Stalking e femminicidio: aspetti giuridici


Stalking e femminicidio rappresentano due realtà complementari di una quotidianità compromessa da violenza fisica e psicologica.
Se ti senti soffocata per le eccessive ed opprimenti attenzioni di un ex partner o di uno sconosciuto e questo genera in te uno stato d’ansia e di paura, puoi denunciarlo per stalking. Magari ti starai chiedendo come puoi capire se essere o meno vittima di stalking e quali sono i comportamenti tipici di uno stalker. Ecco qualche esempio: ti contatta in modo assillante sul cellulare con telefonate, sms e/o WhatsApp a qualsiasi ora del giorno e della notte; ti invia innumerevoli messaggi indesiderati su e-mail e social network; ti lascia biglietti con messaggi invadenti dentro la cassetta della posta di casa, sul posto di lavoro oppure sull’auto; viola la tua privacy; conosce le tue abitudini o si informa su come trascorri la giornata e ti pedina; si fa trovare sotto casa o all’uscita del posto di lavoro. Come comportarsi in questi casi? Bisogna intervenire subito! Se vuoi saperne di più su stalking e femminicidio: aspetti giuridici, prosegui nella lettura di questo articolo. Vediamo cosa dice la legge in merito e come puoi tutelarti.
Per avere maggiori informazioni sull’argomento, abbiamo intervistato l’avv. Margherita Corriere, Presidente AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) Sez. distr CZ.
Indice
- 1 Stalking: come e quando riconoscerlo?
- 2 In quali casi le eccessive attenzioni diventano persecuzione?
- 3 Come dimostrare di essere vittima di stalking?
- 4 Come ci si può difendere?
- 5 Quali sono le conseguenze per lo stalker?
- 6 Quali tutele per la vittima che denuncia lo stalker?
- 7 Cosa può fare la vittima che riceve continue ed assillanti telefonate?
- 8 Come dimostrare lo stalking telefonico?
- 9 Se la vittima riceve 5 telefonate al giorno è stalking telefonico? E se ne riceve 4?
- 10 Come denunciare e dimostrare lo stalking sui social network?
- 11 Secondo le sue statistiche, può indicarci quanti sono i casi in cui la vittima che denuncia lo stalker ottiene giustizia?
- 12 Maltrattamenti in famiglia e stalking: quale reato si configura se viene meno la convivenza?
- 13 Stalking e reato di molestia: quali sono i confini?
- 14 Come tutelarsi da un pedinamento?
- 15 Irrevocabilità della querela: è una forma di tutela per la vittima?
- 16 Una donna che denuncia le violenze subìte può ottenere giustizia?
- 17 Come viene tutelata la vittima dopo la denuncia?
- 18 Femminicidio: cosa prevede la legge?
- 19 Dal reato di stalking al femminicidio il passo è breve. Come prevenire?
- 20 Giornata internazionale della donna: che significato ha l’8 marzo?
- 21 Festa della donna: come sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violenze subite dalle donne?
- 22 A che tipo di misure di prevenzione fa riferimento?
- 23 Quali tematiche dovrebbero essere al centro dell’attenzione della società?
- 24 Donne e bambine vittime di violenza: come tutelarle?
- 25 Cosa prevede il Ddl “Codice rosso”?
- 26 Quali sono i reati a cui si fa riferimento?
- 27 Altri strumenti di protezione delle vittime?
- 28 Come si può sviluppare una cultura della non violenza?
Stalking: come e quando riconoscerlo?
Lo stalking consiste in atti persecutori [1], cioè in una serie di condotte intrusive e fastidiose che vittimizzano la vita quotidiana personale, affettivo-relazionale e anche lavorativa di una persona. In sostanza, è una forma di aggressione fisica o psicologica e di persecuzione reiterata e sgradita nei confronti di un altro individuo. I comportamenti oppressivi sono messi in atto da un “offender”, chiamato stalker, che causa paura, gravi stati di ansia ed elevato disagio a chi li subisce, costretto a dover cambiare le proprie abitudini di vita o a temere spesso per la propria vita o per l’incolumità di una persona cara. Bisogna stare attenti e mai sottovalutare determinati modi di relazionarsi atipici ed invadenti al fine di riconoscere subito che si tratta di stalking e correre ai ripari.
In quali casi le eccessive attenzioni diventano persecuzione?
