La formazione continua obbligatoria degli avvocati e il superamento dei crediti formativi


La riforma forense ha modificato l’obbligo di aggiornamento per gli avvocati iscritti all’Albo, ma si attendono i regolamenti attuativi del Consiglio Nazionale Forense.
La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha modificato la formazione continua obbligatoria degli avvocati. La novità introdotta è il superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, le cui modalità sostitutive e condizioni saranno decise nei prossimi mesi dal Consiglio Nazionale Forense. In attesa, però, dei regolamenti attuativi, l’obbligo di aggiornamento per gli avvocati rimane quello del precedente sistema (disciplinato dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense adottato il 13 luglio 2007 e dai Regolamenti dei Consigli dell’Ordine, ove presenti).
Esenzioni
Sono immediatamente applicabili le nuove norme che esentano dall’obbligo della formazione continua gli avvocati che sono sospesi temporaneamente dall’esercizio professionale a seguito di mandato di natura istituzionale, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo, gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento Europeo; i docenti e i ricercatori delle università in materie giuridiche.
In attesa di conoscere quali saranno le nuove regole, la riforma attesta il fallimento del sistema dei crediti formativi e prospetta nuovi scenari alla formazione professionale forense in un’ottica – si spera – più innovativa ed efficace per i professionisti.