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Dis-coll: disoccupazione cococo 2019

20 Ottobre 2019 | Autore:
Dis-coll: disoccupazione cococo 2019

Chi ha diritto alla disoccupazione per i lavoratori parasubordinati nel 2019, come si calcola, quanto dura, come si richiede.

Anche i cococo, cioè i collaboratori, o lavoratori parasubordinati, hanno diritto all’indennità di disoccupazione, alla pari dei lavoratori dipendenti: l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, però, non è la Naspi, ma si chiama Dis-coll. Come la Naspi, la Dis-coll è diventata una misura permanente, a partire dal 2017 (era stata inizialmente prevista come una misura provvisoria).

La Dis-coll può dunque essere richiesta anche nel 2019, senza necessità di un’apposita legge che ne disponga la proroga.

Per ottenerla è sufficiente un mese di contributi alla gestione Separata, ma i requisiti da soddisfare ed i benefici concessi sono diversi rispetto a quelli richiesti ai lavoratori dipendenti. Ma tutti gli iscritti alla gestione Separata hanno diritto alla Dis-coll? No, soltanto i lavoratori parasubordinati, o collaboratori, mentre i lavoratori autonomi iscritti alla gestione Separata, i cosiddetti professionisti senza cassa, ne sono esclusi.

Peraltro, non tutti i collaboratori hanno diritto alla Dis-coll: sono esclusi, ad esempio, i parasubordinati che risultano scritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e pagano l’aliquota ridotta, ed anche i pensionati.

La Dis-coll è poi sottoposta, come la Naspi, alle cosiddette misure di condizionalità: in pratica, i lavoratori parasubordinati devono cercare attivamente lavoro e partecipare alle misure di politica attiva previste per loro dal centro per l’impiego, per evitare la decadenza dal sussidio. In parole semplici anche i collaboratori, come i dipendenti, devono impegnarsi nelle attività di formazione ed a cercare un nuovo lavoro, pena la perdita dell’indennità.

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona la Dis-coll, disoccupazione cococo 2019: a chi spetta, a quanto ammonta, quanto dura, come si presenta la domanda.

A chi spetta la Dis-coll?

Possono beneficiare della Dis-coll i lavoratori parasubordinati iscritti esclusivamente alla gestione Separata dell’Inps. Si tratta dei cosiddetti cococo o collaboratori, per i quali è dovita alla gestione Separata Inps l’aliquota complessiva del 34,23% (l’onere contributivo è suddiviso tra committente, che ne paga i 2/3, e lavoratore, che ne paga 1/3) .

Non hanno diritto a percepire la disoccupazione, invece, coloro che non risultano iscritti in via esclusiva alla gestione Separata, come i pensionati e gli iscritti ad altre casse di previdenza obbligatoria: questi, difatti, non versano l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, ma l’aliquota a loro carico è pari complessivamente al 24% (deve essere suddivisa tra committente e lavoratore come appena osservato).

L’accesso alla Discoll non è precluso, invece, ai parasubordinati del settore pubblico, agli assegnisti e ai dottorandi: i cococo impiegati presso le pubbliche amministrazioni, dunque, in quanto non esclusi dalla normativa, possono pienamente beneficiare della disoccupazione per i parasubordinati.

Nel dettaglio, la disoccupazione Dis-coll spetta ai collaboratori, agli assegnisti ed ai dottorandi titolari di borse di studio: queste categorie hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll e pagano alla gestione Separata il 34,23% dei compensi come contributi (di cui 1/3 a loro carico e 2/3 a carico del committente).

A chi non spetta la Dis-coll?

Non hanno diritto alla Dis-coll, invece:

  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 34,23%;
  • componenti di collegi e commissioni: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 33,72%;
  • i pensionati e gli iscritti ad altre gestioni previdenziali: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 24%;
  • venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5mila euro: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 33,72%;
  • associati in partecipazione (ormai sono pochissimi i contratti ancora in essere) e medici in formazione specialistica: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 33,72;
  • lavoratori autonomi: l’aliquota contributiva degli appartenenti a queste categorie è pari al 25,72%.

Nonostante la Dis-coll non spetti, la maggior parte dei lavoratori esclusi paga comunque l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, che è dovuta in quanto la gestione Separata assicura un’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia. Solo i lavoratori pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali non ne hanno diritto.

Quali sono i requisiti per la Dis-coll?

