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Zona a traffico limitato: chi può circolare e come

5 Novembre 2018
Zona a traffico limitato: chi può circolare e come

Nelle ZTL ossia le zone a traffico limitato è possibile accedere anche con auto o moto solo a determinate condizioni. Ecco quando scattano le multe e che significa varco attivo.

Quando nelle città ti imbatti nel cartello indicante la zona a traffico limitato o più semplicemente segnalato con la sigla ZTL, sorgono generalmente dubbi del tipo: posso passare? Per quale giorno e per quale fascia oraria c’è il divieto? Ora è attivo? Nella zona a traffico limitato: chi può circolare e come? Interrogativi che molto spesso, ma non sempre, trovano risposta proprio sul cartello indicante l’inizio della ZTL. La creazione di queste aree a traffico limitato ha avuto come fine la tutela del patrimonio storico-artistico delle nostre città, proteggendo molti centri storici dall’inquinamento ambientale ed acustico, ma ha rappresentato anche una considerevole fonte di guadagno per le casse comunali. Infatti, le città ne hanno beneficiato economicamente grazie ad un duplice aspetto:  la possibilità di subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore al pagamento di un vero e proprio pedaggio [1] e l’elevazione di frequenti contravvenzioni ai malcapitati contravventori. Del resto, non dimentichiamo che uno dei problemi storici che si è avuto con l’istituzione delle ZTL è stata la difficoltà, per il conducente, di riuscire a conoscere con precisione gli orari di attivazione del divieto, nonostante ci fosse l’obbligo di segnalarli con apposita segnaletica. La giurisprudenza, nel tempo, ha tutelato il conducente del veicolo, affermando che non si sarebbe dovuto ritenerlo responsabile in quanto non posto nelle condizioni di conoscere gli orari di attivazione dei varchi. Tuttavia, andiamo per ordine e cerchiamo di chiarire chi può entrare quando è attivo il blocco.

Varco attivo: chi può circolare?

Innanzitutto chiariamo che “varco attivo” significa che in quel momento la limitazione alla circolazione è attiva. “Varco inattivo” significa che in quel momento non ci sono limitazioni al transito; chiunque può passare. La normativa riguardante chi può circolare quando il varco è attivo non è la stessa per tutta l’Italia; si è formato un vero e proprio groviglio di leggi, differenti da Comune a Comune, che rendono molto complicate le procedure di richieste dei permessi. Pertanto, cerchiamo di fare ordine su alcuni punti fondamentali; ci sono due categorie di utenti che possono transitare nelle ZTL di cui una totalmente esente da qualsivoglia forma di pedaggio e l’altra a tariffa agevolata.

Nel primo caso si tratta di:

  • veicoli di polizia stradale;
  • vigili del fuoco, servizi di soccorso;
  • veicoli adibiti al trasposto di persone con limitata o impedita capacità motoria (provvisti di contrassegni speciali);
  • veicoli adibiti a servizi di linea;
  • veicoli a motore dei residenti nelle ZTL;
  • taxi.

La categoria dei veicoli a tariffa ridotta è costituita da:

  • veicoli per il trasporto delle merci, vincolati però a determinati orari e percorsi;
  • ciclomotori;
  • residenti e i domiciliati sprovvisti di posto auto di proprietà o assegnato.

Infatti, per quest’ultima categoria devi distinguere tra:

  • residente o domiciliante che dispone di un proprio posto auto, per il quale si prevede l’esenzione dal pedaggio
  • dal residente o domiciliante che sosta su strada per il quale si può prevedere una tariffazione di accesso moderata[2].

Pertanto, se abiti in una ZTL e possiedi un posto auto in garage condominiale, puoi transitare senza limitazioni di sorta e gratuitamente. Al contrario, se sei residente ma non disponi di un posto auto assegnato o di proprietà potresti essere soggetto al pagamento di un pedaggio di modico valore. E’ concesso ai Comuni la facoltà di attribuire agevolazioni tariffarie anche ad automobilisti in possesso di un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico urbano, ai quali si accorda l’uso eccezionale dell’autovettura per esigenze di carattere occasionale.

