Mia madre acquistò in agosto 1994 dei buoni fruttiferi postali che recano, sul retro, il seguente timbro:”Buono PF serie AD. L’importo raddoppia dopo 7 anni e triplica dopo 11 al lordo delle ritenute erariali…” I BPF in questione (che dovrebbero corrispondere alla serie ordinaria Q), sono prescritti? Se si, è possibile fare qualcosa per il recupero delle somme e in caso che cosa? Se non sono prescritti, a quanto ammontano gli interessi e il capitale da riscuotere ed entro quanto tempo?
Purtroppo il titolo del lettore è da ritenere che sia andato prescritto oltre tre anni fa, in data 05.08.2015. Trattasi di un BPF a termine (come è dato leggere in alto, alla sinistra del buono), serie AD, emessi fino al mese di ottobre 1995, la cui scadenza è di undici anni (fruttiferi per undici anni, in pratica), spirati i quali comincia a decorre il termine decennale di prescrizione (in tal senso anche una decisione dell’ABF – Arbitro bancario finanziario – di Napoli, decisione n. 7778 del 06 ottobre 2015).
Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e, pertanto, disciplinati dalle medesime norme, incluse quelle relative alla prescrizione. I diritti dei titolari dei buoni, quindi, si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza e non sono previste eccezioni.
Per essere ancora più precisi, si deve ricordare che, in passato, per i buoni a termine serie AD, alla scadenza dell’undicesimo anno il titolo diventava infruttifero e si prescriveva quando erano decorsi solamente cinque anni. In virtù dell’art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo.
Al di là di tutto, il buono purtroppo è prescritto e non c’è nulla da poter fare; né le Poste erano tenute a fornire un preavviso, dato che, come appena detto, i termini di prescrizione, col tempo, sono stati addirittura allungati.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva