Reintroduzione delle vecchie finestre di attesa per le pensioni, per evitare l’esodo di massa con quota 100: che cosa potrebbe cambiare.
In passato si discuteva molto spesso riguardo alle cosiddette finestre per le pensioni: negli ultimi anni, l’argomento ha suscitato scarso interesse perché quasi tutte le finestre sono state abolite dalla legge Fornero. Le finestre, però, saranno reintrodotte con la quota 100, per evitare l’uscita contemporanea dal lavoro di un enorme numero di persone. Ma che cosa cosa sono queste finestre? Non si tratta, ovviamente, di finestre in senso fisico: la finestra per la pensione, difatti, è un termine di attesa necessario per ricevere il trattamento dall’ente previdenziale. In parole semplici, la finestra è il periodo che trascorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno.
Le finestre sono state reintrodotte dal 2019, attraverso il cosiddetto pacchetto previdenza, sia per la pensione quota 100 che per la pensione anticipata ordinaria: senza la reintroduzione delle finestre, ed in assenza di un tempestivo piano di assunzioni, l’esodo di massa di oltre 400mila lavoratori potrebbe creare dei problemi, soprattutto riguardo ai servizi pubblici essenziali.
Ma facciamo il punto della situazione su questi periodi di attesa per il pensionamento: che cos’è la finestra, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come funzionerà la finestra pensione quota 100.
Indice
Come funziona la finestra?
La finestra, come abbiamo osservato, è il periodo di tempo che trascorre tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno da parte dell’ente pensionistico.
Ma quali sono i requisiti che devono maturare per la pensione? I requisiti stabiliti per la pensione sono differenti a seconda della gestione previdenziale a cui si è iscritti, della categoria di appartenenza e del tipo di trattamento che si vuole richiedere.
Per la maggior parte delle pensioni, i requisiti richiesti riguardano l’età e il possesso di un minimo di anni di contributi: ad esempio, per l’attuale pensione di vecchiaia ordinaria, si richiedono 66 anni e sette mesi di età (67 anni dal 2019, salvo blocco dell’età pensionabile) assieme al possesso di vent’anni di contributi.
In alcuni casi, per il trattamento si richiede anche la maturazione di un assegno minimo: per il diritto alla stessa pensione di vecchiaia ordinaria, per fare un esempio, si richiede la maturazione di un assegno pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale, cioè a circa 687 euro mensili, se non si possiedono versamenti alla previdenza obbligatoria anteriori al 1996.
A scanso di equivoci, va chiarito che attualmente alla pensione di vecchiaia, ordinaria e contributiva, non si applicano le finestre.
Spesso, le gestioni previdenziali dei liberi professionisti richiedono, oltre all’accredito di un minimo di anni di contributi, anche una determinata anzianità di iscrizione. Ma, considerando che i requisiti da maturare per la pensione possono essere diversi e numerosi, da quando inizia a trascorrere la finestra?
Da quando parte la finestra?
Sei requisiti stabiliti per la pensione, da soddisfare contemporaneamente, sono differenti, nella generalità dei casi la finestra inizia a trascorrere a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito, cioè dal requisito necessario al trattamento raggiunto più recentemente.
Quanto dura la finestra?
La durata della finestra non è unica, ma cambia a seconda del tipo di pensione e anche della categoria di appartenenza.
Facciamo ora alcuni esempi, per essere più chiari, relativi alle attuali tipologie di pensione che ancora richiedono la finestra per la liquidazione del trattamento.
Finestra per la pensione di vecchiaia in totalizzazione
Per chi richiede la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, regime che consente di ottenere il trattamento sommando gratuitamente contributi di gestioni diverse, (ma nella generalità dei casi con ricalcolo contributivo), la finestra che trascorre a partire dalla maturazione dei requisiti (20 anni di contributi e 66 anni di età dal 2019), è pari a 18 mesi.