Sicuramente, quando le attenzioni non sono più tali, ma si trasformano in ossessione, in quotidiane reiterate molestie che provocano nella vittima una sorta di paura di rimanere soffocata nella prigione creata dallo stalker. Non si ha una semplice attenzione quando un compagno che, in un primo momento era apparso agli occhi della fidanzata assai premuroso, inizia con assillanti comportamenti di sorveglianza e di controllo della vita della compagna e con minacce e condotte così invasive da sopprimere la sua tranquillità e la sua libertà di autodeterminarsi. Bisogna prestare molta attenzione a certi tipi di esagerata attenzione. All’inizio possono lusingare, ma poi con il passare del tempo , rendendosi conto di quanto siano intrusivi, assillanti e molesti, bisogna subito correre ai ripari senza indugio. E’ veramente inquietante il dato statistico che evidenzia come il 55% dei casi di stalking avviene nelle relazioni di coppia, soprattutto da parte di ex partner.
Come dimostrare di essere vittima di stalking?
Per costante giurisprudenza la prova di essere vittima di stalking può desumersi anche dalle stesse dichiarazioni della vittima, se la stessa risulta credibile. Così ha affermato più volte la Cassazione [2], sostenendo che in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Come ci si può difendere?
Lo stalking è un illecito penale, pertanto la vittima ha la possibilità di sporgere querela entro sei mesi da quando sono stati commessi nei suoi confronti gli atti persecutori e dare così avvio ad un procedimento penale. Per sporgere querela la vittima di stalking può recarsi direttamente presso i Carabinieri o la Polizia oppure farne curare la stesura da un proprio legale o rivolgersi ai centri antiviolenza, tra cui gli sportelli di volontariato AMI. In alternativa alla querela, la vittima può rivolgersi al questore segnalando il fatto e richiedendo che venga attivata nei confronti del presunto stalker la procedura dell’ammonimento. Il questore, una volta accertato che la segnalazione inoltrata dalla vittima è fondata, convoca lo stalker e lo ammonisce, avvertendolo che se in futuro dovessero verificarsi nuovamente fatti analoghi a quelli segnalati, si procederà d’ufficio nei suoi confronti e, in caso di condanna, il giudice comminerà una pena aggravata dalla circostanza specifica del non aver rispettato l’invito contenuto nell’ammonimento del questore.
Quali sono le conseguenze per lo stalker?
Lo stalker è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [3]. Tale pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata [4]. Recentemente, è stata modificata la norma che permetteva di estinguere il reato di stalking con un risarcimento economico. Non bastano più le «condotte riparatorie», ovvero un risarcimento in denaro, per estinguere il reato di stalking. Il risarcimento può essere chiesto nell’ambito del processo penale costituendosi parte civile oppure in un separato processo civile. La legge stabilisce che le vittime di alcuni reati, tra i quali rientra lo stalking, possano chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche se superano le condizioni di reddito generalmente stabilite per poter accedere al beneficio. La vittima potrà quindi rivolgersi ad un avvocato e costituirsi parte civile senza pagare alcun contributo e senza dover corrispondere alcun compenso all’avvocato, atteso che queste spese saranno sostenute dallo Stato.
Quali tutele per la vittima che denuncia lo stalker?
Al fine di assicurare una più adeguata protezione alla vittima, il legislatore ha ravvisato l’opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive inserendo la nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [5]. Con tale provvedimento il giudice prescrive all’imputato/indagato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Quando sussistono ulteriori esigenze cautelari, ci può essere l’ulteriore prescrizione di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Cosa può fare la vittima che riceve continue ed assillanti telefonate?
In questo caso, si ha il cosiddetto stalking telefonico [6]. Tali molestie possono essere perpetrate mediante le telefonate, ma anche attraverso sms e messaggi WhatsApp. Il reato è procedibile d’ufficio per cui basta denunciare i fatti presso le Forze dell’Ordine oppure direttamente in Procura, senza necessità di sporgere querela. Il fatto che il reato sia procedibile d’ufficio implica che, nel caso in cui la vittima avesse depositato una querela, la sua remissione non implica nessuna improcedibilità né il venir meno del procedimento penale che intanto si è incardinato.
Come dimostrare lo stalking telefonico?
