Inps, pensione anticipata e divieto di cumulo
> Diritto e Fisco Pubblicato il 30 Novembre 2018
Dal 1/09/2018 sono in pensione con la legge sui lavori usuranti n.67/2011 con 41,5 anni di contribuzione e 61 e 10 mesi di età (autoferrotranvieri). Posso ancora svolgere un altro lavoro? Magari un part time? I miei colleghi che sono andati in pensione con la legge 232/2016 (lavori precoci) hanno il divieto di cumulo lavoro-pensione tra i 41 e i 42 e 10 mesi di contribuzione, pena la sospensione della pensione e la restituzione dei ratei percepiti. Ciò è previsto dalla dall’art.1 co. 214 della legge 232/2016. Io sono in pensione per via di un’altra legge ma anch’io ho usufruito in coincidenza della L. 232/2016 dell’abolizione della finestra di un anno (in realtà per me 9 mesi).
Chi utilizza questo canale di pensionamento non può cumulare con il trattamento pensionistico redditi di lavoro dipendente (anche part time) e/o redditi di lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata “standard”(42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento ottenuto con il requisito anagrafico previsto dalla normativa.
Qualora nel suddetto periodo il titolare del trattamento pensionistico percepisca redditi da lavoro l’erogazione della pensione è sospesa dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.
In sostanza, il divieto di cumulo viene meno il mese in cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe teoricamente maturato il diritto a pensione anticipata con i requisiti ordinari.
A riguardo l’Inps ha pubblicato la circolare 99 del 16.06.2017
Il caso specifico pertanto è assimilabile a quello dei precedenti colleghi del lettore.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. De Luca Francesco