[1] Artt. 1 e ss. del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22
[2] Art. 38 Costituzione.
Ecco quanti mesi di lavoro servono per avere la disoccupazione NASpI. Brevi linee guida su come conteggiare i mesi di lavoro
Il tuo rapporto di lavoro si è interrotto involontariamente e non sai se hai tutti i requisiti puoi fare domanda di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’Impiego) perché magari hai lavorato soltanto per pochi mesi. Pensare di non avere diritto all’indennità di disoccupazione NASpI a priori è sbagliato. E ti spiego anche il perché. La norma che regola il nuovo istituto della disoccupazione [1] stabilisce un criterio molto esiguo per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro che dà diritto di percepire la NASpI. Il tempo di assunzione, tra l’altro, influisce anche sulla durata complessiva dell’indennità di disoccupazione come andremo ad illustrare nel proseguo di questo articolo.
A questo punto sorge spontanea una domanda: ma quanti medi di lavoro servono per avere la disoccupazione? Basta lavorare anche quattro o 5 mesi soltanto per chiedere all’Inps (Istituto nazionale per la previdenza sociale) la disoccupazione NASpI? Per comprendere quanti mesi di lavoro minimo di servono per avere diritto alla disoccupazione NASpI, ti invito a prenderti cinque minuti di tempo per leggere questo articolo e che spero ti aiuterà a comprendere meglio il meccanismo della disoccupazione.
Indice
La disoccupazione NASpI è una prestazione economica che dal 1° maggio 2015 tutela gli eventi di interruzione involontaria dei rapporti di lavoro. Essa attua, dunque, i principi della Costituzione [2] che sancisce i diritti dei lavoratori ad essere tutelati in caso di disoccupazione conseguente alla perdita del lavoro.
La nuova NASpI, che sostituisce già da oltre tre anni ormai la vecchia ASpI e mini-ASpI (Assicurazione sociale per l’Impiego), è rivolta ai lavoratori subordinati, cioè dipendenti del settore privato. Ricordiamo, a tal proposito, che la disoccupazione NASpI non opera:
Prima di illustrare nel dettaglio cosa s’intende per disoccupazione involontaria, occorre puntualizzare che i lavoratori che intendono chiedere la disoccupazione NASpI all’Inps sono tenuti a dichiarare al Centro per l’impiego lo status di disoccupato. In altri termini, il Centro per l’impiego accoglie la domanda dell’ormai ex lavoratore di rendersi disponibile a cercare un lavoro e di essere quindi ricollocato nel mercato del lavoro.
In conseguenza di tale atto, il funzionario del Centro per l’impiego deve rilasciare al richiedente un documento denominato “Dichiarazione di immediata disponibilità” (in breve “DID”). Si tratta di un documento fondamentale per avere diritto alla disoccupazione NASpI, in quanto se l’Inps da una verifica incrociata dai propri sistemi telematici con quelli dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) non dovesse rinvenire tale documento darà esito negativo alla pratica di istanza presentata dal lavoratore.
Detto ciò è importante comprendere cosa s’intende per disoccupazione NASpI involontaria e quando si realizza tale fattispecie, poiché rappresenta un aspetto dirimente per la spettanza o meno della disoccupazione NASpI.
Pertanto, la disoccupazione NASpI non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:
Per chiedere la disoccupazione NASpI il lavoratore che si è visto interrompere definitivamente il suo rapporto di lavoro, conseguente ad un atto involontario come appena illustrato, deve essere in possesso principalmente di tre requisiti:
Tralasciando il primo requisito, ossia lo stato di disoccupazione, che come abbiamo appena illustrato deve essere conseguente ad un evento involontario, il secondo e terzo punto stabiliscono dettagliatamente quanti mesi di lavoro servono per avere la disoccupazione?