La vittima può portare come prova la registrazione delle conversazioni telefoniche. Ricordiamo che in tal caso registrare le conversazioni telefoniche non costituisce illecito. Se le molestie avvengono tramite sms occorre non cancellarli e recarsi con il proprio cellulare dalle Forze dell’Ordine che nella denuncia cureranno anche la trascrizione integrale con data e orari di tutti gli sms incriminati. Nel caso in cui le telefonate provengano da un numero sconosciuto, in quanto il molestatore telefona la sua vittima occultando il numero chiamante, benché la vittima intuisca con assoluta probabilità l’identità del suo stalker, non disponendo di strumenti per provare con certezza che il molestatore telefonico è un determinato soggetto si dovrà fornire alle autorità maggiori informazioni utili con una denuncia molto particolareggiata, in modo da permettere loro di monitorare il traffico telefonico, intercettando tali telefonate.
Se la vittima riceve 5 telefonate al giorno è stalking telefonico? E se ne riceve 4?
Per sussistere lo stalking telefonico non c’è un limite di telefonate superato il quale scatta tale contravvenzione. Questo ce lo spiega bene la Corte di Cassazione [7] che ha affermato che rischia la condanna per molestie telefoniche colui che ripetutamente chiama una ragazza sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico. E ciò anche se le telefonate sono poche e pure concentrate nel tempo, purché si dimostri il dolo generico dell’agente, inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla persona offesa. Pertanto integrano la contravvenzione di stalking telefonico anche pochissime telefonate disturbatrici specie se di contenuto riprovevole ed odioso.
E’ bene sottolineare che se si è vittima di stalking online è importante comprendere se lo stalker conosce il proprio indirizzo reale. Bisogna mantenere elevato il grado di sicurezza online e non rivelare su nessun social network il proprio indirizzo di casa o la propria città natale. Ai fini di denunciare i fatti, è bene tenere un diario ove riportare gli episodi più importanti che magari con il tempo potrebbero cadere nel dimenticatoio. La risposta allo stalker, in merito alla propria volontà di non essere disturbati, deve essere data una sola volta con modi fermi e decisi, senza ulteriori riscontri ai suoi messaggi o post. Bisogna poi limitarsi a raccogliere più prove possibile. Raccomando di non eliminare i post, ma di conservali e richiederne una copia autentica per conferire maggiore valore legale. Per evitare che lo stalker contatti gli amici della vittima è opportuno limitare la visibilità delle amicizie sui social in modo che non siano visibili anche agli sconosciuti. Quando si ricevono messaggi sgraditi sui social è opportuno fare una copia di backup: è un’operazione semplice e che non porta via molto tempo, ma successivamente può rivelarsi fondamentale, ad esempio se il computer o il cellulare su cui si sono ricevuti i messaggi si danneggiano in maniera irreversibile. Consiglio di depositare le denunce presso la Polizia postale, in quanto specializzata e tecnicamente molto addestrata in questo specifico settore.
Secondo le sue statistiche, può indicarci quanti sono i casi in cui la vittima che denuncia lo stalker ottiene giustizia?
Secondo le mie statistiche, nel 55% dei casi in cui le donne chiedono al questore di aprire una procedura di ammonimento, gli atti persecutori cessano. Ben diversa è la situazione nei casi in cui si attiva un vero e proprio procedimento penale. Rammentiamo che gli iter sono lunghi. Bisogna portare valide prove che, a volte, proprio per la mancanza di lucidità a cui conduce l’angoscia e la paura indotte dallo stalker non si ha la presenza di spirito di raccogliere e custodire per poi produrle in giudizio. Ed infatti la statistica si abbassa ad un 25/30%. Suggerisco alle vittime di stalking di farsi supportare al più presto da professionisti e da centri specializzati in modo da essere seguiti in maniera ottimale per essere tutelati al meglio e ottenere giustizia.
Maltrattamenti in famiglia e stalking: quale reato si configura se viene meno la convivenza?
I maltrattamenti in famiglia, la violenza, le vessazioni a un partner con cui non si è più legati da un vincolo di coniugio o- nel caso di convivenza – quando questa è cessata , si rilevano come episodi di stalking aggravato e non come episodi di maltrattamenti in famiglia [8]. Questo è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione [9]. Bisogna sottolineare come questi due reati siano differenti tra loro su un punto preciso, in quanto solo chi ricopre un ruolo familiare e aggregativo può essere accusato di maltrattamenti in famiglia, mentre il reato di atti persecutori può essere commesso da chiunque e verso qualunque soggetto e non presume una relazione affettiva specifica tra i due soggetti.