Quindi, riassumendo, puoi transitare liberamente nella ZTL e gratuitamente se sei residente o domiciliato con posto auto assegnato o di proprietà, se sei titolare di contrassegno per disabili, se conduci un autobus di linea o se conduci un taxi. Attenzione però: se sei titolare di un contrassegno per disabili e desideri circolare nelle aree a traffico limitato, devi comunicare all’ufficio competente, a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, i dati della targa del veicolo che devi guidare e possibilmente quando ti devi recare nella ZTL se si tratta di un accesso occasionale.

Se, invece, sei un residente o domiciliato la comunicazione la puoi fare agli uffici competenti una volta sola. Occhio ad esibire il permesso di accesso in originale sul cruscotto del veicolo autorizzato, perché l’utilizzo di fotocopie o permessi scaduti o contraffatti produce conseguenze penali e sanzioni amministrative.

Le tariffe d’accesso

Se non rientri nella categoria degli esentati, sappi che per accedere nelle ZTL di molti comuni, ma non di tutti, devi pagare un pedaggio la cui entità deve essere inferiore per i permessi di semplice transito, rispetto a quella relativa ai permessi che autorizzano anche la sosta per strada. Per l’ammontare della tariffazione si fa riferimento usualmente a quelle annuali, da pagare contestualmente al rilascio o rinnovo del contrassegno di circolazione nella ZTL se hai una necessità quotidiana di accesso, oppure, potresti servirti di tessere prepagate da scalare ad ogni passaggio o a pagamento successivo tramite fatturazione [2].

Naturalmente, devi provare il pagamento con l’esibizione dello specifico contrassegno di pagamento per consentire alla polizia municipale di svolgere gli ordinari controlli. Se, al contrario, intendi accedere occasionalmente nelle ZTL, devi sapere che esiste anche un tariffario giornaliero che varia da comune a comune e che anche in questo caso hai l’obbligo di esporre sul tuo veicolo il contrassegno di pagamento su cui è indicata la scadenza.

Di recente, si è diffusa l’usanza da parte dei comuni, di pubblicare su internet i tariffari sia per i veicoli a motore che per quelli elettrici, pertanto non ti resta che informarti prima di inoltrarti nelle aree a pedaggio. Circa, poi, i veicoli elettrici, poiché in Italia non vi è una normativa unica a livello nazionale, in molte circostanze si rende necessario inviare una scansione del libretto di circolazione del veicolo elettrico agli uffici competenti della ZTL del posto al fine di chiedere l’eventuale esenzione o applicazione della tariffazione ridotta.

Multa ZTL

La violazione del divieto di circolazione nelle ZTL non comporta la decurtazione dei punti sulla patente ma ti potrebbe obbligare al pagamento di una somma che va da €. 80 ad €. 323,00 [1]. Se la paghi entro cinque giorni hai lo sconto del 30%. A tale costo devi aggiungere la spesa viva di accertamento, procedimento e notifica pari ad €. 14,20.

Cosa fai se ricevi una multa del genere? Ebbene, hai la possibilità di fare ricorso o pagare la sanzione. Se intendi fare ricorso, hai 60 giorni di tempo, trascorsi i quali, il costo passa da €. 80 a €. 167,50 (la metà del massimo). Ogni sei mesi vi è un’ulteriore maggiorazione semestrale del 10% a cui si aggiungono l’aggio fino al 20% (percentuale sulle somme riscosse che gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere a titolo di compenso forfettario per il servizio prestato)  e gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento.

Se decidi di fare ricorso hai due strade:

  • ricorso al prefetto del luogo in cui hai violato l’accesso alla ZTL;
  • ricorso presso il giudice di pace del luogo in cui hai violato l’accesso alla ZTL.

Devi sapere, però, che fare ricorso anche se si crede fermamente nelle proprie ragioni, non è sempre opportuno ed a volte può dimostrarsi negativo. Di certo, il ricorso al prefetto è quello meno costoso, dato che consiste nella preparazione di una raccomandata postale o via pec (posta elettronica certificata) in cui devi esporre le ragioni per cui pensi di non meritare la sanzione.

