Quando si prescrive l’imposta sulla casa e come fare per contestare una cartella esattoriale che chiede il pagamento della Tasi ormai caduta in prescrizione?
Bisogna ammetterlo: l’attuale tassazione sulla casa è davvero contorta e insidiosa. Oltre alle imposte sui redditi che si pagano per essere proprietari di un immobile e a quelle che si scontano sull’affitto, ci sono quelle che gravano all’atto del trasferimento del bene (l’Iva o, per le cessioni tra privati, l’imposta di registro; le imposte catastali e quelle ipotecarie). Non in ultimo c’è la tassazione annuale sulla casa composta, a sua volta, da ben tre tasse diverse: l’Imu (che è l’erede dell’Ici), la Tasi e la Tari (ossia la tassa sui rifiuti). A queste ultime per fortuna si accompagnano una serie di esenzioni previste per l’abitazione principale. È chiaro che, a meno di essere un buon fiscalista o comunque una persona esperta del settore, c’è sempre necessità di un consulente che faccia il calcolo di quanto dovuto tra Stato e Comune. E non è insolito dimenticarsi di pagare alle scadenze. Non esiste in Italia – come invece in altri Paesi – un servizio che ti avverte in anticipo (anche con sms) quando pagare: devi essere tu stesso a leggere i giornali o a conoscere la legge. Chi non paga le imposte sulla casa, a prescindere dalle ragioni per cui lo fa (semplice dimenticanza, impossibilità economica, volontà di evadere il fisco) riceve prima l’avviso del Comune e poi la cartella esattoriale. E a quel punto non si può più fare nulla: l’impugnazione contro la cartella può avvenire infatti solo per vizi attinenti alla cartella stessa e non al calcolo del tributo o all’esistenza del debito (eccezioni che vanno invece proposte contro l’avviso di accertamento notificato a monte dall’ente locale). Contro la cartella si può spesso ricorrere al giudice quando decorrono i termini di prescrizione, quando cioè la stessa viene notificata troppo tardi o quando, una volta notificata, l’esattore non svolge alcuna attività per recuperare il credito dell’amministrazione. In quel caso si dice che la richiesta di pagamento è “fuori termine”. Ed è proprio di questo che parleremo nel seguente articolo: spiegheremo cioè qual è la prescrizione della cartella Tasi, una delle tre imposte sul mattone.
Perché abbiamo scelto proprio la Tasi? Semplicemente per il fatto che delle altre imposte abbiamo già parlato nelle pagine del nostro giornale (tanto per fare un esempio ti invito a leggere l’ultimo articolo sulla prescrizione della cartella Tari). Inizieremo l’articolo con una breve introduzione in cui ricorderemo cos’è la Tasi e quando va pagata; spiegheremo poi cosa succede se non si paga la Tasi e quali sono le conseguenze per il contribuente proprietario dell’immobile. Infine, entreremo nel delicato mondo delle cartelle esattoriali e comprenderemo quando queste vengono notificate, a cosa preludono e quali sono i rimedi che ha il debitore per potersi liberare del debito. Il ricorso contro la cartella esattoriale Tasi, del resto, segue le regole generali in materia di riscossione esattoriale per cui non dovremo far altro che riportarci a quanto già detto in materia dalla giurisprudenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cos’è la Tasi e come funziona?
La Tasi è una delle tre imposte che gravano sulla proprietà della casa insieme all’Imu e alla Tari. È stata istituita nel 2014 e, prima d’essa, non esisteva un’altra imposta corrispondente. Si tratta del contributo che pagano i cittadini per quelli che vengono detti i “servizi indivisibili”, quelli cioè che presta l’amministrazione in favore dei proprietari di immobili indistintamente (l’illuminazione, la rete fognaria, la manutenzione delle strade, ecc.).
Non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli e, dall’1.1.2016, gli immobili adibiti ad abitazione principale censiti in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari assoggettate al tributo.
In particolare sono soggetti passivi della TASI coloro che:
- possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie),
- o detengono detti immobili.
L’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. I Comuni, tuttavia, con deliberazione del Consiglio comunale possono:
- aumentarla, fino ad un limite massimo;
- ridurla, fino al suo azzeramento.
L’aliquota TASI fissata dal Comune:
- sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- per gli anni dal 2014 al 2018 non può superare il 2,5 per mille.
L’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge è stabilita al:
- 10,6 per mille, per la generalità degli immobili;
- 6 per mille, per l’abitazione principale e relative pertinenze.
Prescrizione Tasi
C’è una sottile differenza tra il chiedersi quando si prescrive la Tasi e, invece, quando si prescrive la cartella Tasi. E questo perché, prima della notifica della cartella esattoriale, il contribuente riceve un avviso di accertamento da parte del Comune che è un autonomo atto rispetto alla successiva cartella. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Se una persona non paga per uno o più anni la Tasi, il Comune può chiedergli il pagamento fino a massimo cinque anni dopo. È questo infatti il termine di prescrizione della Tasi. Per esempio, se non hai pagato la Tasi nel 2012, l’ente locale può notificarti un avviso di accertamento entro massimo il 31 dicembre del 2017. Dal 1° gennaio 2018 qualsiasi atto inviato è illegittimo perché l’imposta è caduta in prescrizione.
