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Autovelox: cartello mobile o fisso?

29 Agosto 2018
Autovelox: cartello mobile o fisso?

È «un tranello» usare i cartelli fissi per segnalare gli autovelox che cambiano sempre posizione. Necessaria anche la segnaletica mobile.

Autovelox: i cartelli fissi, con l’avviso dell’imminente controllo elettronico della velocità, non bastano più. Non almeno quando, sul tratto di strada su cui è appollaiata la postazione della polizia, i controlli sono solo sporadici; se invece vengono effettuati metodicamente allora basta un solo avviso. Questo perché, non solo la direttiva Minniti ma anche quella Maroni, che si sono occupate della tutela degli automobilisti, impongono la massima trasparenza e, quindi, oltre al cartello fisso, anche quello mobile. È quanto risulta da una recente sentenza del giudice di pace di Fondi [1]. La pronuncia è particolarmente interessante perché ribadisce il principio che avevamo già spiegato in Autovelox: multe nulle se segnalate solo da cartelli fissi e che di fatto ha cambiato le regole in materia di multe per eccesso di velocità. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quando, in caso di autovelox, c’è bisogno del cartello mobile o (solo) di quello fisso.

Chissà quante volte avrai notato, ai margini della strada, i cartelli – spesso vecchi di molti anni – con su scritto “Attenzione: controllo elettronico della velocità”. E chissà quante altre volte hai constatato che, nonostante l’avviso, non è presente alcun autovelox. «Lo fanno per intimorire gli automobilisti» qualcuno pensa, scaricando la colpa sui Comuni. In realtà spesso si tratta di avvisi figli di un’epoca in cui non v’erano tutte le restrizioni che ci sono oggi. Negli anni, la normativa è andata incontro agli utenti della strada, così i vecchi avvisi sono stati anche “abbandonati a se stessi” e dietro di questi non si nasconde più alcuna volante. Oggi, ad esempio, la polizia non può più lasciare le macchinette per il controllo elettronico della velocità senza alcun agente, salvo che il Prefetto abbia dato l’autorizzazione indicando, nel provvedimento, la specifica chilometrica in cui il rilevamento automatico è possibile. In ogni caso la ragione della mancata contestazione dell’eccesso di velocità va sempre riportata nel verbale. Non in ultimo, i controlli non sono legittimi se la segnaletica è poco visibile (ad esempio quando posizionata subito dietro una curva o coperta dalla vegetazione). Le numerose sentenze dei giudici di pace e della Cassazione hanno così annullato gran parte delle multe elevate “a sorpresa”.

La direttiva Minniti dell’anno scorso ha poi stabilito ulteriori vincoli per gli enti locali e per la polizia che si vale di autovelox. Oltre alla precisazione che tra il cartello e la postazione della polizia vi deve essere una congrua distanza in modo da consentire all’automobilista di decelerare per tempo, senza frenate improvvise (circostanza già chiarita dalla Cassazione), è stato anche detto che il cartello di avviso della presenza dell’autovelox – obbligatorio per legge – deve essere accompagnato da uno mobile (di quelli posti ai margini della strada di volta in volta) nei casi in cui sulla strada in questione le rilevazioni della velocità sono sporadiche. In altri termini, il cartello fisso può essere sufficiente solo quando su quella tratta i controlli sono fissi o comunque costanti e non puramente occasionali o random.

Con la conseguenza, peraltro, che vanno smontati dai lati della strada tutti quei cartelli di preavviso autovelox, peraltro spesso vecchi e con caratteristiche grafiche non regolamentari, in luoghi dove in realtà non vengono effettuati controlli.

Insomma, oggi c’è la necessità che i controlli svolti da pattuglie a bordo strada siano stati più segnalati non dai consueti cartelli fissi, ma da pannelli temporanei, installati dagli agenti stessi all’inizio del servizio. Il principio E quello della credibilità della segnaletica, che comporta l’uso di cartelli fissi solo in caso di postazioni fisse automatiche. Dunque, buona parte dei tantissimi segnali disseminati lungo le strade italiane negli ultimi trent’anni sono da rimuovere.

L’unica deroga riguarda i casi in cui i controlli rientrano in una pianificazione concordata in sede di conferenza provinciale permanente sulla sicurezza stradale (presso la prefettura) E vengono svolti in maniera non occasionale ma con una frequenza che assuma il valore della sistematicità. La circolare Minniti aggiunge che per poter definire sistematici i controlli non occorre che si garantisca un numero minimo di servizi (requisito che sarebbe impegnativo, date le carenze di organico dei corpi di polizia): basta che si indichi un arco temporale nel quale venga garantito che gli appostamenti avvengano con regolarità, anche se diluiti nel tempo (per esempio, solo uno settimana).

Da tanto prende le mosse il giudice di Pace di Fondi che annulla un multa ritenuta “a sorpresa” solo perché la polizia, per segnalare l’autovelox, si è valsa di un cartello fisso senza invece anche quello mobile. Si tratta di un modus operandi contrario alla legge e alla stessa circolare Maroni, secondo cui bisogna assicurare massima trasparenza nell’informare gli utenti delle strade sui controlli elettronici in corso sull’andatura dei veicoli.


note

[1] Gdp Fondi, sent. n. 116/2018.


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