Autovelox: multa e impugnazione


In questo articolo vedremo quali sono le sanzioni previste per il superamento del limite di velocità rilevato con l’autovelox e i modi per proporre ricorso.
Viaggiando, ti capita spesso di imbatterti in tratti di strada sottoposti al controllo elettronico della velocità. Visto che il tuo lavoro ti costringe a continui spostamenti, ormai conosci l’ubicazione degli autovelox installati lungo il percorso, oppure i luoghi in cui sono solite appostarsi le pattuglie che provvedono al rilevamento della velocità dei veicoli. Di solito sei molto attento a non superare i limiti stabiliti, soprattutto per ragioni di sicurezza; temi però che una distrazione, un giorno o l’altro, possa costarti cara. Vorresti saperne di più sull’argomento, e conoscere, in caso di infrazione rilevata con l’autovelox, qual è la multa e come si propone un’eventuale impugnazione. Questo articolo ti fornirà le informazioni che ti servono. L’autovelox è un dispositivo elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli, al fine di accertare se vengono superati i limiti di velocità stabiliti dalla legge o dagli enti proprietari delle strade. Esso può consistere in un’apparecchiatura perennemente installata lungo il percorso, oppure utilizzata, di volta in volta, dagli agenti accertatori (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale). In quest’ultimo caso, l’autovelox viene montato su un treppiedi per il tempo in cui gli agenti lo utilizzano; un altro modello è il laser, che viene impugnato dagli agenti e che deve essere utilizzato seguendo ben precise regole che garantiscono il suo corretto funzionamento. Di seguito parleremo di autovelox: multa e impugnazione. Troverai maggiori informazioni sulle sanzioni previste dal Codice della Strada per chi supera i limiti di velocità e sui possibili motivi di ricorso e le modalità per proporlo (ovviamente quando ve ne sono i presupposti).
Indice
Le multe previste per l’eccesso di velocità
Occorre ricordare un dato al quale spesso non prestiamo attenzione: oltre ai limiti massimi di velocità, esistono anche quelli minimi [1]. Infatti, specie su determinate strade, il procedere troppo lentamente è di ostacolo alla circolazione e può anche costituire un pericolo.
Si pensi a chi, procedendo a velocità sostenuta, sia pure entro il limite massimo previsto, dopo una curva si trovi improvvisamente davanti un veicolo che procede molto lentamente, quasi fermo: è molto probabile che si verifichi un incidente. Così, pure, chi circola a velocità “da lumaca” può creare problemi ai veicoli incolonnati dietro di lui, i cui guidatori potrebbero cedere alla tentazione di un sorpasso anche quando le condizioni non sono ottimali.
Non esiste, però, un limite minimo di velocità stabilito per legge: sono gli enti proprietari delle strade a stabilirli quando ve ne sia la necessità e quindi a segnalarli.
Vediamo dunque le sanzioni previste per chi non si conforma ai limiti di velocità [2]:
- inosservanza dei limiti minimi di velocità, ovvero superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro;
- superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 674 euro;
- superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 527 a 2.108, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se il titolare della patente di guida incorre, entro il biennio successivo, nella stessa violazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da otto a diciotto mesi;
- superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 821 a euro 3.287 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Se il titolare della patente di guida incorre, entro il biennio successivo, nella stessa violazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;
- le suddette sanzioni sono raddoppiate, se commesse alla guida di uno dei seguenti veicoli: autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi: treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone; mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico.
Autovelox: quando si può ricorrere?
Ferma restando la necessità di osservare i limiti di velocità prescritti dalla legge o dai gestori delle strade, a vantaggio della sicurezza di tutti, vi sono dei casi in cui è possibile fare ricorso avverso il verbale con il quale viene contestata un’infrazione rilevata tramite autovelox.