Allo stesso modo, se non hai mai pagato la Tasi e il Comune se ne accorge può chiederti solo gli ultimi cinque anni in quanto quelli anteriori sono andati prescritti.
Sintetizzando, come tutte le imposte sui tributi locali (quelli dovuti al Comune o alla Regione), anche l’imposta Tasi si prescrive in cinque anni, termine entro il quale il Comune deve inviare l’avviso di accertamento.
L’invio dell’accertamento interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Significa che saranno necessari altri cinque anni affinché il tributo cada in prescrizione. Senonché, il successivo atto è la cartella esattoriale notificata (non più dal Comune ma) dall’Agente della Riscossione locale (quello con cui l’ente ha firmato la convenzione per la riscossione delle proprie entrate). Anche la cartella interrompe la prescrizione e la fa partire nuovamente da capo, tuttavia per quest’ultima si pone la stessa possibilità dell’avviso di accertamento: se non arriva entro cinque anni dall’accertamento o se, una volta notificata, non viene seguita da atti della riscossione, cade in prescrizione. Spiegheremo meglio questo aspetto nel paragrafo successivo.
Prescrizione cartella Tasi
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno spiegato che la prescrizione delle cartelle esattoriali segue gli stessi termini previsti per il tributo cui esse si riferiscono. Pertanto, una cartella che richiede il pagamento della Tasi si prescrive in cinque anni.
Ciò significa che:
- se la cartella arriva dopo cinque anni dall’avviso di accertamento è illegittima;
- se dopo la notifica della cartella decorrono cinque anni senza che l’Esattore abbia notificato alcun sollecito di pagamento o se tale sollecito dovesse arrivare dopo i cinque anni, la cartella sarebbe ugualmente prescritta;
- se dopo cinque anni dalla notifica della cartella, l’Esattore notifica un preavviso di fermo, di ipoteca o un pignoramento tali atti sono illegittimi in quanto si è formata la prescrizione.
In questi tre casi bisogna agire davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), giudice competente a far annullare la pretesa di pagamento. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica del secondo atto illegittimo, facendo rilevare l’intervenuta prescrizione.
Nella prima ipotesi (cartella notificata dopo cinque anni dall’avviso di accertamento) si può chiedere anche la sospensione della cartella di pagamento, presentando un modulo da scaricare sul sito dell’esattore o da ritirare all’ufficio; la richiesta fa sospendere l’esecutività della cartella in attesa della risposta da parte dell’Agente. Se non c’è risposta entro 220 giorni, la cartella si considera automaticamente annullata.
Quando la Tasi si prescrive in 10 anni
C’è un solo caso in cui la Tasi si prescrive in 10 anni ed è quando il contribuente fa ricorso contro la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento e il giudice rigetta il suo ricorso condannandolo a pagare l’imposta. In tale ipotesi infatti la fonte del debito (il cosiddetto “titolo”) non è più la cartella esattoriale ma la sentenza. E, quest’ultima, si prescrive sempre in 10 anni a prescindere dal tipo di tributo cui si riferisce. Quindi, chi perde una causa per opposizione a una cartella esattoriale sarà tenuto a corrispondere, nei successivi 10 anni, l’importo indicato. Solo all’inizio dell’undicesimo anno si forma la prescrizione (sempre che, nel frattempo, l’Agente della riscossione non abbia notificato una nuova cartella che abbia interrotto i termini di prescrizione).
Non si può annullare una cartella prescritta se l’Agente è inerte
Immaginiamo che un contribuente abbia ricevuto una cartella nei termini ma che, dopo di questa, per oltre cinque anni non abbia più subito alcuna richiesta di pagamento da parte dell’Agente della riscossione, né un pignoramento, un fermo o un’ipoteca. La cartella è quindi prescritta; tuttavia, se il contribuente fa una verifica sulla propria posizione si accorgerà che il debito è ancora indicato a suo nome. Come fare a cancellarlo? Qui bisogna confrontarsi con una particolare regola del processo tributario che consente di ricorrere al giudice solo contro atti specifici. In tale ipotesi, però, non c’è alcun atto da impugnare. Né si può chiedere l’annullamento della cartella prescritta perché sono già decorsi 60 giorni dalla sua notifica, termine ultimo entro il quale ricorrere. Il risultato è che il debitore, per quanto non sia più tale (essendo la cartella caduta in prescrizione) non può fare nulla se non attendere un’eventuale successiva mossa dell’Esattore (una intimazione di pagamento, un pignoramento, ecc.) ed eventualmente agire contro di questa facendo rilevare la prescrizione.
In sintesi, una volta decorsi i termini di prescrizione, per poter cancellare il debito bisogna attendere un nuovo atto dell’Agente della riscossione.
In altro form ho richiesto info circa la TARI. Parto dalla presupposizione che la prescrizione avviene dopo cinque anni da quando si sarebbe dovuto pagare la tassa cioe’ IMU,, TASI, TARI. Ho letto inoltre, correggettemi se sbaglio, che prima dell’invio dell’avviso di accertamento effettuato dal gestore di recupero crediti, il comune avrebbe dovuto inviare al debitore la richiesta di pagamento di quanto questi ritiene spettantegli. In mancanza di questa prima comunicazione, l’avviso di accertamento redatto e notificato dal gestore di recupero è da ritenere valido o può essere contestato ed in che modo ????
Grazie per la risposta.