Punti patente: verifica saldo, penalità e recupero


Introdotta nel 2003, la patente a punti dovrebbe scoraggiare la violazione delle norme del Codice della Strada. Basta seguire alcune piccole accortezze per recuperare quanto perso.
Croce e delizia di chi possiede un veicolo, la patente a punti si basa su un semplice meccanismo: in caso di infrazione delle norme del Codice della Strada saranno decurtati tanti punti a seconda del tipo di contravvenzione commessa. Una volta azzerati i punti disponibili, sarà necessario procedere con la revisione automatica della patente: bisognerà superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame pratico per poter guidare nuovamente un veicolo.
Perdere i punti della propria patente è semplice perché basta una piccola infrazione per vedersi detrarre da un minimo di un punto fino ad un massimo di 10. Un esempio? Trasportare un numero di persone maggiore rispetto alla capacità del veicolo comporta la decurtazione di un punto mentre utilizzare la corsia d’emergenza sull’autostrada per fare i furbi (ed evitare la fila) può costare fino a dieci punti. Ma procediamo per gradi e cerchiamo di capire qualcosa di più sui punti patente: come si verifica il saldo, quali sono le penalità e le modalità di recupero.
Indice
Come si perdono i punti della patente?
Abbiamo detto che i punti della patente si perdono nel momento in cui si commette un’infrazione del Codice della Strada. Non rispettare un segnale, sorpassare quando non è possibile, fare inversione di marcia su una strada extraurbana principale sono solo alcuni dei diversi casi in cui si possono perdere i punti della patente.
I casi più frequenti in cui si perdono punti della patente sono:
- superamento dei limiti di velocità (vado a 90 km/h quando la segnaletica indica 70 km/h);
- sosta in aree riservate al parcheggio dei mezzi per persone disabili;
- mancata precedenza ai pedoni in caso di attraversamento di questi ultimi;
- utilizzo del telefonino durante la guida del veicolo;
- mancata osservanza dello stop.
Si tratta di situazioni comuni e spesso siamo noi stessi a commettere l’infrazione. Per fretta o per semplice disattenzione quante volte ci è capitato di controllare il telefono, sorpassare un anziano davanti a noi o far finta di non vedere il pedone in procinto di attraversare?
I punti della patente si perdono nel momento in cui viene contestata l’infrazione da parte degli organi di polizia stradale o mediante i mezzi omologati deputati al controllo del traffico. Ciò significa che se non c’è un agente che ci contesta l’infrazione non è detto che ci ritroviamo con meno punti sulla patente. Stesso discorso vale per quei dispositivi che rilevano la velocità su strada: se non sono omologati ed adeguatamente segnalati non possono essere utilizzati per contestare un’infrazione.
Ad affermare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora sono due articoli del Codice della Strada [1] i quali ci dicono due cose importanti:
- che, quando possibile, l’infrazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore mediante la stesura di un verbale che conterrà i dati anagrafici del soggetto, il numero di targa del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione e la sommaria descrizione del fatto accertato;
- quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale dovrà essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.
Ogni qualvolta si riceve una multa a casa, o si viene fermati e multati da un vigile, all’interno del verbale sarà indicato il tipo di violazione commessa ed il relativo punteggio sulla base del tipo di infrazione. In realtà sull’atto notificato risulta un preavviso che ci avverte dell’iscrizione della decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Quest’ultima non è automatica, ma avviene in tre casi: quando si paga la multa, in caso di rigetto del ricorso presentato al giudice di pace, nel momento in cui sono scaduti i termini per proporre ricorso.
Una precisazione. Non tutte le infrazioni prevedono la decurtazione dei punti sulla patente: vediamo insieme i casi in cui non si perdono i punti della patente.
Quando non si perdono i punti della patente?
Ci sono casi in cui, pur commettendo un’infrazione, non è prevista alcuna decurtazione dei punti della patente. Un caso fra tutti è quando parcheggiamo in un’area riservata ai parcheggi a pagamento. Possono essere le strisce blu disposte lungo il ciglio di una strada urbana, oppure dei parcheggi disposti in una zona riservata e lontano dal traffico: in tutti questi casi l’agente di polizia stradale contesterà solo l’infrazione, senza procedere alla decurtazione dei punti.
Non si perdono inoltre i punti della patente quando l’infrazione non rientra nelle tabelle di penalità che indicano il tipo di violazione ed il relativo punteggio decurtato. Le tabelle sono disponibili su internet ed in allegato al Codice della Strada [2].
