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Con quale invalidità si ottiene la 104?

30 Settembre 2018 | Autore:
Con quale invalidità si ottiene la 104?

In questo articolo spiegheremo le differenze tra invalidità e legge 104 e con quale invalidità si ottiene la 104.

Un tuo familiare ha problemi di salute ed ha ottenuto, per questa ragione, il riconoscimento dell’invalidità civile. La sua situazione sanitaria è pesante, da tempo ormai ha difficoltà di deambulazione, e non riesce più a coltivare le attività alle quali un tempo si dedicava. Ne derivano problemi per il suo inserimento sociale e lavorativo. Grazie all’invalidità che gli è stata riconosciuta, gode di alcuni benefici che la legge prevede in suo favore. Hai però saputo che, con la legge 104, potrebbe fruire di altre prestazioni che, ne sei sicuro, gli spetterebbero. Ti chiedi, a questo punto, con quale invalidità si ottiene la 104. In questo articolo troverai la risposta.

Differenza tra legge 104 e invalidità

Con l’espressione “legge 104” si intendono i benefici previsti dalla legge italiana per la persona che si trova in condizione di handicap. Si tratta di una cosa diversa rispetto all’invalidità civile. Le differenze tra legge 104 e invalidità civile sono queste:

  • l’invalido civile è un soggetto che, a causa di una malattia o menomazione, subisce una riduzione della sua capacità lavorativa in misura superiore a un terzo;
  • il portatore di handicap è una persona che, a causa di una menomazione o disabilità, versa in una condizione di svantaggio, trovandosi impedita nello svolgimento del suo ruolo sociale (che va considerato secondo il sesso, l’età, il contesto sociale e culturale cui l’interessato appartiene).

Spesso le due situazioni sono presenti nella stessa persona, e la legge consente che le procedure per il riconoscimento di esse vengano unificate. Ne deriva una semplificazione e un notevole risparmio di tempo e fatica sia per i richiedenti, che per coloro che devono valutarne le condizioni. Queste ultime, comunque, vanno sempre ben tenute ben distinte. Pertanto, un individuo può essere riconosciuto invalido civile, ma non beneficiare della legge 104, perché perfettamente inserito nel suo contesto sociale; viceversa, una persona può non essere invalida civile, perché la sua capacità lavorativa non è ridotta in misura superiore a un terzo, eppure avere la legge 104, perché la sua malattia o menomazione le procura un significativo disagio sociale. La legge [1] definisce il portatore di handicap un soggetto affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che determina per lui una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, derivante da difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La minorazione può essere stabile o progressiva. Per la determinazione della percentuale di invalidità esistono delle apposite tabelle, nelle quali sono indicate una grande quantità di patologie e menomazioni: ad ognuna di esse è attribuito un punteggio. Quando in uno stesso soggetto coesistono più situazioni patologiche, si fa riferimento ad apposite formule, che consentono di calcolare la percentuale di invalidità nel caso specifico. Per la valutazione dell’handicap, invece, non vi sono tabelle. Infatti, si tratta di un giudizio complesso, che non riguarda soltanto le patologie e minorazioni dalle quali il richiedente è affetto, ma che coinvolge il contesto sociale e culturale nel quale egli ha vissuto e vive tutt’ora. Infatti, una persona costretta, ad esempio, sulla sedia a rotelle a causa di una lesione della colonna vertebrale potrà reagire in modo differente secondo il contesto cui appartiene. Se questo è culturalmente povero e privo di sostegno e sollecitazioni, probabilmente la persona tenderà a chiudersi in se stessa e a non dedicarsi più agli impegni di un tempo; se, al contrario, si tratta di un contesto ricco di stimoli e di valori, la persona potrebbe attivare delle risorse che le consentono di continuare a vivere una vita socialmente appagante. Tutto questo, naturalmente, con le dovute eccezioni. Per questo la valutazione della condizione di handicap non può essere affidata a tabelle, ma deve tenere conto di diverse variabili da esaminare caso per caso.

Differenza tra legge 104 e accompagnamento

I benefici derivanti dalla legge 104 non devono essere confusi nemmeno con l’indennità di accompagnamento. Quest’ultima è una prestazione economica in favore della persona, riconosciuta invalida al 100%, che non è in condizioni di compiere gli atti necessari alla vita quotidiana (vestirsi, camminare, lavarsi, preparare i pasti, e così via). In questo caso, viene concesso un assegno, che consente di coprire le spese necessarie per pagare una persona che si occupi di accompagnare l’invalido. La persona con handicap può essere nelle condizioni di aver diritto all’assegno di accompagnamento, ma può anche essere sufficientemente autonoma. Pertanto le due situazioni, anche se a volte coesistono in capo allo stesso soggetto, devono essere tenute ben distinte.

