Pensione minima: che cos’è, come funziona, come si calcola, chi ne ha diritto, che cosa succede nel 2019 con la pensione di cittadinanza.
Chi ha una pensione d’importo basso ha diritto, nella generalità dei casi, all’integrazione dell’assegno fino a un certo importo, ossia all’integrazione al trattamento minimo. Grazie all’integrazione, le pensioni basse (ad esclusione di alcuni trattamenti non integrabili, come le pensioni contributive) sono aumentate sono al cosiddetto minimo vitale, che viene aggiornato annualmente. L’integrazione al trattamento minimo non è, ad ogni modo, l’unico sostegno previsto per gli assegni Inps bassi: alcuni pensionati hanno diritto, ad esempio, alla maggiorazione sociale, che può far arrivare la pensione sino a 650 euro annui circa. Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, che cos’è, come funziona e come si calcola il trattamento minimo.
Indice
Che cos’è il trattamento minimo?
Il trattamento minimo, o integrazione al trattamento minimo, è una prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2018, a 507,42 euro mensili. Dal 2019, in base al meccanismo della perequazione, con il quale l’importo delle pensioni viene adeguato periodicamente al costo della vita, è stata applicata una rivalutazione a tutti gli assegni previdenziali, nella misura del +1,1% (come ufficializzato dal Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze [1]). Il trattamento minimo è salito dunque a 513,01 euro mensili, e conseguentemente saliranno tutte le soglie di reddito previste per la sua spettanza.
Il trattamento minimo annuo ammonta dunque a 6.596,46 euro per il 2018, ed a 6.669,13 euro per il 2019 (513,01 euro per 13 mensilità).
In pratica, con l’integrazione al minimo, l’importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 513,01 euro mensili, per 13 mensilità: l’integrazione al minimo può essere dunque pari a 513,01 euro mensili soltanto se, per assurdo, la pensione risulta pari a zero. Negli altri casi, l’importo dell’integrazione è pari alla differenza tra la pensione e l’ammontare del trattamento minimo: ad esempio, se la pensione è pari a 400 euro mensili, l’integrazione al minimo risulta pari a 113,01 euro mensili, cioè alla cifra che serve per ottenere la pensione minima.
Non tutte le pensioni sotto la soglia minima possono essere, però, aumentate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all’incremento è necessario rispettare precisi requisiti di reddito.
Quali sono i limiti di reddito per il diritto al trattamento minimo?
Chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione al minimo:
- in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a 6.669,13 euro, cioè al trattamento minimo;
- in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6.669,13 euro, sino a 13.338,26 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).
Se il reddito supera la soglia di 13.338,26 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
I valori esposti fanno riferimento all’anno 2019, quindi alla rivalutazione del +1,1%, come ufficializzata dall’Inps [2].
Esempi di calcolo integrazione al trattamento minimo: pensionato single
Facciamo un esempio per capire meglio:
- se il pensionato ha un reddito complessivo di 3mila euro annui ed una pensione di 200 euro mensili, ha diritto all’integrazione piena della pensione, sino ad arrivare a 513,01 euro;
- se, invece, il reddito complessivo dell’interessato è pari a 10mila euro, l’integrazione della pensione non può essere totale, ma parziale, ossia pari alla differenza tra il limite di reddito di 13.338,26 euro ed il reddito complessivo.
Per calcolare l’integrazione mensile, si deve dunque:
- sottrarre il reddito totale del pensionato dalla soglia limite;
- dividere la cifra per 13.
Nel caso preso ad esempio dobbiamo eseguire la seguente operazione: (13.338,26-10mila) /13. Otteniamo dunque un’integrazione mensile pari a 256,79 euro.
Quali sono i limiti di reddito familiare per il diritto al trattamento minimo?
Se il pensionato risulta sposato si applicano dei limiti di reddito più alti, ai fini dell’integrazione al minimo, ma bisogna considerare anche il reddito del coniuge. In particolare, si ha diritto all’integrazione, per l’anno 2018:
- piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 19.789,38 euro ed il reddito del pensionato non supera i 6.596,46 euro;
- parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.789,38 euro, ma non supera i 26.385,84 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.192,92 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l’integrazione applicata è pari all’importo minore risultante dal doppio confronto).
Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.385,84 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.192,92 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Per l’anno 2019 si ha diritto all’integrazione:
- piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 20.007,39 euro ed il reddito del pensionato non supera i 6.669,13 euro;
- parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 20.007,39 euro, ma non supera i 26.676,52 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.338,26 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l’integrazione applicata è pari all’importo minore risultante dal doppio confronto).
Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.676,52 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.338,26 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Esempi di calcolo integrazione al trattamento minimo: pensionato sposato
Facciamo alcuni esempi per capire meglio:
- se il reddito complessivo della coppia è pari a 10mila euro annui, il reddito personale non supera i 6.669,13 euro e la pensione dell’interessato è pari a 200 euro mensili, questi ha diritto all’integrazione piena della pensione, sino ad arrivare a 513,01 euro;
- se, invece, il reddito complessivo della coppia risulta pari a 25mila euro, l’integrazione della pensione non può essere totale, ma parziale, pari alla differenza tra il limite di reddito di 26.676,52 euro ed il reddito complessivo.
Per calcolare l’integrazione mensile, si deve dunque:
- sottrarre il reddito totale dalla soglia limite;
- dividere la cifra per 13.
In questo caso si deve eseguire la seguente operazione: (26.676,52 -25.000) /13. Otteniamo dunque un’integrazione mensile pari a 128,96 euro.
Attenzione, in quest’ipotesi, alla doppia soglia: se il reddito della coppia non supera i 26.676,52 euro, ma il reddito del pensionato supera il limite individuale di 13.338,26 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Va poi applicata l’integrazione minore risultante dal confronto tra limite e reddito della coppia e limite e reddito personale.
Nessun limite di reddito coniugale, invece, può essere applicato alle integrazioni al minimo per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994. Se la decorrenza della pensione, invece, è collocata nel 1994, il limite di reddito è pari a 5 volte il minimo, ossia a 33.345,65 euro.
Quali redditi rilevano per il diritto al trattamento minimo?
Non tutti i redditi devono essere contati nella soglia limite per il diritto al trattamento minimo, ma devono essere esclusi:
- il reddito della casa di abitazione;
- la pensione da integrare al minimo;
- il Tfr ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips), comprese le relative anticipazioni;
- gli arretrati da lavoro soggetti a tassazione separata;
- i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia, etc.
Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi nel conteggio.
Come funziona la cristallizzazione del trattamento minimo?
Se il pensionato perde il diritto all’integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma cristallizzato (cioè fermo) all’ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale sino al suo superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno.
Le pensioni contributive sono integrabili al minimo?
Nessuna integrazione al minimo è prevista, allo stato attuale, per le pensioni interamente calcolate col sistema contributivo, ad eccezione delle pensioni con opzione donna.
Sono calcolate integralmente con questo sistema:
- le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996;
- le pensioni degli aderenti all’opzione contributiva;
- le pensioni degli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle ottenute con il computo da altre gestioni.
Pensione minima di cittadinanza 2019
Dal 2019 è prevista una pensione minima di cittadinanza per tutti, che darebbe luogo a un’integrazione sino a 780 euro mensili, anche per i trattamenti calcolati col solo sistema contributivo.
note
[1] Mef, decreto del 16 novembre 2018.
[2] Inps Circ. n. 122/2018.
LA PENSIONE MINIMA DI CITTADINANZA,,,E’ PIGNORABILE??
GRAZIE.
Orazio puoi scoprire i limiti di pignoramento della pensione nei nostri articoli:
-Blocco pensione per debiti con Inps o il fisco. Pignoramento del quinto della pensione per cartelle esattoriali non pagate o per contributi non versati all’Inps: i limiti e le modalità. Come si calcola la quota pignorabile? https://www.laleggepertutti.it/274715_blocco-pensione-per-debiti-con-inps-o-il-fisco
-Minimo vitale pensione 2019. Limiti di pignoramento della pensione quando il creditore agisce direttamente in capo all’Inps. https://www.laleggepertutti.it/267200_minimo-vitale-pensione-2019