Come funziona l’opzione contributiva per la pensione anticipata delle lavoratrici: chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, come si calcola il trattamento.
L’opzione donna è stata prorogata nel decreto di riforma delle pensioni 2019: l’intervento, che consente alle lavoratrici di pensionarsi con requisiti agevolati, era atteso da molti anni.
Sino al 2018, ottenere la pensione anticipata con opzione donna, con 35 anni di contributi e un minimo di 57 anni e 7 mesi di età, era ancora possibile, ma soltanto per chi avesse maturato i requisiti da tempo: grazie alla cristallizzazione [1], difatti, chi in passato ha raggiunto le condizioni richieste per accedere all’opzione può comunque pensionarsi, anche se la normativa nel frattempo è cambiata.
Per pensionarsi con le vecchie condizioni, in particolare, bisogna aver maturato i requisiti di età richiesti entro il 31 luglio 2016, mentre il requisito di 35 anni di contributi deve risultare alla data del 31 dicembre 2015.
Grazie alle previsioni del decreto in materia di pensioni, potranno a breve ottenere il trattamento le nate sino al 31 dicembre 1960, se dipendenti, o sino al 31 dicembre 1959, se autonome.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sull’opzione donna: come funziona, quali sono le condizioni richieste per pensionarsi, come si calcola il trattamento.
Indice
Quali sono i vecchi requisiti per l’opzione donna?
Per potersi pensionare con opzione donna, in base alle precedenti disposizioni, devono essere rispettati precisi requisiti:
- per le lavoratrici dipendenti, è necessario aver raggiunto 57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
- per le lavoratrici autonome, è necessario aver raggiunto 58 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.
In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che hanno compiuto 57 anni e le autonome che hanno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2015, se possiedono 35 anni di contributi entro la stessa data.
Quali sono i nuovi requisiti per l’opzione donna?
Per potersi pensionare con opzione donna, dal 2019, le lavoratrici devono:
- aver compiuto 58 anni di età, se dipendenti, e possedere 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
- aver compiuto 59 anni di età, se autonome, e possedere 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.
In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che nate entro il 1960, e le autonome nate entro il 1959, se raggiungono 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018.
La pensione con opzione donna è penalizzata?
In cambio dell’uscita anticipata dal lavoro, il trattamento spettante con opzione donna è calcolato col sistema contributivo: questo metodo di calcolo è basato sui contributi effettivamente accreditati e risulta sfavorevole rispetto al sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media degli ultimi stipendi o redditi.
Non esiste una penalizzazione fissa, perché il calcolo della pensione dipende da numerose variabili, tuttavia si parla di un taglio della pensione che può anche superare il 30%, rispetto al trattamento calcolato col sistema retributivo.
Come si calcola la pensione con opzione donna?
Nello specifico, il calcolo contributivo, utilizzato con opzione donna, non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.
Il sistema di calcolo contributivo si divide in due quote:
- la quota A, sino al 31 dicembre 1995 (valida solo per chi ha optato per il calcolo interamente contributivo, oppure per il computo o per la totalizzazione);
- la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.
Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna:
- accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;
- rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
- sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
- moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.
Per determinare la Quota A della pensione, in caso di opzione per il sistema contributivo, computo o totalizzazione, il procedimento è più complicato.
Il complesso meccanismo dovrebbe risultare più semplice spiegato in questo modo:
- si prendono le 10 retribuzioni annue precedenti il 1996 (o le retribuzioni 1993-1995 per i dipendenti pubblici);
- si applica l’aliquota contributiva pensionistica riferita all’epoca del versamento (quella del 1995, ad esempio, era pari al 27,12% per la generalità dei dipendenti);
- si rivalutano i contributi così ottenuti, sulla base della media quinquennale del Pil nominale;
- si ricava una media annua di contribuzione (capitalizzata) dividendo il totale della somma complessivamente accantonata per 10 (o per 3, per i dipendenti pubblici);
- si moltiplica il risultato ottenuto per il numero complessivo degli anni di anzianità, valutati però ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 (o 3) anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione;
- si ottiene, così, il montante contributivo della quota A, che deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione per trasformarsi in quota A di pensione.
Si possono, in alternativa, sommare i due montanti contributivi, della Quota A e della Quota B, per giungere al montante contributivo totale, che viene poi trasformato in rendita dal coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età pensionabile.
Il procedimento può cambiare a seconda della particolare gestione previdenziale in cui si possiedono i contributi.
Domanda opzione donna
Chi ha raggiunto i requisiti prescritti dalle precedenti disposizioni per l’opzione, può pensionarsi utilizzando questo particolare regime anche adesso: l’Inps ha difatti chiarito che anche a questo speciale regime si applica la cristallizzazione dei requisiti, un principio, generalmente valido in materia previdenziale, che consente di ottenere la pensione con un previgente regime se entro le date previste sono stati raggiunti i requisiti, anche se successivamente la legge è cambiata.
Domanda nuova opzione donna 2019
L’opzione donna con i nuovi requisiti dovrebbe poter essere richiesta a breve, considerando che il decreto di riforma delle pensioni è appena entrato in vigore. Molto probabilmente, però, perché le procedure Inps per evadere le nuove domande siano pienamente operative occorreranno dei mesi.
note
[1] Inps nota n.145949/2015.
Ma cosa dite ma non è più conveniente… Insomma fanno tutto quello che vogliono… Speriamo lascino come prima.
tanto rumore per nulla
dopo una vita di sacrifici, una pensione da indigenti
Grande incertezza per i requisiti… Nessuno… dico nessuno sa dirti con certezza se i contributi figurativi da Mobilità contano anche stavolta come in passato