Un terzo caso in cui non si perdono punti della patente è quando non siamo noi ad aver commesso l’infrazione, pur essendo proprietari di un veicolo. Un esempio comune potrebbe essere l’auto prestata ad un figlio o ad un amico che, durante la guida, viola una norma del Codice della Strada. Nel momento in cui riceveremo la notifica della multa a casa, troveremo un foglio da compilare ed inoltrare tramite raccomandata A/R alla sede dell’organo di Polizia Stradale che ha contestato l’infrazione. Riempiendo il modulo avremo la possibilità di indicare l’effettivo trasgressore, allegando una copia firmata della patente di guida di quest’ultimo.
Non si perdono i punti della patente quando si impugna la multa mediante ricorso dinnanzi al giudice di pace e se ne chiede l’annullamento. A dire il vero sulla possibilità di impugnare la comunicazione in merito alla decurtazione dei punti patente si era aperto un dibattito giurisprudenziale, conclusosi con una sentenza della Cassazione [3] che ha affermato un principio fondamentale per chi intende tutelarsi dalle multe. La giurisprudenza più volte aveva ribadito che non era possibile impugnare il preavviso in quanto non si trattava di provvedimento amministrativo, bensì di semplice comunicazione. Per cui sembrava più logico ricorrere contro la decurtazione dei punti solo nel momento in cui l’interessato avesse ricevuto la successiva comunicazione che attestava l’avvenuta segnalazione della decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La Cassazione, al contrario, ha ammesso la possibilità di impugnare congiuntamente sia la multa, sia la comunicazione, essendo quest’ultima riferita ad una pena accessoria (la perdita dei punti) correlata alla pena principale (la sanzione amministrativa). Sintetizzando, qualora il giudice di pace accolga il ricorso ed annulli la multa, la decurtazione dei punti non verrà applicata.
Punti patente: come avviene la verifica del saldo?
Nel momento in cui viene rilasciata per la prima volta la patente di guida, ciascuno di noi ha a disposizione 20 punti [3], che aumentano fino ad un massimo di 30 se non commettiamo infrazioni nei successivi dieci anni. In effetti ogni 2 anni ci vengono accreditati due punti come se fossero un premio per la diligenza che abbiamo avuto nel seguire le norme del Codice della Strada. Ma se abbiamo, nel frattempo, ricevuto una multa, è possibile che il nostro punteggio sia diverso dal massimo previsto per legge. Ma come si verifica il saldo dei punti patente?
Le procedure sono soltanto due, e ciascuna permette di sapere quanti punti abbiamo sulla patente in maniera del tutto discreta. Il primo modo per sapere quanti punti sono rimasti è quello di iscriversi al Portale dell’Automobilista, un sito gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta completata la procedura di iscrizione bisognerà andare nella sezione dedicata ai ”servizi online” messi a disposizione del cittadino: basterà completare la pagina relativa al saldo punti patente indicando i dati richiesti, fra cui il numero della patente. In tempo reale si potrà sapere quanti punti sono rimasti sulla propria patente.
La seconda procedura avviene per telefono, preferibilmente per telefono fisso. Chiamando il numero 848782782 una voce in automatico chiederà di digitare (utilizzando la tastiera del telefono) la propria data di nascita (sono otto cifre in tutto, due per il giorno, due per il mese e quattro per l’anno) ed il numero della patente. Le lettere che identificano quest’ultimo dovranno essere contrassegnate con l’asterisco. Non essendo un numero verde, per l’848782782 viene adoperata la tariffa prevista per una qualsiasi chiamata urbana, secondo quanto offerto dal proprio gestore telefonico. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, per cui sarà possibile usufruirne in qualsiasi momento della giornata.
Sia il portale dell’automobilista che il contact center utilizzano in automatico i dati registrati all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Considerando che la decurtazione avviene dopo aver pagato la multa, se si perde il ricorso dal giudice di pace o se non si contesta la contravvenzione, per sapere quanti punti sono rimasti bisognerà attendere il tempo necessario affinché avvenga la registrazione della decurtazione nel database dell’anagrafe.
Punti patente: quali sono le penalità?
I limiti minimo e massimo dei punti della patente decurtati sono 1 e 10. Ciò significa che per ogni singola infrazione potranno essere detratti tanti punti a seconda del tipo di violazione commessa. Ma se vengono contestate più violazioni contemporaneamente, il massimo di punti che può essere decurtato in un solo verbale è di quindici.