Stalking e reato di molestia: quali sono i confini?
Ci sono delle differenze tra stalking e reato di molestia [10] e ce lo evidenzia in maniera ottimale la Cassazione [11]. Il reato di molestia può essere realizzato con una semplice azione di disturbo ed è del tutto autonomo e distinto rispetto al reato di stalking che è reato abituale di danno per la cui sussistenza è prevista la produzione di un evento consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita oppure in un grave e perdurante stato di ansia o di paura o, alternativamente, di un evento di pericolo, consistente nel serio e fondato timore per la propria incolumità oppure per quella di un parente o di una persona legata da relazione affettiva. Pertanto i beni giuridici protetti sono diversi. Nel caso di stalking si tratta della libertà individuale, mentre nel caso di molestie della quiete privata e dell’ordine pubblico .
Come tutelarsi da un pedinamento?
Il pedinamento è quell’azione con cui si segue una determinata persona. Non c’è nessuna legge che considera come reato il pedinamento tout court, perché in genere non viola la privacy verificandosi in un luogo pubblico. Chi può pedinare una persona? Spesso un ammiratore, un ex fidanzato, un parente, insomma chiunque. Il pedinamento può diventare reato nel momento in cui diventa un fastidio o una minaccia per la propria incolumità e per il proprio benessere psicofisico. Pertanto, se il pedinamento è discreto e non crea ragionevoli paure non si commette reato, ma se genera molestie e disturbo può scattare il reato di molestia. Se reiterati pedinamenti provocano gravi stati d’ansia, panico, senso di pericolo, fondato timore per la propria incolumità, paura di subire del male, scatta il reato di stalking. Si consiglia di denunciare subito i pedinamenti che appaiono molesti, in quanto spesso purtroppo sono il preludio di atti violenti da reprimere dalle prime avvisaglie.
Irrevocabilità della querela: è una forma di tutela per la vittima?
Il termine per proporre querela inizia a decorrere dalla consumazione del reato che coincide alternativamente con “l’evento di danno” ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto . La remissione della querela può essere soltanto processuale [12]. La querela, però, è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate [13]. Tale disposizione è finalizzata certamente a tutelare meglio le vittime di stalking e risponde ai parametri dettati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul in data 11 maggio 2011, e con la quale gli Stati aderenti si impegnavano ad adottare le misure legislative destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nei confronti di tutte le forme di violenza rivolte contro vittime vulnerabili.
Una donna che denuncia le violenze subìte può ottenere giustizia?
Una donna che denuncia le violenze che subisce può certamente ottenere giustizia, ma è bene che si attivi subito e non faccia trascorrere molto tempo tergiversando se denunciare o meno i soprusi e le aggressioni subìte. L’appello che faccio alle donne è che denuncino le violenze subìte e che non rimangano vittime di carnefici che poi, in un crescendo di atti violenti, possono privarle del loro bene più prezioso: la vita. I dati Istat sono infatti allarmanti atteso che una donna su tre dice di avere subìto violenza fisica o sessuale durante la propria esistenza (nella maggioranza dei casi da parte del partner o dell’ex coniuge), ma 8 su 10 non ha presentato una denuncia. Tra le motivazioni troviamo: la scarsa gravità della violenza subìta; il timore delle conseguenze; la vergogna e l’imbarazzo; il senso di colpa; il bene dei bambini; il non volere la fine della relazione.
Come viene tutelata la vittima dopo la denuncia?
La vittima può essere certamente tutelata nei confronti dell’autore delle violenze. Nell’ambito dei provvedimenti contro la violenza nelle relazioni familiari sono da rammentare le previsioni di specifiche misure cautelari, tra cui l’ordine di allontanamento dalla casa familiare [14] ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [15].
Femminicidio: cosa prevede la legge?
