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Querela civile e penale: differenze

23 Ottobre 2018 | Autore:
Querela civile e penale: differenze

Esiste la querela civile? Cos’è la querela di falso? Qual è la differenza tra querela civile e querela penale?

Se ti parlassi della querela penseresti subito ad un reato: l’associazione mentale è tanto ovvia quanto corretta. Anche se non ne hai mai sporta una, sicuramente saprai che la querela è quell’atto con cui la persona offesa da un reato dichiara alle autorità di essere stata vittima di un crimine e chiede, pertanto, che sia fatta giustizia. Forse meno nota ti è la differenza tra querela e denuncia; formalmente cambia poco: entrambe sono segnalazioni, orali o scritte, fatte all’autorità competente affinché si attivi perché l’autore di un fatto criminoso venga punito. Formalmente, però, la differenza è assolutamente rilevante: la querela può essere sporta esclusivamente dalla persona offesa, mentre la denuncia può essere presentata da chiunque, anche da una persona che, casualmente, ha assistito ad un delitto e intende renderne edotta la polizia. Quello che probabilmente non saprai, però, è che la querela non è un atto solamente penale: in altre parole, nell’ordinamento giuridico italiano esiste anche la querela civile. Non lo sapevi? Ebbene sì: la querela è presente anche nel processo civile, ed è ben diversa dall’omonima penale. Ciò che ho appena detto ti ha incuriosito? Vuoi saperne di più? Allora seguimi: ti dirò quali sono le differenze tra querela civile e penale.

Querela penale: cos’è?

Sulla querela penale ho già detto qualcosa nell’introduzione: si tratta della notizia di reato portata a conoscenza delle autorità direttamente dalla vittima. Più nello specifico, la querela è una condizione di procedibilità [1]. Cosa significa? Vuol dire che in assenza di essa le autorità competenti non potranno procedere nei confronti di un reato commesso. La querela, quindi, rappresenta una vera e propria autorizzazione, un permesso che deve essere dato necessariamente dalla persona offesa, cioè dalla vittima del reato. Nessun altro è titolare del diritto di sporgere querela, fatta eccezione per alcune ipotesi:

  • per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a causa di un’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore;
  • i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante la contraria dichiarazione di volontà del minore o dell’inabilitato [2].
  • se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale [3].

Querela civile: cos’è?

La querela civile è definita querela di falso: sebbene il nome possa fuorviare, si tratta di un procedimento civile. Ma di cosa si tratta? Ebbene, la querela civile agisce contro una scrittura privata già riconosciuta; in altre parole, essa interviene solamente se c’è stato un riconoscimento (implicito o esplicito) di un documento.

Facciamo un esempio. Tizio chiede a Caio di restituirgli i soldi che un anno prima gli aveva prestato; Caio, per tutta risposta, gli presenta un documento firmato, a suo dire, da Tizio dove si dice che Caio non gli deve più alcuna somma di denaro. Tizio, non costituendosi in giudizio, non disconosce la firma e, pertanto, la quietanza si intenderà sottoscritta validamente. A questo punto, la situazione è del tutto favorevole a Caio il quale, con una quietanza liberatoria pienamente riconosciuta, potrà senz’altro liberarsi del suo debito. Tizio, però, ha ancora un’arma da far valere: la querela di falso. La querela di falso è un’azione giudiziaria che serve proprio a negare autenticità ad una scrittura privata già riconosciuta.

Querela civile: come funziona?

La querela civile (o querela di falso) è un procedimento che serve a far accertare e dichiarare, con processo, la falsità di un atto, di un documento che, in caso contrario, sarebbe pregiudizievole per la parte che intende proporre la querela.

La querela di falso si può proporre in due modi diversi: in via principale o in via incidentale. La proposizione in via principale avviene quando nessun altro giudizio è in corso e si intende solo far accertare la falsità del documento non ancora utilizzato in nessun altro giudizio. La proposizione in via incidentale, invece, avviene nel corso di un altro procedimento già in svolgimento durante il quale è stato depositato il documento in contestazione. È proprio ciò che accadrebbe nell’ipotesi che abbiamo portato come esempio: Tizio dovrebbe sollevare la querela di falso all’interno di un procedimento già iniziato e intrapreso per far valere il suo credito.

A questo punto cosa succede? Il giudice deve chiedere alla parte processuale a cui la scrittura privata è favorevole se intende continuare a valersene: se rinuncia alla sua utilizzazione, la causa continuerà e sarà decisa dal giudice senza tenere in considerazione il documento in oggetto. Altrimenti, il giudice dovrà sospendere il proprio giudizio e disporre l’invio di tutti gli atti al tribunale (riunito in composizione collegiale) affinché decida sulla querela.

Il procedimento sospeso riprenderà una volta che il tribunale abbia deciso sulla querela civile. È chiaro che, nel caso in cui l’atto dovesse essere dichiarato falso, lo stesso non potrà più essere utilizzato quale prova nel giudizio. Come si comprende, quindi, la querela di falso in via incidentale, avvia un altro procedimento (un’altra causa) volto solo ad accertare se l’atto è o meno da considerarsi falso.


note

[1] Art. 336 cod. proc. pen.

[2] Art. 120 cod. pen.

[3] Art. 121 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com


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