Il secondo dei tre requisiti afferma che è necessario avere almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, che in mesi corrisponde a circa 3 mesi e mezzo. Quindi, per chi non arriva almeno a 3 mesi e mezzo di contributi accreditati, verificabili dal proprio estratto contributivi Inps, nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione, non potrà chiedere la disoccupazione NASpI.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Da notare che in tali casi può essere fatta valere anche la contribuzione dovuta effettivamente dal datore di lavoro ma non ancora versata: ciò in conseguenza del fatto che si applica il principio della c.d. automaticità delle prestazioni.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
Particolare è il caso del lavoratore che ha alternato peridi di lavoro nel settore agricolo e non; in tali casi, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASpI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura.
Di converso, non sono considerati utili i periodi di lavoro:
Inoltre, non valgono ai fini del raggiungimento delle 13 settimane di contribuzione, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
Come terzo e ultimo requisito per avere diritto alla disoccupazione NASpI, vi è l’obbligo di eseguire trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con il termine “giornate di effettivo lavoro” s’intende l’effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Tali periodi sono facilmente rinvenibili dal flusso mensile Uniemens che il Consulente del lavoro invia per conto del datore di lavoro tramite i servizi telematici dell’Inps, i quali sono contraddistinti dal codice “S”.
Tuttavia, esistono degli eventi che neutralizzano il requisito delle trenta giornata e che determinano quindi un ampliamento del periodo di dodici mesi, vale a dire:
Infine, per quanto concerne i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, occorre precisare che se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale, si determina un ampliamento del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
[1] Artt. 1 e ss. del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22
[2] Art. 38 Costituzione.
Buonasera,
volevo sapere un’informazione in merito alla naspi. Attualmente sto lavorando e vorrei licenziarmi, in quanto ho superato la prova ed ho espresso chiaramente il fatto di non volere continuare il rapporto lavorativo, ma la mia titolare mi vuole comunque tenere, e quindi il contratto parte automaticamente per più di 6 mesi.
Se io dovessi licenziarmi, e trovare una nuova occupazione a tempo determinato con i contributi pagati, ma per meno di un mese, a scadenza di questo contratto, la naspi la percepisco lo stesso facendo una nuova domanda? o devo lavorare per un mese effettivo con i contributi pagati a tempo determinato?
Inoltre nell’ultimo anno ho più di 30 giorni con contributi pagati, però ovviamente licenziandomi senza nessuna altra occupazione la naspi non la prenderei, quindi mi rimane il dubbio di quanti giorni di lavoro effettivi servono per fare un altra domanda naspi.
Rimango in attesa di un vs gentile riscontro
Baby
Buongiorno. L’interruzione volontaria del rapporto di lavoro non consente di avere il sussidio, ma ci sono delle eccezioni, come la giusta causa.Ti consigliamo la lettura dei nostri articoli:
-Dimissioni: ho diritto alla Naspi? https://www.laleggepertutti.it/244311_dimissioni-ho-diritto-alla-naspi
-Naspi: come funziona in caso di licenziamento o di dimissioni https://www.laleggepertutti.it/235973_naspi-come-funziona-in-caso-di-licenziamento-o-di-dimissioni
Salve vorrei sapere se con un contratto stagionale a tempo determinato dal 20 giugno 2019 al 31 agosto 2019, ho diritto alla naspi, avendola presa comunque lo scorso anno con stesso contratto e stesse date. Grazie
Simo puoi trovare tutte le informazioni sull’argomento nei nostri articoli:
-Naspi: chi e quando ne ha diritto https://www.laleggepertutti.it/272099_naspi-chi-e-quando-ne-ha-diritto
-Stagionali: che cosa cambia col decreto Dignità https://www.laleggepertutti.it/32252_stagionali-che-cosa-cambia-col-decreto-dignita
-Lavoro stagionale: quando spetta la disoccupazione https://www.laleggepertutti.it/227816_lavoro-stagionale-quando-spetta-la-disoccupazione
salve .volevo sapere,io o un contratto indeterminato come domestica.pero i miei signori andranno via per tre mesi,cosa succede