconoscimento di un’invalidità fissa pari al due per cento. Si tratta di una percentuale bassissima, praticamente irrilevante, a meno che ad essa non si associno ulteriori patologie.

La predisposizione individuale ad ansia e depressione può avere un contributo determinante nello sviluppo del disagio da acufene. Tali malattie psichiatriche, quindi, associate agli acufeni, possono dare diritto a specifici riconoscimenti dell’invalidità civile, naturalmente nell’ambito delle rispettive patologie diagnosticate a causa dell’acufene stesso.

Spetta al richiedente dimostrare che la propria patologia sia davvero invalidante, e cioè gli riduca la capacità lavorativa di almeno un terzo oppure gli impedisca di compiere gli atti quotidiani della vita. Colui che è affetto da questa patologia potrà supportare la propria richiesta con la documentazione medica in suo possesso dalla quale si evince la gravità dell’acufene, le cure a cui si è sottoposto, le conseguenze negative che comportano per la propria vita, gli eventuali interventi chirurgici subiti. Tutto ciò è molto importante affinché la commissione esaminatrice possa valutare con giusta cognizione di causa le condizioni dell’ammalato.

Invalidità per acufene: come ottenerla?

Abbiamo chiarito che la persona affetta da acufene può chiedere l’invalidità civile, purché dimostri l’effettiva incidenza della malattia sulla propria vita o sull’attività lavorativa. Ma come ottenere l’invalidità per acufene? Colui che ne è affetto, se ritiene che questa malattia gli comporti una riduzione di almeno un terzo della propria capacità lavorativa o l’impossibilità di svolgere alcuni atti della vita quotidiana, per chiedere l’invalidità civile deve innanzitutto recarsi dal proprio medico di famiglia per la compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante. Bisogna poi trasmettere telematicamente il certificato medico all’Inps, accedendo direttamente alla propria area personale mediante codice pin oppure tramite patronato o associazioni di categoria. L’inps provvederà a fissare la visita medica di accertamento presso la commissione asl integrata da un medico Inps; i tempi per la convocazione possono essere lunghi, anche di diversi mesi. La commissione medica dovrà valutare la gravità dell’acufene e la capacità di quest’ultima di ridurre la capacità lavorativa dell’invalido oppure di impedirgli gli atti della vita quotidiana. I parametri da seguire sono quelli indicati nella tabella ministeriale sopra richiamata.

Invalidità acufene: come fare ricorso?

Come ottenere l’invalidità per acufene se, a seguito della visita, essa non viene riconosciuta, oppure lo è in un grado minore a quello che si ritiene debba spettare? La persona alla quale è stata negata l’invalidità per acufene oppure a cui è stata concessa in misura non soddisfacente può fare ricorso in tribunale entro il termine di sei mesi dalla notifica dell’esito delle visita.

Il ricorso va presentato al tribunale territorialmente competente e consiste nella richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio (un medico legale) che rivaluti le condizioni di salute del ricorrente [3]: in gergo tecnico, si parla di accertamento tecnico preventivo (atp). Nel caso di ulteriore esito negativo, è ancora possibile impugnare la perizia sfavorevole entro trenta giorni e procedere, entro ulteriori trenta giorni, con un ricorso di merito [4] nel quale bisogna contestare specificamente le risultanze della visita ed, eventualmente, chiedere al giudice il rinnovo delle operazioni peritali (cioè, una nuova consulenza tecnica). Sarà poi il tribunale, con sentenza, a stabilire se l’invalidità spetti o meno e in che percentuale.


note

[1] Legge n. 118/1971 del 30.03.1971.

[2] Decreto Ministeriale del 05.02.1992.

[3] Art. 445-bis cod. proc. civ.

[4] Art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ.

Autore immagine: Pixabay.com


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