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Mantenimento figli: tra reato e obbligo

23 Agosto 2018
Mantenimento figli: tra reato e obbligo

Omesso versamento degli alimenti ai figli da parte del padre: a chi va versato l’assegno e quando scatta il penale.

L’argomento mantenimento dei figli resta sempre il capitolo più scottante delle separazioni. Non solo perché la legge vi ricollega il reato di violazione degli obblighi familiari, ma anche per l’intransigenza mostrata dai giudici dinanzi alle lamentate difficoltà economiche. Chi non è in grado di versare gli alimenti ai figli non può limitarsi ad addurre lo stato di disoccupazione o una temporanea incapacità, ma deve anche provare l’oggettiva e totale impossibilità di prestare l’assegno mensile. Come dire: perdere il lavoro non basta se si è in possesso di altri redditi (anche immobili di proprietà che, in tal caso, andranno venduti per mantenere i figli) o si è, per età e condizioni, capaci di trovare un altro impiego. L’atteggiamento verso i figli è sicuramente più severo che nei confronti della moglie, per via del fatto che lo stato di bisogno dei primi è sempre presunto. La Cassazione si è più volte soffermata sul reato di omesso versamento del mantenimento ai figli e sull’obbligo che di solito compete al padre. In particolare ci si è chiesto se l’assegno debba essere versato nelle mani della madre o del giovane divenuto maggiorenne. Ecco alcune interessanti precisazioni della giurisprudenza.

Obbligo di mantenimento del figlio: quando scatta il reato

L’indisponibilità da parte del genitore obbligato a versare il mantenimento dei mezzi economici necessari ad adempiere può dar luogo a un’assoluzione dal reato di “violazione degli obblighi familiari” solo se tale incapacità economica perduri per tutto il tempo in cui sono maturate le inadempienze e non sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato stesso [1].

L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati dal giudice, a seguito della separazione o del divorzio, per poter dar luogo a un’assoluzione dal reato di omesso mantenimento deve essere assoluta (non devono cioè residuare altre possibilità di recuperare mezzi economici per pagare l’assegno) e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (nel caso di specie, l’imputato non solo non aveva offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, limitandosi ad una mera allegazione in tal senso, ma soprattutto non versava in condizioni economiche tali da rendere materialmente impossibile l’ottemperanza agli impegni economici impostigli dal giudice; il padre, difatti, pur avendo perso l’occupazione, continuava a svolgere attività lavorativa) [2].

La condizione di incapacità a far fronte all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento del figlio minore di età deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull’asserzione del mero stato di disoccupazione. Questo significa che se la disoccupazione è volontaria – come nel caso del lavoratore che si è dimesso o che ha commesso un comportamento doloso tale da procurargli il licenziamento per giusta causa – difficilmente si potrà avere assoluzione [3].

Per il reato non è necessario un danno al minore

Oltre al reato, il genitore che non versa il mantenimento al figlio può essere condannato a una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 5mila euro [4]. Oltre a ciò il tribunale può:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.

Secondo la Cassazione [5], la condanna al pagamento di tale multa non scatta solo in presenza di accertati pregiudizi al minore, derivanti dal comportamento del genitore. Il giudice ha facoltà di  applicare una o più tra le misure appena indicate nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.

Quindi, anche in assenza di una prova di uno specifico pregiudizio al figlio derivante dall’inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore, quest’ultimo può essere condannato al pagamento della sanzione amministrativa.

A chi va pagato il mantenimento dei figli?

Secondo la Cassazione [6], il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere di versare l’assegno mensile, anziché nelle mani del genitore, direttamente al figlio salvo che quest’ultimo sia divenuto maggiorenne e abbia fatto espressa richiesta in tal senso. Quindi, se il giovane con più di 18 anni non ha mai chiesto di ricevere sul proprio conto il bonifico del padre, quest’ultimo dovrà continuare a pagare l’importo alla madre. Se invece il figlio chiede al genitore di ottenere il pagamento, l’altro genitore perde il corrispondente diritto e non può opporsi.


note

[1] Cass. sent. n. 34952/18 del 23.07.2018.

[2] Cass. sent. n. 44632/2017.

[3] Cass. sent. n. 31495/2017.

[4] Art. 709ter cod. civ.

[5] Cass. ord. n. 16980/2018 del 27.06.2018.

[6] Cass. sent. n. 18008/2018.


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