La legge sul femminicidio [16] si pone come fine fondamentale quello di assicurare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza di genere, a fronte dell’ormai imperversante fenomeno dolorosamente conosciuto come femminicidio. Questa legge ha prodotto molte modifiche al codice penale e a quello processuale. In particolare, emerge l’aggravante prevista per il reato di maltrattamenti in famiglia che sussiste nel caso in cui il suddetto reato sia commesso alla presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una donna in stato di gravidanza. È punito più severamente anche il reato di stalking se viene commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima o se gli atti persecutori vengono realizzati con strumenti informatici e telematici. È proprio con questa legge che è stata introdotta la irrevocabilità della querela – come anzi detto – quando il reato di stalking consista in una serie di minacce gravi e reiterate nel tempo. In tali casi, la vittima non potrà più avere pentimenti ed evitare un procedimento penale allo stalker. La remissione della querela è possibile solo in sede processuale, dinanzi al giudice procedente, così da permettere all’Autorità Giudiziaria di effettuare un maggiore controllo sulla genuinità della volontà della persona offesa e scongiurare che la remissione sia solo generata da ulteriori pressioni psicologiche o minacce subìte dalla vittima. La maggior parte delle modifiche al codice di procedura penale apportate da tale legge sono finalizzate a consentire una maggiore informazione delle donne vittime di violenza durante le varie fasi del processo. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria hanno l’obbligo di rendere edotta la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia; di accedere al gratuito patrocinio, ricevendo così una difesa tecnica da parte di un avvocato a spese dello Stato senza limiti di reddito; della presenza di centri antiviolenza e di accoglienza sul territorio di residenza.
Dal reato di stalking al femminicidio il passo è breve. Come prevenire?
Credo che non bastino solo le leggi, ma occorre un cambio culturale in cui prevalga l’attenzione ed il rispetto tra i generi, dove si mettano da parte nocivi e sterili stereotipi e si guardi alla persona in sé come soggetto di diritti da rispettare e tutelare, senza discriminazioni di alcuna sorta. È fondamentale che ci sia pertanto una svolta formativa e intellettuale che deve partire dai banchi di scuola già dai primissimi anni di scolarizzazione.
Giornata internazionale della donna: che significato ha l’8 marzo?
La festa dell’8 Marzo trae origine da eventi tragici accaduti nel 1908, precisamente quando a New York le operaie dell’industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le condizioni disumane in cui erano costrette a lavorare. In quell’occasione, le lavoratrici non desistevano tanto che lo sciopero si protraeva per diversi giorni, finché l’8 marzo il datore di lavoro bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le centinaia di operaie, rimaste prigioniere all’interno, morirono tra le fiamme. In ricordo di tale tragica ricorrenza, tale data successivamente venne proposta come giornata internazionale delle donne, onde onorare la dignità della donna quale soggetto di diritti. Pertanto, la data dell’8 marzo è diventata non solo il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto patire nel corso del tempo, ma soprattutto emblema del proprio riscatto sociale. Una data che serve a ricordare non solo le discriminazioni e le violenze che ancora le donne di tutto il mondo subiscono, ma anche le loro conquiste sociali, politiche, intellettuali ed economiche. Il suo intento non è certo quello di una festa banale e consumistica, bensì di una ricorrenza per riflettere e analizzare in maniera pragmatica la condizione femminile e cercare sempre di più di raggiungere quella parità autentica e concreta tra i generi, nel loro reciproco rispetto.
Festa della donna: come sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violenze subite dalle donne?
In occasione di tale ricorrenza, occorre strutturare interventi mirati sempre di più all’attuazione di un’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, finalizzata a sradicare soprattutto la violenza sulle donne, avviando un ampio e costante dialogo partecipato secondo concrete linee strategiche (prendendo le mosse dal Piano Nazionale approvato nel novembre 2017 e dalla Convenzione di Instanbul) che sia di valido e concreto supporto all’attuazione di misure di prevenzione.
A che tipo di misure di prevenzione fa riferimento?
Mi riferisco a misure che devono partire dal sistema di istruzione e di formazione. E’altresì importante il ruolo dei mass media per sensibilizzare l’opinione pubblica contro gli stereotipi ed il sessismo.
Quali tematiche dovrebbero essere al centro dell’attenzione della società?
Le tematiche dovrebbero essere principalmente quelle relative al diritto alla parità e al rispetto tra i generi e alla prevenzione della violenza contro le donne. Innanzitutto, occorre parlare di prevenzione attraverso una idonea formazione degli educatori e docenti al rispetto della parità, perché è fondamentale il ruolo educativo della scuola. E’ necessario anche mettere in atto dei programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza sulle compagne, mogli etc. Certamente, è fondamentale la prevenzione: è obbligo di una società veramente civile e progredita investire molto su di essa. Ricordiamo i tre assi strategici della convenzione di Istanbul che sono sempre attuali: prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e punire.
