Paga l’Irap il professionista che assume una segretaria part-time


Il professionista che ha un’autonoma organizzazione deve pagare l’Irap.
L’odiosa Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive proporzionale al fatturato, si applica alle società, enti e persone fisiche che svolgono attività commerciali, nonché ai lavoratori autonomi e professionisti, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi.
Il presupposto per il pagamento dell’Irap da parte dei lavoratori autonomi e professionisti è che sussista una autonoma organizzazione, che ricorre quando essi:
a) siano i responsabili dell’organizzazione;
b) utilizzino beni strumentali che superano le quantità minime indispensabili per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione;
c) si avvalgano in modo non occasionale del lavoro altrui.
Anche una recente sentenza della Corte Costituzionale [1] ha ribadito che il professionista che esercita abitualmente, anche se non in modo esclusivo, un’attività di lavoro autonomo, diversa dall’impresa commerciale, è assoggettato al pagamento dell’Irap solo se la sua attività è autonomamente organizzata.
Ad esempio, paga l’Irap l’avvocato che ha una segretaria (anche part-time), mentre non paga il tributo l’agente di commercio che non si avvale di alcun collaboratore o dipendente e che utilizza solamente strumenti che sono ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione (come per esempio un’autovettura, un personal computer, un telefono cellulare e mobili e arredi di modico valore).
Sarà onere del contribuente fornire la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione qualora chieda il rimborso dell’imposta non dovuta o si opponga ad una richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
note
[1] C. Cost., sent. n. 156 del 21 maggio 2001