Separazione e affidamento: il minore va sempre sentito, pena l’appello


Sempre necessario sentire il bambino sulle modalità dell’affido.
Il figlio minore che abbia compiuto dodici anni deve essere sempre sentito dal giudice nelle procedure relative al suo affidamento in caso di separazione tra i coniugi: la violazione di tale obbligo comporta che la sentenza è annullabile.
Il rigore di questa interpretazione proviene dalla Cassazione che, con una recente sentenza [1], ha chiarito appunto che, in questi casi, il vizio della sentenza emessa in primo grado può essere fatto valere in secondo grado, davanti al giudice di appello [2].
Secondo la Suprema Corte, l’audizione del figlio minore con almeno 12 anni (e anche di età inferiore se capace di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle cause in primo grado per determinare le modalità dell’affidamento tra i coniugi; con la conseguenza che la nullità della sentenza, per violazione dell’obbligo di audizione, è sempre deducibile in secondo grado.
note
[1] Cass. sent. n. 5847 dell’8.03.2013.
[2] Secondo le modalità indicate all’art. 161 cod. proc. civ.