Se hai l’esigenza di ospitare qualcuno che dovrà, altresì, fissare la residenza presso la tua abitazione, è consigliabile stipulare un contratto di comodato d’uso con specifica dei beni mobili già presenti e di tua proprietà e registrare il contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate. E’ vero che la registrazione del contratto richiederà l’esborso di una certa somma di denaro ma è sicuramente preferibile rispetto ad una procedura di esecuzione, con conseguenti lungaggini e costi maggiori.
Residenza come ospite e pignoramento


Il pignoramento nei confronti di un debitore può intaccare beni presenti in un’abitazione nella quale il debitore risiede come ospite?
Il tuo amico di vecchia data – o, più semplicemente – la tua compagna o il tuo compagno, ti ha chiesto di poter vivere, per un certo periodo, nella tua casa e di poter fissare, presso la tua abitazione, la residenza come ospite. Ti piacerebbe poter venire incontro alle esigenze ed alle richieste dell’amico/a o compagno/a ma hai paura delle conseguenze. In particolare, potresti chiederti: cosa succede se l’ospite è indebitato con terze persone? In caso di pignoramento, potrebbero appropriarsi delle cose presenti in casa mia? Vediamo, insieme, quali sono le regole previste dalla legge in materia di residenza come ospite e pignoramento.
Indice
Pignoramento
Il pignoramento è un atto con il quale ha inizio la cosiddetta espropriazione forzata ossia quel procedimento che consente al creditore di far sottrarre al debitore i suoi beni al fine di soddisfare il proprio credito.
In particolare, il pignoramento è l’ingiunzione (cioè, l’ordine) che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di evitare di porre in essere atti o comportamenti che possano avere, come conseguenza, quella di sottrarre, alla garanzia del credito, i beni sottoposti all’espropriazione. Si tratta, per esempio, dell’ipotesi in cui il debitore vende o dona alcuni suoi beni proprio al fine di evitare l’esecuzione e, di conseguenza, di non saldare il debito.
L’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare:
- nella casa del debitore ed in quella della sua famiglia;
- negli altri luoghi a lui appartenenti, per esempio, lo studio professionale, l’azienda ecc…;
- sulla persona del debitore (si pensi, per esempio, ad un orologio costoso che potrebbe essere al polso del debitore);
L’ufficiale giudiziario ha il potere di entrare in questi luoghi senza alcuna autorizzazione. Se il debitore – o qualsiasi altra persona – si oppone al suo ingresso, l’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalle forze dell’ordine. Effettuato l’ingresso, l’ufficiale giudiziario sceglie i beni da pignorare e questa scelta viene effettuata prendendo, ovviamente, in considerazione, l’entità del debito. Ci sono, però, beni che sono impignorabili?
La risposta è affermativa. La legge [1] [2] infatti, prevede un elenco di cose che non possono essere pignorate a causa del loro valore affettivo (per esempio, la fede nunziale o un oggetto sacro) o a causa della loro funzione di soddisfacimento di bisogni di prima necessità (per esempio, le sedie, il frigorifero, la stufa ecc…).
Al di fuori di queste eccezioni previste dalla legge, l’ufficiale giudiziario sceglie quali beni pignorare.
A questo punto, il pignoramento perde la sua efficacia se, entro i quarantacinque giorni successivi, il creditore non chiede l’assegnazione o la vendita (che, però, possono essere richieste non prima che sia trascorso il termine di dieci giorni dal pignoramento).
Come liberarsi dal pignoramento?
Esistono due meccanismi grazie ai quali il debitore può liberarsi dal pignoramento:
- pagamento della somma dovuta: il debitore, cioè, deve provvedere a versare la somma oggetto del debito direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario. In questo modo potrà evitare la successiva espropriazione dei beni;
- conversione del pignoramento: il debitore può evitare che i beni pignorati siano assegnati o venduti chiedendo di sostituire agli stessi una somma di denaro. Questa procedura può essere attivata attraverso il deposito dell’istanza di conversione e di una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito. A questo punto, la somma verrà depositata presso un istituto di credito indicato dal Giudice e quest’ultimo potrà disporre una rateizzazione mensile della somma dovuta (per un massimo di trentasei mesi);
Residenza come ospite
La residenza, secondo la legge italiana [3] è il luogo in cui la persona abitualmente dimora. L’indicazione della residenza – così come, dunque, il suo trasferimento – è fondamentale perché ad essa sono riconducibili una serie di conseguenze. Per esempio, la residenza individua il luogo fisico in cui potrai recarti per votare. Non solo. Presso la residenza vengono inviate tutte le raccomandate o notificazioni a te destinate, ecc…
Potrebbe, però, accadere che un soggetto voglia fissare la propria residenza in una determinata abitazione, come ospite.
E’ vero che se una persona ritiene di fermarsi per poco tempo in un’abitazione come ospite, potrebbe anche evitare di cambiare la propria residenza. Anche nel caso di permanenza più duratura (per esempio, l’ipotesi della convivenza) ben si potrebbe mantenere la residenza nella vecchia abitazione.
Potrebbe, però, accadere, che una persona debba necessariamente spostare la residenza. Il vostro amico/a o la vostra compagna/o, infatti, potrebbe aver venduto la sua casa ed essere alla ricerca di una nuova abitazione. Oppure, potrebbe essere scaduto il contratto d’affitto. In questi casi, vi è la necessità di trasferire la residenza.
Ed ecco, quindi, la possibilità d’incorrere nella “residenza come ospite”.
L’ospite, dunque, non paga alcun affitto e non deve stipulare nessun contratto di locazione.
