Come non pagare multa autobus


In questo articolo vedremo come non pagare una multa inflitta mentre ci si trovava sull’autobus; quali sono i poteri del controllore dell’autobus; cosa può fare il passeggero se si trova sprovvisto del biglietto.
È un giorno come tanti altri e ti trovi su un autobus affollatissimo. Tu e gran parte delle persone che ti circondano state andando al lavoro. Hai comprato il biglietto, come sempre, ma lo strumento per l’obliterazione si trova dall’altra parte del mezzo. Vorresti raggiungerlo, ma ti è impossibile a causa della gran confusione. Provi a chiedere il permesso di passare, ma ti rendi conto che si tratta di una richiesta ridicola, visto che i passeggeri sono pressati l’uno contro l’altro come sardine. Avendo difficoltà di movimento, finisci per far cadere il biglietto, e non riesci a piegarti per recuperarlo. Incredibilmente il controllore, forse allenato a farsi spazio in questa gran confusione, ti raggiunge e ti chiede di esibire il documento. Spieghi quello che ti è successo, ma il controllore, che forse oggi si è alzato di cattivo umore, non vuole sentire ragioni e ti fa subito una multa. Ti chiedi quindi come fare a non pagare una multa che è stata inflitta sull’autobus. In questo articolo te lo spiegherò.
Indice
Quali poteri ha il controllore dell’autobus
Prima che ti spieghi come non pagare una multa che ti è stata fatta sull’autobus, è bene che tu sappia quali sono i poteri attribuiti ai controllori.
Il controllore dell’autobus è un pubblico ufficiale [1]. Infatti, egli esercita una pubblica funzione amministrativa, essendo autorizzato dalla legge ad accertare eventuali violazioni amministrative e a comminare le relative sanzioni. Ad esempio, nel caso che ci interessa, la violazione consiste nel viaggiare sprovvisti del biglietto, e la sanzione sarà la multa, che il controllore infliggerà al passeggero che ha voluto fare il furbo. In quanto pubblico ufficiale, il controllore può:
- chiedere al passeggero di esibire il biglietto;
- chiedergli un documento di identità;
- pretendere di conoscerne le generalità;
- ritirare eventuali titoli di viaggio falsi, alterati o contraffatti;
- richiedere l’intervento delle forze dell’ordine se il passeggero rifiuta di fornire le proprie generalità e in ogni caso che lo ritenga necessario;
- allontanare il passeggero dal mezzo, se disturba gli altri viaggiatori, oppure se con il suo comportamento pregiudica la regolarità e la sicurezza del servizio;
- comminare multe ai passeggeri.
Per quanto riguarda la richiesta di esibire un documento di identità, devi sapere che la legge non impone di portarlo con sé. Anche se dovessero chiedercelo degli agenti di polizia giudiziaria, come i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, i vigili urbani, non saremmo tenuti ad esibirlo. Ovviamente, se ci trovassimo alla guida di un’autovettura, saremmo obbligati ad esibire la patente, ma soltanto perché si tratta del documento che ci abilita a condurre un veicolo a motore, non per verificare la nostra identità.
Pertanto, se il controllore chiede al passeggero di mostrargli un documento, e lui lo ha dimenticato a casa, oppure non lo trova, non incorre in nessuna sanzione. Tuttavia, possono essergli richieste le generalità, e non può rifiutarsi di fornirle, né tanto meno può dare generalità false pensando di fare il furbo, perché commetterebbe reato. Infatti, la legge [2] stabilisce che, se un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (come è il controllore a bordo del mezzo) richiede le generalità, bisogna fornirgliele; il rifiuto comporta la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a 206 euro.
A ben guardare, la norma è pienamente giustificata dalla necessità che non venga intralciata l’attività di coloro che, esercitando una pubblica funzione, devono verificare che la legge sia osservata.
Se il passeggero rifiuta di dare le proprie generalità, il controllore non può perquisirlo, ma può trattenerlo in attesa che arrivino la polizia o i carabinieri per procedere alla sua identificazione. E poiché questa operazione potrebbe richiedere del tempo, il viaggiatore indisciplinato incorrerebbe nel reato di interruzione di pubblico servizio [3], punito addirittura con la reclusione fino a un anno.