Ecco quali possono essere i vari profili di illegittimità della contravvenzione:
- apparecchiatura non omologata. Gli autovelox devono essere omologati al fine di essere utilizzati. Ciò significa che la ditta produttrice deve depositare un esemplare dell’apparecchiatura presso il Ministero dei Trasporti. Quest’ultimo, fatte le opportune verifiche, procede all’omologazione. Successivamente, sarà possibile l’utilizzo di apparecchi autovelox identici al modello depositato. L’omologazione risulta da apposita certificazione;
- apparecchiatura non tarata. Oltre ad essere omologati, gli autovelox sono sottoposti a un controllo periodico, la taratura, che deve avvenire annualmente, e che risulta anch’esso da apposita certificazione;
- mancanza di adeguata segnalazione dell’autovelox. Gli apparecchi devono essere adeguatamente segnalati mediante cartelli stradali e dispositivi luminosi. Per quanto riguarda la distanza tra i segnali o i dispositivi luminosi e il luogo in cui si trova l’autovelox, essa deve essere di almeno 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali, di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari, e di 80 metri su tutte le altre strade. La distanza massima, invece, non può essere superiore a 4 km.
- mancata indicazione del limite di velocità. Perché possa essere contestato l’eccesso di velocità, è necessario che l’automobilista sia messo al corrente del relativo limite vigente sulla strada che sta percorrendo. Quindi la multa può essere annullata se manca il cartello con il limite di velocità. Inoltre esso, in caso di incrocio, deve essere proposto una seconda volta.
- postazioni di rilevamento non visibili. Le postazioni che rilevano elettronicamente la velocità devono essere visibili all’utente della strada, sia nell’ipotesi in cui vengano presidiate da agenti, sia nel caso in cui si tratti di installazioni fisse. Se manca la pattuglia che provvede al rilevamento, occorre che gli apparecchi riportino il simbolo dell’organo di polizia. Nelle postazioni presidiate da agenti, invece, questi devono rendersi riconoscibili indossando l’uniforme e devono essere affiancati dall’auto di servizio, che si distingue grazie ai colori istituzionali e al simbolo dell’organo che provvede all’accertamento;
- autovelox posizionato su corsia di marcia opposta. Se il provvedimento del Prefetto che autorizza l’installazione dell’autovelox prevede che questo sia posizionato soltanto su una corsia di marcia, con questa apparecchiatura non è possibile rilevare l’eccesso di velocità dei veicoli che procedono sulla corsia di marcia opposta;
- irregolarità nel verbale di contravvenzione. Il verbale di contravvenzione di infrazione ai limiti di velocità rilevati tramite autovelox deve contenere alcuni elementi essenziali, alcuni comuni a tutti i verbali di contravvenzione, altri specifici per il tipo di infrazione contestata. Questi dati sono: luogo, giorno e ora dell’infrazione; indicazione dell’agente che ha proceduto all’accertamento; indicazione della norma violata; descrizione del fatto commesso dall’automobilista, che, secondo l’agente accertatore, costituisce violazione di una norma del Codice della Strada; tipo di veicolo e targa; in caso di contestazione immediata, generalità e residenza del trasgressore ed estremi della patente di guida; qualora questi sia identificato, generalità del proprietario del mezzo; se è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ammontare della relativa somma e modalità di pagamento; eventuali dichiarazioni che il trasgressore chiede vengano inserite nel verbale in caso di contestazione immediata; in caso di notifica successiva, specificazione delle ragioni per le quali la contestazione non è avvenuta immediatamente; indicazione dell’avvenuta taratura periodica dell’apparecchiatura e relativa data;
- notifica del verbale oltre i termini. Se la contestazione non avviene immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.
La notifica del verbale di contravvenzione
Innanzitutto, va detto che, in linea generale, le violazioni del Codice della Strada dovrebbero essere contestate nell’immediatezza del fatto, direttamente al trasgressore che verrebbe così identificato, e che, se lo vuole, può fare dichiarazioni da inserire nel verbale di contestazione.
Questo però non sempre è possibile: fermare un veicolo in corsa, specie su certe strade in cui la velocità consentita è comunque abbastanza elevata, può essere impossibile. Inoltre, si può pensare a una contestazione immediata quando l’autovelox è manovrato da agenti, non anche quando l’apparecchio è installato in maniera stabile lungo il percorso.
Così il prefetto stabilisce, con proprio provvedimento, le strade lungo le quali non è previsto che la contestazione avvenga nell’immediatezza del fatto, fermo restando che comunque, anche in assenza di provvedimento prefettizio, gli agenti possono non contestare subito la violazione perché è oggettivamente impossibile farlo. In tal caso, la circostanza deve essere precisata nel verbale.