Se la casa è di tua proprietà, occorre semplicemente una comunicazione all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza. Se, invece, sei in affitto, per poter concedere ospitalità con residenza, è necessaria ed indispensabile l’autorizzazione del proprietario dell’abitazione.
Ospite con residenza e pignoramento
Hai adempiuto a tutte le prescrizioni previste dalla legge. Se sei proprietario, hai comunicato la presenza dell’ospite all’Ufficio Anagrafe del tuo Comune di residenza. Se, invece, sei affittuario, hai anche ottenuto l’autorizzazione del proprietario di casa.
Ora l’ospite risulta anche residente.
Ma cosa accade se il tuo ospite ha dei debiti?
Potrebbe essere avviata la procedura esecutiva, con conseguente pignoramento dei beni. Quindi ti domandi: “I mobili e gli oggetti presenti nella mia abitazione possono essere pignorati?”
Questa domanda è più che legittima perché, secondo la legge [4], la ricerca dei beni da pignorare può avvenire in diversi luoghi, tra cui la casa del debitore. Con l’espressione “casa del debitore”, però, non s’intende solamente l’abitazione che sia di proprietà del debitore ma il luogo in cui dimora abitualmente, anche se non è proprietario. Ciò che conta è che vi sia un rapporto di fatto tra l’abitazione ed il debitore.
Ne consegue che, nell’ipotesi di ospite con residenza, questo rapporto di fatto indubbiamente sussiste ed è comprovato dalla fissazione della residenza proprio in quell’immobile.
Potrebbe, dunque, ben essere, che l’ufficiale giudiziario bussi alla tua porta per pignorare beni presenti nell’abitazione.
Opposizione di terzo
Se chi ha fissato la residenza come ospite presso la tua abitazione è un debitore, potrebbe accadere che l’ufficiale giudiziario si presenti a casa tua per pignorare una serie di beni. Tra questi, potrebbe esserci qualche oggetto a te appartenente. Ti domanderai: com’è possibile che possano impossessarsi di beni che si trovano all’interno di un’abitazione di mia proprietà e non, invece, del debitore?
Ciò può avvenire in forza del fatto che, quando la legge prevede che la ricerca dei beni del debitore possa avvenire all’interno della “casa del debitore”, intende l’abitazione in cui il debitore abita di fatto in modo stabile, anche se non ne è proprietario o se l’eventuale contratto di affitto è intestato ad altro soggetto. In altre parole, la proprietà o il contratto di affitto intestati ad altro soggetto, non impediscono il pignoramento mobiliare e non sono idonei a provare il diritto di proprietà del terzo opponente sui beni mobili pignorati [5].
Se hai subito il pignoramento di cose di tua proprietà, puoi però presentare un’opposizione, chiamata opposizione di terzo [6]. Scopo dell’opposizione è far accertare che il diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, appartiene a te e non al debitore.
Questo atto si presenta con ricorso al giudice dell’esecuzione (ossia il giudice che dirige l’espropriazione) prima che sia disposta la vendita o assegnazione dei beni. A questo punto, il giudice fisserà un’udienza. Colui che presenta l’opposizione, deve dimostrare la proprietà delle cose pignorate attraverso la produzione di scrittura avente data certa anteriore al pignoramento (per esempio, fatture, scontrini ecc…).
Contratto di comodato d’uso
Per scongiurare l’inconveniente del pignoramento e la successiva necessità di presentare opposizione di terzo e partecipare, dunque, alle udienze e per evitare, altresì, di dover dimostrare la proprietà dei beni pignorati, sarebbe opportuno stipulare un contratto di comodato d’uso [7].
Il comodato d’uso è un contratto che consente ad un soggetto di utilizzare un bene mobile o immobile, senza versare nessun corrispettivo.
Questo contratto dovrebbe essere registrato, entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione, presso l’Agenzia delle entrate, al fine di dare data certa allo stesso. La registrazione è fondamentale poiché consente di dimostrare – con la massima certezza – che il contratto è stato concluso prima dell’inizio del pignoramento. Il costo dell’imposta di registro è pari a 200 Euro.
Purtroppo, accade spesso che l’ufficiale giudiziario proceda ugualmente al pignoramento, nonostante la presenza di un contratto di comodato d’uso registrato.
Per questo motivo, è sicuramente utile specificare, all’interno del contratto, non solo che la proprietà oggetto del comodato è già ammobiliata, ma anche quali sono i singoli mobili presenti in essa (e, dunque, non di proprietà dell’ospite-debitore). In sostanza, andrà indicata la presenza di elettrodomestici, con tanto di marca (per esempio, lavatrice LG ecc…), di quadri di valore, con tanto di descrizione degli stessi, eventuali mobili antichi, tappeti costosi ecc… Più sarà analitica la descrizione e la catalogazione degli oggetti presenti nell’abitazione, più potrete stare tranquilli.
Non sarà, invece, necessaria, l’indicazione di quei beni mobili che sono sempre presenti in una casa ammobiliata: per esempio, il tavolo, le sedie, la doccia ecc…
note
[1] Art. 514 Cod. Proc. Civ.: “Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato, 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente, 4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio, 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione, 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
[2] Art. 515 Cod. Proc. Civ.: “Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.
[3] art. 43, comma 2 Cod. Civ.: “ La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
[4] Art. 513 Cod. Proc. Civ.: “L’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre. In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli”.
[5] Cass. Civ. sent. n. 3626/1982 del 14.06.1982.
[6] Art. 619 Cod. Proc. Civ.: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore”.
[7] Art. 1803 Cod. Civ.: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.