Come si ottengono i benefici della legge 104

Per aver dichiarato il diritto a beneficiare della legge 104 occorre sottoporsi a una visita da parte di una commissione medica presso l’ASL di competenza. La commissione è integrata dalla presenza di un medico dell’INPS, e, qualora il richiedente sia affetto da patologie particolarmente complesse, anche di specialisti. Per avviare la procedura occorre, innanzi tutto, recarsi dal proprio medico curante. Quest’ultimo compilerà e trasmetterà in via telematica all’INPS un certificato con la diagnosi. Al momento dell’invio del certificato, il sistema rilascerà una ricevuta con un numero di protocollo, che il medico consegnerà al paziente. Questo documento va conservato con cura. Entro i successivi 30 giorni, occorre inviare all’INPS la domanda, sempre in via telematica. Per farlo, bisogna essere in possesso di un PIN di accesso alla piattaforma dell’Ente previdenziale; in mancanza, sarà possibile inoltrare la domanda mediante un patronato, un’associazione sindacale o un CAF. Nella domanda occorre specificare il numero di protocollo contenuto nella ricevuta rilasciata dal medico; così facendo, il sistema collegherà la domanda al certificato medico inviato in precedenza. Una volta inviata la domanda, di norma sarà possibile scegliere la data della visita tra quelle che il sistema mostrerà. A volte, invece, la data viene inviata successivamente all’interessato, a mezzo raccomandata. A quest’ultima si accompagnerà anche una email o un SMS, se nella domanda sono stati specificati una casella di posta elettronica e il numero di telefono. Se il richiedente non può recarsi alla visita a causa di un impedimento o un imprevisto, può chiedere che venga fissata una data diversa. Attenzione però: se non ci si presenta per due volte di seguito, la domanda perde efficacia e bisogna ricominciare daccapo. Se, invece, le condizioni fisiche del richiedente non gli consentono di recarsi presso l’ASL, è possibile chiedere la visita domiciliare. Ciò va fatto almeno cinque giorni prima della data fissata, inviando all’ASL un certificato medico che attesti l’impossibilità di spostarsi da parte dell’interessato. Al termine della visita, viene redatto un verbale. Esso viene quindi sottoposto all’approvazione della Commissione. Se l’approvazione avviene all’unanimità, il verbale viene convalidato dal responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e diventa definitivo. Ciò consente di attivare le procedure previste dalla legge per il riconoscimento dei benefici derivanti dalla legge 104. Se, invece, il verbale viene approvato soltanto a maggioranza,  il responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, oppure, se ritiene necessari approfondimenti, può disporre che avvenga una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi di specialisti nella patologia dalla quale è affetto il richiedente. Il verbale può inoltre prevedere che lo stato di handicap accertato sia soggetto a revisione dopo un certo periodo, qualora la Commissione ritenga possibile che esso si riduca o si aggravi nel tempo. Avverso il verbale, che viene notificato all’interessato a mezzo raccomandata, è possibile proporre ricorso al Tribunale, entro 6 mesi dalla notifica.

Quali sono i benefici della legge 104

Il riconoscimento dell’handicap può essere di tre tipi:

  • non grave;
  • in situazione di gravità;
  • in misura superiore ai 2/3.

Per l’handicap non grave non sono previste particolari agevolazioni.

Se l’handicap è riconosciuto in situazione di gravità, i benefici sono i seguenti:

  • il portatore di handicap o i familiari che lo assistono hanno diritto a permessi lavorativi retribuiti, per 3 giorni al mese;
  • possono essere rifiutati, da parte degli stessi soggetti, il trasferimento e il lavoro notturno;
  • è possibile richiedere un congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nel corso della vita lavorativa;
  • i dipendenti pubblici hanno priorità nella scelta della sede;
  • sono previste agevolazioni fiscali per spese mediche e di assistenza specifica, e per l’acquisto di sussidi ed attrezzature.

Inoltre, può essere che all’handicap si accompagni la condizione di invalido civile. Come abbiamo visto, l’accertamento di quest’ultima può avvenire insieme a quello relativo alla legge 104, con un’unica visita.

In presenza di invalidità civile, il soggetto potrà godere dei seguenti benefici:

  • se l’invalidità riconosciuta è superiore ai 2/3, l’interessato può  aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità. Deve, però, possedere dei requisiti contributivi minimi;
  • se mancano i requisiti contributivi, in loro assenza, avrà diritto all’assegno d’invalidità civile, a condizione che la percentuale d’invalidità sia almeno del 74% e non oltrepassi i limiti reddituali che vengono stabiliti periodicamente;
  • se al soggetto viene riconosciuta l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, egli ha diritto alla pensione d’inabilità, a condizione che possieda almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa;
  • se i suddetti requisiti contributivi mancano, se non supera i limiti reddituali ha diritto alla pensione per invalidi civili totali;
  • se il portatore di handicap è anche invalido al 100% ed ha difficoltà a compiere gli ordinari atti della vita, gli può essere riconosciuto un assegno di accompagnamento.

Ora sai con quale invalidità si ottiene la 104 ed hai la possibilità di far valere pienamente i tuoi diritti.


note

[1] L. 104/1992


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