Quest’ultimo viene quindi notificato presso la residenza del proprietario del mezzo, al quale si risale tramite il numero di targa. In tal caso nel verbale di contravvenzione viene chiesto al proprietario di indicare i dati dell’effettivo conducente, cioè della persona che nel giorno e nell’ora in cui la violazione è stata accertata, era alla guida del mezzo (sempre che non fosse lui stesso).
Infatti, la sanzione pecuniaria prevista per l’infrazione viene posta a carico sia del proprietario del veicolo che dell’effettivo conducente, in solido tra loro. L’espressione “in solido” vuol dire che il pagamento può essere effettuato, per intero, sia dall’uno che dall’altro, salvo poi, nei rapporti tra i due, far ricadere l’intera responsabilità solo sul guidatore.
Ad esempio, se Tizio presta la sua macchina a Caio, e questi commette una infrazione al limite di velocità, la relativa multa potrà essere pagata per l’intero da Tizio o da Caio, entrambi tenuti a farlo. Se paga Tizio, poi chiederà a Caio, il vero responsabile, di rimborsarlo.
Sapere chi è l’effettivo conducente è necessario anche per un altro motivo. Quando, infatti, è prevista la sanzione accessoria della sospensione o, addirittura, della revoca della patente, questa può infliggersi solo a chi ha commesso l’infrazione, non a una persona diversa, anche proprietaria del mezzo.
Per questo, nel verbale è contenuta la richiesta, rivolta al proprietario, di indicare, entro 60 giorni dalla notifica, i dati dell’effettivo conducente. Le possibilità, a questo punto, sono due:
- il proprietario non risponde. Ciò avviene, soprattutto, quando il proprietario sa di essere stato lui a commettere l’infrazione, e non vuole subire la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente. Riuscirà ad evitare questo problema, perché resta incerto il soggetto che ha commesso l’infrazione; ma gli verrà comminata una seconda multa, da 282 a 1.142 euro;
- il proprietario risponde, indicando i dati dell’effettivo conducente. In tal caso, la sanzione pecuniaria ricadrà in solido su di lui e su chi ha commesso l’infrazione, e quest’ultimo, se previsto, subirà la sospensione o il ritiro della patente. Questa soluzione potrebbe rappresentare un problema, nei casi in cui è stato lo stesso proprietario a violare il codice della strada.
C’è però una terza soluzione, che si ricava da una recente sentenza della Corte di Cassazione [3], e che consente di evitare sia la sanzione accessoria che la seconda multa.
Questa possibilità sussiste quando il veicolo viene utilizzato abitualmente da persone diverse, e il proprietario è in grado di dimostrarlo. Questa situazione, il più delle volte, lo pone nell’impossibilità di conoscere o ricorsare chi fosse alla guida della vettura in un certo momento.
Si pensi al caso della famiglia, in cui l’auto del padre viene utilizzata anche dalla moglie e dai figli, che non dispongono di un veicolo proprio; oppure a quello dell’azienda, in cui il mezzo del titolare è a disposizione dei dipendenti.
Per avvalersi di questa possibilità, il proprietario del mezzo deve:
- rispondere all’organo accertatore. Se non lo fa, subirà la seconda multa;
- spiegare, nella risposta, che non è in grado di ricordare chi abbia utilizzato il mezzo, spiegarne le ragioni e dimostrare la circostanza con idonea documentazione. Dichiarare soltanto di “non ricordare” non è sufficiente, e non vale ad evitare la seconda sanzione.
Autovelox: come fare ricorso?
Entro un certo termine dalla contestazione immediata o dalla notifica l’interessato può proporre ricorso contro la multa.