La pensione viene liquidata a partire dal primo giorno del 19º mese dalla data di maturazione dell’ultimo requisito.
Finestra per la pensione di anzianità in totalizzazione
Per chi richiede la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, invece, la finestra è ancora più lunga ed è pari a 21 mesi: ricordiamo che, ad oggi, la pensione di anzianità in regime di totalizzazione si può ottenere se si possiedono, tra le diverse gestioni, almeno 41 anni di contributi complessivi.
Finestra per l’opzione donna
Per chi vuole richiedere l’opzione donna, che è stata prorogata dal nuovo decreto in materia di pensioni, a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito tra quello contributivo (35 anni) e quello di età (sono ammesse le nate sino al 31 dicembre 1959 se lavoratrici dipendenti, sino al 31 dicembre 1958 anni se lavoratrici autonome), la finestra è pari a:
- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Finestra per la pensione di vecchiaia anticipata
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che ad oggi può essere richiesta dei lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono un’invalidità pari almeno all’80%, la finestra è pari a 12 mesi.
La finestra parte dalla maturazione dell’ultimo requisito tra quello contributivo (pari, nella generalità dei casi, a 20 anni di contribuzione, 15 anni per chi beneficia di una delle deroghe Amato) e quello di età, pari a 56 anni per le donne ed a 61 anni per gli uomini (per i non vedenti i requisiti sono abbassati di cinque anni).
Durante la finestra si può lavorare?
Durante il periodo di finestra lavorare è permesso: sarebbe iniquo il contrario, in quanto si tratta di un periodo in cui il lavoratore non riceve alcun trattamento di pensione.
Come funzioneranno le nuove finestre per la pensione quota 100?
In base alle disposizioni del cosiddetto “pacchetto previdenza”, saranno applicate le finestre di attesa a chi richiederà la nuova pensione quota 100. le finestre dovrebbero essere applicate anche alla pensione anticipata ordinaria, i cui requisiti, però, non aumenteranno.
Le finestre saranno necessarie per dilazionare i pensionamenti, che riguarderebbero circa 400mila-500mila persone, nel caso in cui le attuali previsioni sulle uscite con la nuova pensione quota 100 (con requisito minimo pari a 62 anni di età e 38 anni di contributi) siano confermate.
Nello specifico, sono previste, per chi si pensiona con quota 100:
- 4 finestre ogni anno (una ogni 3 mesi) per i lavoratori del settore privato;
- 2 finestre ogni anno (una ogni 6 mesi) per i dipendenti pubblici;
- una finestra all’anno per il personale della scuola.
Finestre quota 100 per i lavoratori del settore privato
Ecco tutte le finestre previste per i lavoratori del settore privato che usciranno con la quota 100:
- prima finestra: aprile 2019 (per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018);
- seconda finestra: luglio 2019 (per chi matura i requisiti tra gennaio e marzo 2019);
- terza finestra: ottobre 2019 (per chi matura i requisiti tra aprile e giugno);
- quarta finestra: gennaio 2020 (per chi matura i requisiti tra luglio e settembre 2019)
In base a quanto descritto nel decreto pensioni, difatti, i lavoratori del settore privato che maturano dal 1° gennaio 2019 i
requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Finestre quota 100 per i dipendenti pubblici
Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
- i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 marzo 2019 i requisiti previsti per la quota 100,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019; - i dipendenti pubblici che maturano dal 1° aprile 2019 i requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Finestre quota 100 comparto scuola
Per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, vale un’unica finestra annuale per ottenere la quota 100, come per la generalità delle pensioni.
Sarebbe interessante sapere se il reddito maturato durante la finestra della Q100 va a comporre i 5.000€ previsti come limite di cumulo.
Salve, tutti i redditi derivanti da un’attività lavorativa entrano nella soglia dei 5mila euro relativa al limite di cumulo, una volta liquidata la pensione. Quelli percepiti durante la finestra non contano, in quanto la pensione non è ancora in pagamento.