Assenza visita fiscale, come comunicarla all’Inps


Se il lavoratore in malattia non è disponibile per il medico fiscale durante le fasce di reperibilità può avvertire l’Inps?
Sei in malattia e aspetti la visita fiscale, ma hai la necessità di assentarti? Devi sapere che, se non rientri nei casi di esonero dalla visita dell’Inps, l’assenza dal tuo domicilio deve essere giustificata, e devi tempestivamente avvertire il tuo datore di lavoro. Inoltre, hai l’obbligo di avvertire l’Inps nel caso in cui tu cambi l’indirizzo di reperibilità. L’assenza alla visita fiscale può costarti molto cara: oltre a farti perdere l’intero trattamento di malattia, se ripetuta, può anche giustificare delle sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, che possono arrivare al licenziamento. Se la visita fiscale è già passata, non puoi tirare un sospiro di sollievo: a causa delle regole recentemente entrate in vigore con l’istituzione del nuovo Polo unico per le visite fiscali, difatti, il medico dell’Inps può passare più volte nell’arco della stessa malattia, e addirittura della stessa giornata. Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sull’assenza visita fiscale: come comunicarla all’Inps e al datore di lavoro, in quali casi è giustificata, come giustificarla.
Indice
- 1 Quando può passare la visita fiscale?
- 2 Dove passa la visita fiscale?
- 3 Si può cambiare l’indirizzo della visita fiscale?
- 4 Chi è esonerato dalla visita fiscale?
- 5 Che cosa succede per assenza alla visita fiscale?
- 6 In quali casi l’assenza alla visita fiscale è giustificata?
- 7 Come si comunica l’assenza alla visita fiscale?
- 8 Come si può giustificare l’assenza alla visita fiscale?
- 9 Che cosa succede se l’assenza alla visita fiscale è ingiustificata?
Quando può passare la visita fiscale?
Il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia (il cui medico ha inoltrato l’apposito certificato telematico all’istituto) 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici.
Dove passa la visita fiscale?
Il medico dell’Inps deve recarsi presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale indicato nel certificato telematico inviato dal medico curante all’istituto.
Si può cambiare l’indirizzo della visita fiscale?
Nel caso in cui l’indirizzo indicato nel certificato non risulti corretto, oppure se il dipendente deve cambiare domicilio durante il periodo di malattia, è indispensabile comunicare la variazione all’Inps. La comunicazione all’Inps può essere inoltrata, per i dipendenti del settore privato:
- contattando il call center Inps al numero verde 803164 (06164164 da cellulare); gli operatori, in questi casi, inviano una segnalazione telematica alla sede competente: è consigliabile farsi mandare un sms di conferma o farsi rilasciare il numero di segnalazione;
- tramite mail alla propria sede Inps competente, all’indirizzo (che varia a seconda della sede) nomesede@inps.it; ad esempio: MedicoLegale.cagliari@inps.it;
- tramite fax o raccomandata: in quest’ipotesi è consigliabile inviare la comunicazione diversi giorni prima, per non rischiare che arrivi in ritardo;
- se l’indirizzo di reperibilità dovesse spostarsi all’estero, il dipendente deve effettuare un’esplicita richiesta di autorizzazione presso la propria la sede Inps prima della partenza.
I dipendenti pubblici devono invece contattare la propria amministrazione di riferimento. Per quanto riguarda i dipendenti privati, è comunque importante inoltrare la comunicazione anche al proprio datore di lavoro che, nel caso in cui dovesse richiedere una visita fiscale, potrà fornire all’Inps l’indirizzo corretto al quale reperire il lavoratore.
Chi è esonerato dalla visita fiscale?
L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale è escluso per i lavoratori assenti a causa di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
L’Inps, in questi casi, può comunque effettuare controlli sui certificati, e il datore di lavoro può segnalare possibili eventi che richiedono particolari verifiche.
Che cosa succede per assenza alla visita fiscale?
Se il medico dell’Inps non trova il dipendente nel suo domicilio:
- rilascia, possibilmente a una persona presente nell’abitazione del lavoratore, un avviso recante l’invito per quest’ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa;
- comunica l’assenza del lavoratore all’Inps che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro;
- se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.
In quali casi l’assenza alla visita fiscale è giustificata?