La legge, a tal proposito, prevede diversi rimedi, ognuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi, che devono essere soppesati mettendoli in relazione con l’importo della multa che si è chiamati a pagare. Ecco quali sono:
- ricorso in autotutela. Si propone allo stesso organo che ha accertato la violazione. Va redatto in carta semplice, senza particolari formalità, e spedito all’organo accertatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I costi sono quindi molto contenuti. Viene detto “in autotutela” perché si mira ad ottenere, da parte dello stesso organo accertatore, l’annullamento del verbale, nei casi in cui esso risulti palesemente illegittimo. In questo modo, l’amministrazione tutela sé stessa, perché evita che l’interessato proponga un ricorso, magari in sede giurisdizionale, vincendolo. Vantaggi: si tratta di una soluzione molto economica e semplice da attuare, che però è consigliabile solo quando l’illegittimità della multa è evidente e non necessità di particolari dimostrazioni, né di complessi ragionamenti giuridici. Svantaggi: l’organo accertatore non è obbligato ad annullare il verbale, nemmeno nel caso in cui il ricorrente abbia palesemente ragione: ha semplicemente la facoltà di farlo. Inoltre non è previsto un termine massimo entro il quale l’organo accertatore si deve pronunciare, per cui si rischia di far decorrere il tempo massimo previsto per ricorrere al prefetto o al giudice di pace;
- ricorso al prefetto. Si propone entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Esso si redige in carta semplice e si trasmette al prefetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, è possibile far pervenire il ricorso all’organo accertatore, che poi lo trasmetterà al prefetto. Al ricorso devono essere allegati i documenti che si ritengono utili ai fini della decisione. Il ricorrente, inoltre, può chiedere di essere sentito personalmente. Il prefetto, ricevuto il ricorso, lo trasmette all’organo accertatore perché provveda all’istruttoria. Se invece il ricorso viene spedito all’organo accertatore, quest’ultimo lo riceve, provvede all’istruttoria e poi trasmette tutta la documentazione al prefetto. Quest’ultimo, se accoglie il ricorso, annulla il verbale; se lo rigetta, pronuncia un’ordinanza-ingiunzione, provvedimento con il quale ordina al trasgressore il pagamento di una sanzione doppia rispetto a quella originaria. Contro l’ordinanza-ingiunzione è ancora possibile proporre ricorso al giudice di pace. Vantaggi: si tratta di un ricorso semplice ed economico. Svantaggi: il prefetto appartiene pur sempre alla pubblica amministrazione, e non sono frequenti i casi in cui si discosta dagli accertamenti già effettuati. Inoltre, non trattandosi di un organo giurisdizionale, non prenderà in esame prove particolarmente complesse, come quelle testimoniali, ma soltanto quelle documentali;
- ricorso al giudice di pace. Avverso il verbale di contestazione, oppure avverso l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ovvero dalla notifica del provvedimento prefettizio. Il ricorso ha un costo, che varia secondo il valore della causa, ed è detto “contributo unificato”: una tassa dovuta allo Stato da chi intraprende una causa. Esso si deposita presso la cancelleria del giudice di pace competente, insieme ai documenti che si ritengono utili ai fini della decisione. Se si vogliono chiedere altre prove, come quelle testimoniali, oppure accertamenti tecnici, e così via, occorre farne richiesta. Per cause di valore fino a 1.100 euro non occorre assistenza di avvocato; occorre però essere presenti alle udienze, perché, se le parti non si presentano, si rischia la cancellazione del ricorso. Se il giudice accoglie il ricorso, annulla il verbale impugnato; se lo rigetta, condanna il ricorrente al pagamento di una somma più elevata, oltre alle spese legali in favore della controparte. Vantaggi: si tratta di un processo che si svolge davanti a un organo imparziale, che quindi dà maggiori garanzie; inoltre è possibile avvalersi di una grande varietà di mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni. Contro: i costi, ai quali si deve aggiungere, nei casi in cui questa figura è obbligatoria, la parcella dell’avvocato; se si sta in giudizio da soli, occorre considerare il tempo e le spese necessari per essere presenti alle udienze.
Ora sai, in materia di autovelox, qual è la multa prevista e come si procede a un’eventuale impugnazione. Fermo restando che i limiti di velocità vanno rispettati per la sicurezza di tutti, potrai difenderti nel caso dovessi incorrere in una contravvenzione.
note
[1] Art. 141 C.d.S.
[2] Art. 142 C.d.S.
[3] Cass. sent. n. 9555/18.