Ancora peggio, non si può dare in escandescenze e insultare il controllore, perché questo comportamento integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale [4]. Si tratta, precisamente, del comportamento di chi, in un luogo pubblico (come è appunto l’autobus), offende un pubblico ufficiale in presenza di altri, a causa e nell’esercizio delle sue funzioni. La pena prevista, in questo caso, è la reclusione fino a tre anni.
Dunque, è meglio mantenersi calmi, non solo se non si è comprato il biglietto sperando di farla franca; ma anche qualora il documento di viaggio si sia smarrito a causa della calca e della confusione, oppure sia posizionato in modo tale da non poterlo subito recuperare.
Cosa succede se non si esibisce il biglietto
Se non si esibisce il biglietto, il controllore può fare una multa. L’importo di questa varia secondo la regione e il comune. Se il passeggero è in torto, perchè non ha acquistato il biglietto, o se sa di non poter dimostrare le sue buone ragioni, va considerato che la legge [5] consente di pagare una sanzione ridotta, se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione.
Se il trasgressore non paga, e non fa nessun tipo di reclamo, l’importo verrà iscritto a ruolo [6]. Il ruolo, in questo caso, è un elenco di soggetti debitori della ditta di trasporti , nel quale vengono inseriti i nominativi di costoro e l’importo da loro dovuto. Periodicamente, i ruoli vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate – riscossione, che ha il compito di occuparsi della riscossione coattiva di questi crediti. A tal fine, essa notificheràal trasgressore una cartella di pagamento, contenente un importo decisamente più elevato, a causa dell’aggiunta di interessi, sanzioni e oneri di riscossione.
Tutto questo, per non aver acquistato un biglietto che costava poco più di un euro! Non vale veramente la pena di fare i furbi.
Cosa fare in caso di multa sull’autobus
Quando è possibile, la contestazione dell’infrazione deve essere immediata. Essa avviene mediante consegna diretta al trasgressore del relativo verbale. Nel caso in cui questi rifiuti di riceverlo, esso gli deve essere notificato entro sessanta giorni dall’accertamento (trecentosessanta giorni se residente all’estero). Se si ritiene di avere ragione, accettando la consegna del verbale è possibile chiedere che vengano inserite le proprie osservazioni, oltre ai nominativi di eventuali testimoni. Si pensi al caso in cui si era in possesso del biglietto, ma, a causa dell’eccessiva calca di persone, questo è caduto e non si sia riusciti a recuperarlo. Altri passeggeri potrebbero avere assistito alle disperate manovre del presunto trasgressore e potrebbero testimoniare in tal senso.
Se, invece, si ritiene di essere nel torto, è consigliabile accettare il verbale e pagare subito la sanzione, che in questo caso sarà quella minima.
Se viene comminata una multa sull’autobus, e si sa di essere nel giusto, è possibile proporre un reclamo alla stessa ditta di trasporti, inoltrandolo a mezzo raccomandata a.r. Il termine per farlo è di trenta giorni dalla data della contestazione o della notifica (sessanta per i residenti all’estero). Nel reclamo vanno esposte le ragioni per le quali la multa non si sarebbe dovuta irrogare. Se vi sono testimoni, può essere utile allegare delle dichiarazioni dagli stessi sottoscritte.
L’azienda risponderà entro un termine che varia da un comune a un altro. Se ritiene fondate le motivazioni addotte a sostegno del reclamo, emetterà un provvedimento di archiviazione del verbale; diversamente, emetterà un’ordinanza ingiunzione di pagamento.
Il trasgressore avrà trenta giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per pagare (sessanta giorni se risiede all’estero).
Entro lo stesso termine, avverso l’ordinanza ingiunzione è possibile proporre ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
Se la sentenza del Giudice di pace non soddisfa, è possibile impugnata davanti al Tribunale.
Mentre però il reclamo alla stessa ditta di trasporti non costa nulla (salvo la spesa per la raccomandata), rivolgersi a un Giudice ha un costo. Infatti, occorrerà farsi assistere da un avvocato; e anche quando questo non è necessario (per i giudizi il cui valore non supera i 1.100 euro è possibile fare tutto da soli), si dovrà comunque pagare il compleanno.d. “contributo unificato” una tassa che viene corrisposta allo Stato quando ci si rivolge alla giustizia.