Per beneficiare della Dis-coll è necessario possedere lo stato di disoccupazione; in particolare, si è in possesso dello stato di disoccupazione se:

  • il collaboratore è privo d’impiego;
  • il collaboratore ha reso la Did, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all’Inps, anche in via telematica, assieme alla domanda Discoll, o presso un centro per l’impiego, o, ancora, tramite il portale Anpal.

La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono, come appena esposto, in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • possono fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione della collaborazione sino alla cessazione stessa (accredito contributivo di una mensilità).

Per la precisione, il requisito contributivo di un mese (valido dal settembre 2019; in precedenza i mesi richiesti erano 3) viene riferito all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente al termine del rapporto: si tratta di una stabilizzazione di quanto già previsto dalla normativa preesistente.

Facciamo un esempio per capire meglio: se il contratto di collaborazione termina il 31 marzo 2019, il periodo di osservazione per la ricerca di un mese di contributi va dal 1° gennaio 2018 (anno solare che precede la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2019 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). In quest’arco di tempo, deve risultare accreditato al collaboratore almeno un mese di contributi versati nella gestione Separata Inps.

È stato invece eliminato, dal 2017, il vecchio requisito che richiedeva che il lavoratore possedesse, nell’anno solare di cessazione della collaborazione, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese, che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (circa 655 euro, per il 2018).

Se i contributi risultano dovuti dal committente e non versati, il collaboratore non ha diritto alla disoccupazione, in quanto, non essendo dipendente, non opera il principio di automaticità della prestazione (che opera solo per l’indennità di maternità, relativamente ai collaboratori).

A quanto ammonta la Dis-coll?

Per calcolare la Dis-coll, è necessario prima determinare il reddito medio mensile del lavoratore: questo è pari all’imponibile previdenziale relativo all’anno in corso ed all’anno precedente (per trovarlo si possono sommare le voci “imponibile Inps” o “imponibile contributivo” indicate nei cedolini paga mensili relativi al periodo di osservazione), diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione.

Una volta ottenuto l’imponibile Dis-Coll, si può calcolare l’indennità, che è pari al 75% dell’imponibile, sino ad un massimo di 1.221,44 euro; oltre questa soglia, l’indennità va determinata incrementando l’imponibile del 25% della differenza tra quest’ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di 1.328,76 euro.

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cioè dal 91° giorno di fruizione).

Quanto dura la Dis-coll?

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso, sino a un massimo di 6 mesi.

Ai soli fini della durata non sono contati i periodi che hanno già dato luogo al riconoscimento di una prestazione di disoccupazione. Se la prestazione è stata ricevuta solo parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-coll non saranno considerati, per quanto riguarda il calcolo della durata, un numero di mesi di contributi pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

Chi percepisce la Dis-coll può lavorare?

Sono compatibili con la Dis-coll il lavoro subordinato (dipendente) inferiore o pari a 5 giorni (in questo caso l’indennità è sospesa e riprende a decorrere terminato il rapporto) e l’attività lavorativa autonoma o parasubordinata entro il rispetto di precise soglie di reddito.

In particolare, i limiti sono:

  • possesso di un reddito sino a 8.145 euro per il nuovo lavoro parasubordinato (in questo caso l’indennità è ridotta in misura pari all’80% del nuovo reddito);
  • possesso di un reddito sino a 4800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo (anche in questo caso l’indennità è ridotta in misura pari all’80% del nuovo reddito).

Come si invia la domanda per la Dis-coll?

La domanda per ottenere la Dis-coll può essere inviata online, utilizzando i servizi Inps per il cittadino, tramite contact center Inps, oppure tramite patronato.

Per inviare la domanda online, si deve:

  • innanzitutto, possedere il codice Pin dispositivo personale per accedere al sito dell’Inps, la Carta nazionale dei servizi o l’identità unica digitale Spid;
  • bisogna poi cercare, attraverso la maschera di ricerca, la sezione “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
  • a questo punto, si deve cliccare sulla voce Dis-coll;
  • si deve poi compilare il form di domanda Dis-coll, raggiungibile tramite il percorso “Dis-coll, Invio domanda”;
  • terminata la compilazione del form, si può scegliere se inviare subito la domanda, o salvarla e tornare a modificarla in un secondo momento; se si sceglie di inviarla subito, non potrai più cambiarla.

Se non si possiede il codice Pin per i servizi dell’Inps, si può inviare la domanda Dis-coll attraverso un qualsiasi patronato. In questo caso, si deve compilare il modello cartaceo di domanda Dis-coll, codice SR 154, scaricabile anche dal sito dell’Inps, sezione modulistica, ed il mandato al patronato.



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