Il ricorso al giudice di pace, invece è più costoso, in quanto ti devi affidare ad un legale che oltre a richiederti le spese di giudizio, potrebbe richiederti anche le spese di trasferta se l’ufficio del giudice di pace competente è fuori zona. A questo devi aggiungere che pur instaurando il giudizio con l’ausilio di un professionista, non hai la certezza della vittoria perché a giudicare sarà sempre un essere umano con tutte le variabili del caso.

Tuttavia, ti interesserà sapere che la giurisprudenza nel tempo ha sancito alcuni criteri fondamentali al fine di considerare le sanzioni valide:

  • corretta segnalazione degli orari di accesso;
  • buona visibilità dei cartelli stradali;
  • la notifica del verbale di accertamento deve avvenire entro 150 giorni dall’accesso del veicolo nella ZTL.

Se vi è l’assenza anche di uno solo di questi elementi, potresti avere buone speranze di vincere il ricorso, altrimenti sarebbe opportuno che tu pagassi nel più breve tempo possibile per non far incrementare l’importo da versare. Devi sapere che il comune deve provare di aver segnalato al conducente in modo chiaro gli orari di accesso al varco e le eventuali eccezioni o modifiche degli stessi, pena la nullità dell’eventuale sanzione. Nel caso, poi, di modifica, tutti i cartelli inerenti alla ZTL devono essere modificati con i nuovi orari di accesso. Inoltre, nel caso di cartello di ingresso ZTL, la legge [1] stabilisce uno spazio minimo di avvistamento del segnale di almeno 80 metri in modo che gli stessi siano visibili sia di giorno che di notte.

Infine, ricorda di controllare sempre le date, nel caso in cui ti giungesse una multa ZTL, in quanto quelle ricevute oltre 150 giorni dal tuo accesso nella ZTL, sono da considerarsi passate in prescrizione per decorso dei termini.

Dunque riassumendo, prima di accedere occasionalmente in una zona a traffico limitato, se non hai contrassegno invalidi e non rientri nelle categorie esentate elencate sopra, leggi bene il cartello che troverai al varco e soffermati sugli orari e sui giorni di apertura e chiusura della barriera e sulla tariffa giornaliera se indicata, al fine di capire se puoi passare o meno. Se, invece hai un contrassegno invalidi, prima di attraversare il varco devi comunicare all’ufficio di polizia municipale del luogo la targa del veicolo su cui ti sposti ed il numero del tuo contrassegno. Che dirti? Buona fortuna!

Di FRANCESCA LINDA DAMMACCO


note

[1] Art. 7 Codice della strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

[2] Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21.07.1997 (G.U. n. 213 del 12.09.1997).


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3 Commenti

  1. Ottima Relazione … Peccato che: NEPPURE una nota /sia pure stonata)… Alla seguente Domanda.
    SU: Transito in Zona ZTL (per esempio Palermo) Auto Con TARHE ESTERO ( Esempio CH – Svizzera)
    IO sto provando di capirci qualcosa … MA! La confusione é sempre di + !!!
    Giuseppe Canton TI-CH

  2. … Visto la carenza di informazioni SITO: ZTL/PALERMO
    Ho chiamato “AMAT” Locale … Mi risponde una voce…
    Con il solito “DICA” tanto meno il presentarsi, con un minimo di Buongiorno,( posso aiutarla?. Ma forse sto chiedendo troppo)?!
    Formulato la mia domanda: / La voce ( Con tonalità, tutto dire)….
    Risponde: Si isse accattare I ” Grattini” é risolve tutto! …
    Complimenti!… “VOCE”
    La sua “voce”: SI che vale … Un “grattino”
    Si Vergogni!… Unitamente ha chi le permette di “lavorare” ….
    Quella Impresa … Che pretende, persino; che tutte le transizioni di ricarica APP … Obbligati, Eseguire tramite SELLA! ( inverosimile)!!! MA …
    (qui entriamo é usciamo ” fuori del seminato)! …Anzi siamo nella Norma! … ( Non riferito alla Bontà, della omonima pasta) …

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