Davanti al Tribunale le spese aumentano considerevolmente, perché l”assistenza di un avvocato è obbligatoria.
Tirando le somme, se ti è stata fatta una multa mentre ti trovavi in autobus, e la ritieni ingiusta, ecco cosa puoi fare per non pagarla:
- se il verbale ti viene immediatamente consegnato, fai inserire le tue osservazioni e i nominativi di eventuali testimonianze, che possano confermare la tua versione dei fatti;
- proponi reclamo alla ditta di trasporti, allegando documentazione a sostegno delle tue ragioni (ad esempio fotografie e dichiarazioni testimoniali);
- se il reclamo viene respinto è viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento, impugnala davanti al Giudice di pace;
- se la decisione di quest’ultimo è negativa per te, puoi impugnarla davanti al Tribunale.
Tieni presente che, come abbiamo detto, le cause hanno un costo, che potrebbe superare, anche di molto, l’importo della sanzione. Quindi, se questo è minimo, ti conviene pagarlo subito, approfittando della possibilità di farlo in misura ridotta, e accantonando le tue ragioni, anche se fondate.
Se, invece, l’importo della multa è elevato, ti converrà contestarla in tutte le sedi.
note
[1] Art. 357 c.p.
[2] Art. 651 c.p.
[3] Art. 340 c.p.
[4] Art. 341 bis c.p.
[5] L. 689/81.
[6] Art. 18 comma 1 bis d.l. 113/2016
Salve a tutti
e complimenti per gli articoli che segue sempre.
Ma permettetemi di dissentire almeno in parte sul post che avete scritto sulle multe da nn pagare elevate dal controllore sull’autobus.
Se gli operatori Delle Forze dell’Ordine, chiedono le generalità ad un cittadino, quest’ultimo è obbligato a darle.
Vi ricordo che il documento utile che prova le generalità e la Carta d’Identita’.
Il cittadino reticente (privo di documento d’identità) va incontro ad un fermo di identificazione in caserma o negli uffici per identificare il soggetto fino a 24 ore.
In più è punito con l’arresto fino ad un mese e la comunicazione all’autorità Giudiziaria. L. 18 maggio 1978, n. 191.
Per questo dico sempre a mia figlia di portare la Carta d’Identita’ con se.
Grazie, perseverate!
Salve, vorrei un chiarimento. Un controllore del tram mi ha fatto la multa perché avevo l’abbonamento scaduto da una settimana, quando stava per scrivere la multa una signora aveva detto di non scrivere la multa perché lei aveva mi avrebbe dato un biglietto che aveva in più, ma lui non l’aveva ascoltata e aveva scritto. Quanto avevo dato i nominativi lui non mi ha dato nulla e non mi ha rilasciato nulla. Lei mie domande sono due.
1.se un passeggero offre un biglietto nel momento in cui il controllore decide di scrivere il verbale, è ancora in dovere di scrivere o la multa è annullata?
2.il controllore quando scrive il verbale deve rilasciare qualcosa oppure la multa arriva a casa?
Viaggiare in autobus senza biglietto è un illecito amministrativo, passibile di una comune contravvenzione. Lo stesso dicasi per il tram, la metro e qualsiasi altro mezzo pubblico. Se la legge non ammette ignoranza, i regolamenti di trasporto non ammettono giustificazioni per la mancanza di un biglietto valido. Ogni passeggero dell’autobus deve possedere un titolo di viaggio valido, cioè acquistato e obliterato, da utilizzarsi per il tempo consentito e indicato nel titolo stesso (60 minuti, 100 minuti ecc.). La mancata obliterazione del biglietto così come l’utilizzo di un biglietto scaduto non possono essere in alcun modo giustificate sicché, in caso di verifica da parte del controllore, non è possibile tentare di evitare la multa.
Ricordiamo che il controllore dell’autobus è un pubblico ufficiale, come un carabiniere, ciò significa che chi ha la brillante idea di dargli un nome e cognome falso per fare in modo di evitare di pagare la multa o chi si rifiuta di fornire le proprie generalità, commette reato.