Donne e bambine vittime di violenza: come tutelarle?
Con riferimento alla protezione e al sostegno alle vittime, la priorità è la loro effettiva e valida presa in carico, mediante percorsi psicoterapeutici, di empowerment economico, lavorativo e di autonomia abitativa. È altresì fondamentale la repressione dei reati, garantendo la tutela delle donne e delle bambine vittime di violenza attraverso un’efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione del reato, con procedure che siano efficaci su tutto il territorio nazionale.
È prioritario ottimizzare l’efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne. Ricordiamo a tal proposito il Ddl “ Codice rosso”: un provvedimento che istituisce una corsia preferenziale per le vittime di violenza, garantendo l’adozione di provvedimenti cautelari o preventivi in tempi brevi.
Cosa prevede il Ddl “Codice rosso”?
Il Ddl prevede la modifica dell’art.347 e dell’art. 362 del c.p.p., sancendo con l’integrazione dell’articolo 370 l’obbligo per la polizia giudiziaria, in presenza di determinati reati, di dare priorità alle indagini escludendo la possibilità che quest’ultima valuti discrezionalmente l’esistenza dell’urgenza.
Quali sono i reati a cui si fa riferimento?
I reati vanno dai maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e non, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, stalking, lesioni personali aggravate, commessi in contesti familiari o di convivenza. Dalla comunicazione della notizia di reato, il pm avrà tre giorni di tempo per ascoltare la testimonianza della vittima e le fasi successive d’indagine avranno tempi immediati.
Altri strumenti di protezione delle vittime?
Occorre un appropriato ed idoneo rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
Importanti sono anche le Linee guida nazionali per l’assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2018. Tali Linee Guida hanno l’obiettivo di garantire alle donne un’assistenza adeguata e una presa in carico che parte dal triage infermieristico e arriva fino all’accompagnamento e all’orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento.
Come si può sviluppare una cultura della non violenza?
La cultura della non violenza si potrà sviluppare in pieno nel momento in cui avremo una concreta consapevolezza della gravità del fenomeno della violenza sulle donne nella nostra società. Secondo i dati Istat ogni tre giorni una donna viene ammazzata da un uomo (solitamente il coniuge, il compagno, l’ex convivente); una donna su tre è vittima di violenza nel corso della vita, il 65,2% degli episodi di violenza avvengono in presenza di minori, più della metà delle donne vittime di femminicidio aveva precedentemente invano denunciato il proprio carnefice; nel 45% dei casi le violenze subite lasciano delle ferite anche gravi, mentre più del 34,5% delle donne vittime di violenza teme per la propria vita. Inoltre, i casi di stalking sono in aumento, con oltre 3 milioni di donne che subiscono persecuzioni da parte di un ex partner o di uno sconosciuto.
Urge promuovere la cultura del rispetto tra i generi e della parità tra uomo e donna, principi sanciti anche dall’Unione Europea agli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unione. Certamente, non basta parlare di non violenza e di diritti umani, ma occorre sperimentare nella dinamica quotidiana: modalità di ascolto, comunicazione e dialogo finalizzati al rifiuto totale della violenza in ogni sua forma.
Occorre attivare una non violenza attraverso la forza positiva della giustizia e della responsabilità che si manifesta attraverso il rifiuto della passività e dell’indifferenza alla violenza. Insomma, necessitano competenze pragmatiche per sostenere in modo costruttivo e pacifico i conflitti, valorizzando le differenze nel rispetto della dignità della persona.
note
[1] Art. 612 bis cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 45184/2015 dell’11.11.2015.
[3] Art. 612 bis cod. pen.
[4] Art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
[5] Art. 282-ter cod. proc. pen.
[6] Art. 660 cod. pen.
[7] Cass. sent. n. 1838/2011 del 21.01.2011.
[8] Art. 572 cod. pen.
[9] Cass. sent. n. 35673/2017 del 19.07.2017.
[10] Art. 660 cod. pen.
[11] Cass. sent n. 12528/2016 del 24.03.2016.
[12] Art. 612-bis cod. pen.
[13] Art. 612 cod. pen.
[14] Art. 282-bis cod. proc. pen.
[15] Art. 282-ter cod. proc. pen.
[16] L.15 ottobre 2013, n. 119.