Infortunio sul lavoro: la colpa del dipendente non libera l’imprenditore


Responsabile il datore di lavoro per i danni cagionati al dipendente da violazione di norme antinfortunistiche, anche quando vi sia concorso di colpa del lavoratore.
Nel caso di incidente sui luoghi di lavoro, il datore è sempre responsabile dei danni subìti dal lavoratore, anche quando sia stato quest’ultimo, per sua colpa, a provocare l’infortunio.
Si è pronunciata così la Sezione Lavoro della Cassazione [1], confermando precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Nel caso di specie, l’incidente era stato originato dalla mancata verifica dei macchinari da parte del “preposto” (soggetto incaricato dalla società, datrice di lavoro, a sovraintendere all’attività lavorativa e a controllare la corretta attuazione delle direttive impartite ai dipendenti aziendali). I dipendenti erano stati, così, costretti a lavorare in condizioni precarie di sicurezza.
Secondo la Suprema Corte, l’azienda ha sempre il dovere di proteggere l’incolumità dei dipendenti, non solo nel caso di incidenti derivanti da disattenzione del lavoratore, ma anche quando l’infortunio sia dovuto alla sua stessa negligenza o imperizia. La responsabilità del datore di lavoro [2] si configura, pertanto, anche se il danno sofferto dal lavoratore non sia derivato direttamente da un comportamento del datore di lavoro [3].
note
[1] Cass. Civ, sez. Lav., sent. n. 2512 del 4.2.2013.
[2] Responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2049 c.c..
[3] Cfr. Cass. sent. n. 6632 del 2008.