Le penalità variano sulla base del tipo di infrazione commessa. Volendo fare una sintesi abbiamo che:
- 1 punto viene sottratto quando si usano impropriamente i fari dell’auto, se non si utilizzano i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione quando sono prescritti, se si trasportano un numero di persone superiore a quello previsto dal veicolo (tre persone in una moto, sei persone in una vettura a cinque posti), quando non si rispettano (per oltre il 20%) i limiti di riposo settimanale previsti per i camionisti e i guidatori di autobus;
- 2 punti sono decurtati quando non si rispetta la segnaletica stradale (ad eccezione dei segnali di sosta e fermata), per le inversioni di marcia o di corsia senza osservare le prescrizioni previste per legge, quando si sorpassa il tram in fermata a sinistra, se si sosta su aree riservate a specifiche categorie di soggetti (disabili, sosta autobus e taxi), quando si dimentica di utilizzare il triangolo in caso di avaria del veicolo, qualora si trasportino sostanze pericolose. Particolari limiti sono previsti per gli autisti di autobus e camion;
- 3 punti si perdono quando si supera il limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre i 40 km/h, si utilizzano gli abbaglianti senza motivo, se non si osservano le disposizioni in riferimento al trasporto di oggetti particolari ed ingombranti o quelle che riguardano il sorpasso e la distanza di sicurezza nei confronti di specifiche categorie di veicoli;
- 4 punti sono detratti se si circola contromano, quando si sporca la strada con materiale viscido ed infiammabile, se si sta esercitando abusivamente l’attività di taxi o NCC, si impedisce al pedone di attraversare la strada, oppure quando il carico di un veicolo è posto in maniera disordinata, tale da poter causare danni;
- 5 punti sono previsti generalmente se si usa il telefonino durante la guida, si dimentica il casco in moto, non si allacciano le cinture di sicurezza, si guida in stato di ebrezza (con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 gl) e non si rispettano le precedenze;
- 6 punti vengono decurtati quando non si rispetta lo stop e si passa con il rosso, si attraversa il passaggio a livello incautamente o si supera il limite di velocità di oltre i 40 km/h senza raggiungere i 60 km/h;
- 8 punti sono la penalità per chi non rispetta la distanza di sicurezza ed ha causato un incidente grave, fa inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi, non rispetta le precedenze dei pedoni (quando essi attraversano, ad esempio, le strisce pedonali);
- 10 punti rappresentano la penalità maggiore, prevista per chi guida sotto l’effetto di alcool o droga, fugge da un incidente appena provocato, guida contromano in autostrada o nelle strade extraurbane, utilizza impropriamente le corsie di emergenza, forza un posto di blocco, effettua una retromarcia in autostrada, trasporta merci pericolose senza autorizzazione, sorpassa uno o pù veicoli in situazioni particolari (presenza di dossi, curve, ecc) e supera i limiti di velocità di oltre il 60%.
Se si perdono tutti i punti della patente bisognerà sottoporsi all’esame di guida per la revisione della stessa. Uguale ipotesi si verifica quando si perdono 5 punti della patente e, nei successivi 12 mesi si commettono altre due violazioni da 5 punti ciascuna.
In entrambi i casi, se l’infrazione non prevede la sospensione della patente, sarà possibile circolare su strada considerando che la revisione andrà effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta decurtazione.
Come avviene il recupero dei punti della patente?
Una volta constatato che sono stati decurtati dei punti alla patente è possibile recuperarli seguendo un corso di guida o tenendo un comportamento diligente. In quest’ultimo caso bisognerà evitare di commettere violazioni nei successivi due anni, tempo in cui automaticamente sarà riconosciuto il bonus dei 2 punti. Il recupero automatico dei punti della patente avviene quando sono decurtati un numero di punti uguale o inferiore a 5: se si hanno 30 punti sulla patente, una volta persi 5 si potranno recuperare 2 punti nei due anni successivi. Quando sulla patente si hanno 20 punti (ad esempio per un neopatentato), la perdita di 5 punti comporta il recupero di altrettanti 5 dopo due anni.
Se si perdono più di 5 punti sarà obbligatorio frequentare un corso di scuola guida e sostenere l’esame teorico e pratico: il superamento di questi ultimi riconoscerà 6 punti per le patenti tradizionali, 9 punti per quelle professionali.
Quando si perderanno tutti i punti la revoca della patente sarà automatica e bisognerà sostenere da capo l’esame teorico e l’esame pratico in una scuola guida.
note
[1] Artt. 200 e 201 cod. str.
[2] Art. 126 bis cod. str.
[3] Cass. sent. n. 3936 del 13.03.2012