La sospensione dei termini processuali per la pausa feriale vale anche per i ricorsi contro le cartelle e il preavviso di fermo. Vediamo tutti i casi.
Con agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che riguarda, oltre le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, anche il processo tributario [1]. Vediamo i dettagli.
Indice
Sospensione dei termini processuali: come calcolare i giorni?
Per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata si ha di tempo 60 giorni decorrenti dalla data di notifica: se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni.
La sospensione vale per l’impugnazione di:
- tutti gli atti tributari, quindi gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione ai fini dell’Iva o dell’imposta di registro;
- gli atti di recupero del credito di imposta;
- le cartelle di pagamento.
Quando si sospendono i termini di ricorso contro le cartelle di pagamento?
Per quest’ultimo proposito la Corte di cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria [2] e anche contro il preavviso di fermo [3] è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali.
Ma vediamo nel dettaglio come opera la sospensione [4]:
- se il termine processuale inizia prima del periodo feriale si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 30 giorni feriali e si ricomincerà a contare dal 1 settembre: per esempio se in data 20 luglio il giudice fissa il termine di 30 giorni per deposito di note, detto termine non scadrà il 19 agosto bensì il 19 settembre;
- se il termine processuale inizia nel corso del periodo feriale, tutti i giorni si conteranno a partire dal 1 settembre; per esempio se si vuole impugnare una cartella esattoriale relativa ad una multa notificata il 2 agosto, i trenta giorni entro cui presentare ricorso si calcoleranno a partire dal 1 settembre.
Sospensione dei termini processuali: quali sono i casi di esclusione?
Non per tutti si applica la sospensione feriale. Ecco i casi:
- in materia penale:
- ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore;
- alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- ai procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
- in materia civile:
- alle cause di alimenti;
- ai procedimenti cautelari;
- ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
- ai procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
- alle controversie aventi ad oggetto:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
- rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari;
- rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;
- assicurazioni sociali;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assegni familiari;
- ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
- alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.
- in materia amministrativa:
- ai procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
note
[1] Dl n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 162/2014).
[2] Cass. sent. n. 23049/2015.
[3] Cass. sent. n. 6349/2016.
[4] L. 742/1969 ex art. 1.
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