L’assenza alla visita fiscale si considera giustificata in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- periodi già accertati da precedente visita di controllo;
- assenza dovuta a giustificato motivo:
- forza maggiore;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- ogni serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (seria e valida ragione, socialmente apprezzabile) [1].
L’assenza alla visita fiscale può essere giustificata, ad esempio, nei seguenti casi:
- ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto;
- effettuazione di un’iniezione, se il trattamento terapeutico è urgente;
- visita presso l’ambulatorio del medico, in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità;
- visita presso l’ambulatorio del medico finalizzata a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, per riprendere il lavoro;
- visita presso un medico specialista, in caso di cure dentistiche urgenti;
- effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- urgenza di recarsi in farmacia;
- effettuazione di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
- visita a un familiare stretto ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità;
- necessaria assistenza prestata dal lavoratore in ospedale al familiare stretto in gravi condizioni.
Come si comunica l’assenza alla visita fiscale?
Il contratto collettivo può prevedere l’obbligo, per il lavoratore in malattia, di comunicare al datore di lavoro l’allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (con diverse modalità, come sms, telefono, mail, fax…): se il dipendente risulta assente alla visita fiscale e non ha effettuato la comunicazione, può essere sanzionato disciplinarmente anche se l’assenza è dovuta ad un giustificato motivo.
Ad ogni modo, nei casi di assenza giustificata durante le fasce di reperibilità, è consigliabile che il lavoratore invii una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo in tal senso dal contratto collettivo, o dal regolamento aziendale; il datore di lavoro, a sua volta, tramite gli appositi servizi telematici, comunica l’assenza all’Inps.
Resta fermo il fatto che il lavoratore debba fornire un’idonea documentazione giustificativa, anche se ha comunicato l’assenza.
Come si può giustificare l’assenza alla visita fiscale?
Il dipendente, per giustificare l’assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, quando la motivazione dell’assenza stessa è di natura sanitaria, deve trasmettere all’Inps la relativa documentazione.
Quest’adempimento è obbligatorio per i dipendenti pubblici, e per i lavoratori del settore privato che non ricevono l’indennità di malattia dall’Inps, ma dal datore di lavoro: è difatti il datore, in queste ipotesi, a dover decidere se giustificare l’assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità. L’Inps, a seguito della ricezione della documentazione, fornisce invece soltanto un parere sull’opportunità di giustificare, o meno, l’assenza.
Gli esiti della valutazione dell’Inps sono messi a disposizione del datore di lavoro, che può consultarli online, presso la sezione del portale web dell’istituto: Richiesta visite mediche di controllo/ consulta verbale giustificabilità [2].
Il lavoratore, dunque, non è più tenuto a inviare al datore di lavoro la valutazione dell’Inps sulla giustificazione dell’assenza in formato cartaceo, in quanto gli esiti sono disponibili online. Ad ogni modo, l’ufficio medico-legale dell’Inps è comunque tenuto a consegnare al dipendente il parere sulla giustificabilità dell’assenza.
Che cosa succede se l’assenza alla visita fiscale è ingiustificata?
Se il lavoratore è assente ingiustificato:
- alla prima visita fiscale: perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
- alla seconda visita fiscale: oltre alla precedente sanzione, si riduce del 50% il trattamento economico per il residuo periodo;
- alla terza visita fiscale: l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: in pratica, si realizza il mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.
In ogni caso, l’assenza del lavoratore alla visita fiscale configura un’inadempienza, non solo verso l’Inps, ma anche nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce lo svolgimento dell’attività.
Il lavoratore può essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia. In ogni caso, le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate al comportamento tenuto complessivamente dal lavoratore nel corso dell’intero rapporto di lavoro.
Se il contratto collettivo prevede l’obbligo per il lavoratore in malattia di comunicare al datore di lavoro l’allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il lavoratore assente al momento della visita domiciliare che non abbia effettuato tale comunicazione può essere sanzionato disciplinarmente anche se l’assenza è dovuta ad un giustificato motivo (Cass. 10 febbraio 2000 n. 1481).
note
[1] Cass. Sent. n. 10661/2016.
[2] Messaggio Inps 1270/2019.
Ma come faccio comunicare all’inps che in tale data e tal ora non ci sarò se viene un controllo? Quali sono i numeri sms, mail oppure sul sito inps si puo fare?