Nona regola: le clausole inserite in moduli o formulari o in condizioni generali di contratto, nel dubbio devono essere interpretate a favore del contraente che non l’ha inserite.
9. Interpretazione contro l’autore della clausola.
“Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.
Significato.
Capita spesso che il consumatore si trovi a sottoscrivere un contratto che sia stato predisposto unilateralmente dall’altro soggetto (un’azienda, un professionista, ecc.) e destinato a valere per una pluralità di rapporti. In tali casi, nel dubbio interpretativo, deve prevalere l’interpretazione a favore di chi abbia “subìto” il contratto, cioè a favore di colui che non ha partecipato alla sua redazione. In questo modo si tende a responsabilizzare l’autore del contratto, onde evitare ambiguità nel testo.
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In generale: Come si interpreta un contratto: le regole del codice civile
Regola 1: Interpretazione del contratto: la comune intenzione dei contraenti
Regola 2: Interpretazione del contratto: l’interpretazione complessiva delle clausole
Regola 3: Interpretazione del contratto: le espressioni generali
Regola 4: Interpretazione del contratto: indicazioni esemplificative
Regola 5: Interpretazione del contratto: la buona fede
Regola 6: Interpretazione del contratto: il principio di interpretazione utile
Regola 7: Interpretazione del contratto: le pratiche in uso
Regola 8: Interpretazione del contratto: la corrispondenza alla natura e oggetto del contratto
Regola 9: Interpretazione del contratto: moduli o formulari
Regola 10: Interpretazione del contratto: contratti gratuiti e onerosi