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Reato prescritto: che succede?

2 Marzo 2022 | Autore:
Reato prescritto: che succede?

Cos’è la prescrizione del reato? Qual è la differenza tra sospensione e interruzione? Improcedibilità: cos’è? Come si rinuncia alla prescrizione?

Chi commette un reato rischia il carcere, questo si sa. Tuttavia, non sempre alla commissione di un illecito penale segue una condanna: molto spesso, l’imputato riesce a farla franca e ad evitare la sentenza; altre volte, invece, anche se riconosciuto colpevole non dovrà scontare alcuna pena. In particolare, il Codice penale italiano riconosce alcune cause di estinzione del reato, cioè alcune vicende che, quando si verificano, cancellano il reato e impediscono al reo di essere punito.

Le cause di estinzione del reato possono essere di diversi tipi: ad esempio, la morte dell’imputato, quando avviene prima della condanna, estingue il reato; allo stesso modo, la concessione dell’amnistia oppure la remissione della querela. Anche la sospensione condizionale della pena estingue il reato se, durante il tempo in cui la pena resterà sospesa, il condannato non commetterà ulteriori delitti e si atterrà alle condizioni stabilite dal giudice.

La causa di estinzione del reato per eccellenza, però, è la prescrizione: se il reato va prescritto, allora l’imputato è salvo. Ma siamo sicuri che sia proprio così? La prescrizione è equiparabile ad una sentenza di assoluzione a tutti gli effetti, oppure qualche “scoria” del crimine commesso permane? Se questo argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è la prescrizione e che succede quando il reato è prescritto.

Prescrizione: cos’è?

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che, una volta verificatasi, impedisce la produzione degli effetti penali. La prescrizione è un istituto giuridico antichissimo, noto sia al diritto penale che a quello civile. La sua ragione è molto semplice: si ritiene che, decorso un lasso di tempo più o meno lungo, venga meno l’interesse della giustizia a punire il presunto colpevole. Infatti, più il fatto criminoso si allontana nel tempo, minore è l’efficacia rieducativa che la sanzione dovrebbe dare al reo. Inoltre, la prescrizione è motivata dal diritto dell’imputato a un giusto processo in tempi ragionevoli.

Prescrizione del reato: come funziona?

Secondo il Codice, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria [1].

In poche parole, per capire quando un reato si prescriverà, è necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. Ad esempio, il peculato è punito con la pena da quattro a dieci anni e mezzo di reclusione [2]: questo vuol dire che il delitto di peculato si prescriverà decorsi dieci anni e mezzo dal fatto. La concussione [3], invece, è punita con la reclusione da sei a dodici anni: si prescriverà, quindi, in dodici anni.

I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescriveranno sempre in sei anni: è questa la soglia minima posta dalla legge. Così, ad esempio, il furto semplice [4], pur essendo punito al massimo con tre anni di reclusione, si prescriverà comunque in sei anni. Per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni.

Prescrizione: differenza tra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

I delitti e le contravvenzioni si differenziano a seconda della specie di pena prevista dal Codice penale: i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Ad esempio, la guida in stato di ebbrezza è punita al massimo con l’arresto: si tratta a tutti gli effetti di un reato contravvenzionale, il cui termine di prescrizione è pari a quattro anni.

Prescrizione: interruzione e sospensione

I termini di prescrizione possono essere allungati principalmente da due cause: la sospensione e l’interruzione. Secondo il Codice penale, la sospensione congela il decorso della prescrizione, il cui termine rimane bloccato fino a che la causa sospensiva non viene meno; a questo punto, la prescrizione riprende normalmente. La legge indica una serie di cause sospensive [5]: tra queste, solo a titolo di esempio, si ricordano quelle derivanti dall’impedimento del difensore oppure dell’imputato.

Diversa è l’interruzione: la prescrizione interrotta comincia a decorrere daccapo dal giorno dell’interruzione [6]. Questo significa che l’interruzione azzera il tempo decorso fino al momento della sua verificazione, tempo che comincerà a calcolarsi nuovamente dal principio. Esempi di cause interruttive sono l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio.

Poiché l’interruzione comporterebbe un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, il Codice dice che, pur in presenza di cause che giustificano l’interruzione, in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre un quarto quelli stabiliti per legge (salvo eccezioni per alcuni particolari reati) [7].

Volendo fare un esempio, abbiamo detto che il reato di furto si prescrive in sei anni; in presenza di interruzioni, il tempo massimo di prescrizione può aumentare, ma non più di un quarto. Questo significa che il furto si prescriverà, tenendo conto delle interruzioni, in sette anni e mezzo (sei anni + un anno e mezzo, cioè un quarto di sei = sette anni e mezzo).