In quanto pubblico ufficiale, il controllore può: chiedere al passeggero di esibire il biglietto; chiedergli un documento di identità; pretendere di conoscerne le generalità; ritirare eventuali titoli di viaggio falsi, alterati o contraffatti; richiedere l’intervento delle forze dell’ordine se il passeggero rifiuta di fornire le proprie generalità e in ogni caso che lo ritenga necessario; allontanare il passeggero dal mezzo, se disturba gli altri viaggiatori, oppure se con il suo comportamento pregiudica la regolarità e la sicurezza del servizio; comminare multe ai passeggeri.
Quando è possibile, la contestazione dell’infrazione deve essere immediata. Essa avviene mediante consegna diretta al trasgressore del relativo verbale. Nel caso in cui questi rifiuti di riceverlo, esso gli deve essere notificato entro sessanta giorni dall’accertamento (trecentosessanta giorni se residente all’estero).
Se uno non paga il biglietto e giusto che paghi la multa,ma da 1.50 euro a 54.90 mi sembra assurdo!
Buongiorno,
il termine per notificare un atto è di 90 giorni e non 60 per i residenti in Italia.
Distinti saluti.
Diana
chiedo se il contrllore mantenga le sue prerogative e possa chiedere di esibire il titolo di viaggio quando non è a bordo dell’autobus ma a terra, in poche parole potremmo dire “quale sia il confine operativo entro il quale il controllore mantiene le sue prerogative di pubblico ufficiale e noi si sia in obbligo di esibirgli il titolo di viaggio”. Grazie
Buongiorno, mi è stata conferita una multa per mancato esibizione del biglietto. Premetto che era mia intenzione fare il biglietto e quindi evitare di esserne sprovvisto di conseguenza. Le circostanze, purtroppo, non mi permettevano in nessun modo di acquistare il titolo di viaggio, dato che era sera e le tabaccherie erano chiuse. Al momento della mia salita sul mezzo, cerco di trovare una soluzione, procedendo alla ricerca del controllore per eventuale esazione a bordo, ma niente da fare non c’era nessuno oltre che i passeggeri. A bordo trovai un foglio con scritto la modalità per fare il biglietto, in particolare, mandando un “sms” ad un numero telefonico, in cui veniva defalcata la somma dal credito telefonico. Quest’ultimo non avvenivì poiché il mio operatore telefonico (“HO) non era contemplato nei seguenti. Alla 3 fermata vidi i controllori posteggiati in questa, da sopra l’autobus decisi di spiegargli la dinamica. Mi venne detto di scendere dal bus (facendomi perdere la corsa), per l’emissione del biglietto ed esibire un documento d’identità. L’operatore, anziché emettere il biglietto fece che contestare una sanziona amministrativa.
Ora, io ho già presentato una contestazione scritta dell’accaduto, presso la ditta presa in questione. Sono passate circa tre settimane e non ho ricevuto alcuna risposta.
Qualcuno può aiutarmi e/o consigliarmi sul da farsi?
Seguendo la mia dinamica, sono nelle condizioni di andare eventualmente avanti nella mia contestazione o sarebbe meglio pagare la sanzione amministrativa e chiudere il caso?
Grazie a chi risponderà.
Buongiorno, in breve : ho presentato istanza, sono stato ascoltato dal vice commissario polizia locale di Padova, il quale ha espresso solidarietà, sottolineando il fatto che spesso il cittadino si senta cessato dalle istituzioni, salvo poi farmi recapitare una sanzione aumentata 3 volte, da 50 a 170 euro. Il mio avvocato consiglia di non ricorrere al giudice di pace a causa degli eccessivi costi e, comunque, perché non esiste una norma che giustifichi tale violazione. Inoltre, il controllore, sebbene la sanzione l’abbia notificata a terra, a causa della calca che gli ha impedito di salire sul bus, ha in seguito dichiarato che sulla vettura in quel momento viaggiavano 16 persone. Tengo a specificare che il mezzo è transitato alle 14.15 in una zona dove sussistono almeno 5 istituti scolastici che terminano le lezioni contemporaneamente alle 14.00 con conseguente flusso di un migliaio di studenti verso le medesime fermate. Grazie. Giorgio Erriquez
se il trasgressore si rifiuta per buone ragioni di firmare il verbale nel bus questo gli dovrebbe essere spedito.
a me non l’hanno spedito.
quindi ritengo di avere buone ragioni per oppormi al pagamento perchè non firmare un vertbale equivale a non riconoscerlo.