Quando un reato non si prescrive più?

A partire dal 2020 è entrata in vigore una riforma che ha previsto il blocco totale della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Per legge [8], il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione. In pratica, quindi, un reato può prescriversi solamente entro il primo grado di giudizio.

Per evitare che il processo in appello o in Cassazione duri un’infinità, la legge ha stabilito che l’appello debba concludersi al massimo entro due anni dalla sentenza di primo grado, mentre il giudizio in Cassazione entro un anno dalla sentenza che ha definito l’appello.

Se si superano questi limiti, scatta l’improcedibilità dell’azione penale, con la conseguenza che l’imputato è salvo da ogni condanna.

Si badi bene: questa nuova disciplina si applica solamente ai reati commessi a partire dal primo gennaio 2020; per gli altri, invece, è ancora possibile che scatti la prescrizione anche dopo la sentenza di primo grado.

Per fare un esempio, mentre un furto commesso nel 2019 potrà andare prescritto anche in appello o in Cassazione, lo stesso reato commesso nel 2020 potrà prescriversi solamente entro il primo grado.

Prescrizione reato: cosa succede?

Come anticipato, la prescrizione del reato impedisce la produzione degli effetti penali. Cosa significa? L’imputato che beneficia della prescrizione è colpevole o innocente? È bene fare chiarezza. L’imputato prosciolto per prescrizione non è né colpevole né innocente, poiché la prescrizione impedisce al giudice di scendere nel merito della vicenda e, quindi, di potersi pronunciare concretamente sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.

La prescrizione del reato, poi, non esonera il giudice dall’esprimersi sul risarcimento spettante alla costituita parte civile: secondo la legge, se la prescrizione matura dopo che ci sia già stata una condanna in primo grado, il giudice d’appello dovrà comunque esprimersi sul risarcimento, pur in assenza di conseguenze penali per il reo [9].

Per i reati commessi a partire dal 2020, invece, se durante il giudizio in appello o in Cassazione dovesse scattare l’improcedibilità, allora il giudice penale, se in primo grado c’è stata condanna, rinvia davanti al giudice civile perché decida sul risarcimento dei danni.

La sentenza di proscioglimento per prescrizione, inoltre, non ha alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo e non è equiparata ad una sentenza di condanna agli effetti delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ciò significa che la fedina penale resterà pulita.

Rinuncia della prescrizione: cos’è?

Al termine di questo piccolo viaggio nel mondo della prescrizione penale va detto che, secondo la legge, l’imputato può sempre rinunciare espressamente alla prescrizione, purché essa sia già maturata. Perché fare una scelta del genere? Come abbiamo detto, la sentenza con cui viene dichiarata la prescrizione non dice che l’imputato è assolto ma, semplicemente, che il giudice non può pronunciarsi concretamente sulla colpevolezza o meno della persona, poiché tale valutazione gli è impedita dal trascorrere del tempo.

Se l’imputato è certo della propria innocenza, potrebbe avere interesse ad ottenere una sentenza di assoluzione piena, anziché avvalersi di quella che, per molti, è una comoda scappatoia.

Lo stesso vale per l’improcedibilità dichiarata in appello o in Cassazione per non aver rispettato i tempi di conclusione del processo: anche in questa ipotesi l’imputato può rinunciare a porre fine al giudizio e chiedere che si vada avanti affinché venga giudicato.


note

[1] Art. 157 cod. pen.

[2] Art. 314 cod. pen.

[3] Art. 317 cod. pen.

[4] Art. 624 cod. pen.

[5] Art. 159 cod. pen.

[6] Art. 160 cod. pen.

[7] Art. 161 cod. pen.

[8] Art. 161-bis cod. pen.

[9] Art. 578 cod. proc. pen.

Autore immagine: Unsplash.com


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2 Commenti

  1. Egregie/i Signore/i,
    Ho letto la Vostra ottima pubblicazione sul reato prescritto e vorrei sapere se una persona si ritrova con un reato prerscritto è lui obbligato a richiedere l’applicazione della prescrizione o è un atto fatto d’ufficio dal Giudice? Ho letto infatti che una persona che si ritiene innocente e vuole che sia dichiaraa la sua innocenza può non utilizzare la prescrizione. E’ così?
    Grazie e cordiali saluti.
    Rinaldin Franco

    1. La prescrizione può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche se l’avvocato non l’ha eccepita. L’imputato può però rinunciarvi.

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