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È ammissibile l’usura sopravvenuta?

29 Giugno 2018 | Autore:
È ammissibile l’usura sopravvenuta?

Il tasso di interesse legittimo al momento della conclusione del contratto può diventare superiore al tasso legale in un momento successivo

Poniamo il caso di una società che chiama in giudizio la banca con cui ha contratto un mutuo fondiario di durata trentennale in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del 1996 in tema di usura [1]. Il mutuo della società, mentre prima della legge antiusura presentava dei tassi di interesse legittimi, successivamente alla legge antiusura è diventato usurario e per tale ragione la società chiede la restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti alla banca. Detto più tecnicamente la società lamenta l’illiceità per usurarietà sopravvenuta del tasso d’interesse corrispettivo relativo al mutuo.

O poniamo il caso di chi ha contratto un mutuo nella vigenza della legge anti usura ad un tasso di interesse che, legittimo al momento della pattuizione, è divenuto usurario nel corso del rapporto. Si rivela legittima la pretesa della banca di riscuotere gli interessi sulla base del tasso che era stato concordato?

In entrambi gli interrogativi sopra detti si cela la domanda circa l’ammissibilità dell’usura sopravvenuta, domanda che non è di poco conto attesa anche la portata delle conseguenze che determinare in tutto il sistema bancario.

Cos’è l’usura sopravvenuta?

Prima di entrare nel dibattito giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità o meno dell’usura sopravvenuta, iniziamo col dire che cos’è l’usura sopravvenuta. Si parla di usura sopravvenuta quando, in un momento successivo alla stipula del contratto, per effetto di una variazione in diminuzione dei tassi di interesse, il tasso originariamente pattuito diventa superiore al tasso soglia. Ne deriva che in queste ipotesi, un tasso di interesse che era lecito nel momento in cui il finanziamento è stato concesso diventa illegale successivamente. Il problema nasce dal fatto che la normativa del 1996 non indica espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi aperte diverse letture interpretative.

Usura sopravvenuta: i due orientamenti

Come anticipato, sul punto si sono scontrati due orientamenti contrapposti. Secondo un primo orientamento la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta al momento del pagamento degli interessi ovvero al momento della loro maturazione e non già al momento in cui sono stati pattuiti (ossia al momento di conclusione del contratto). Secondo questa tesi, nel caso in cui gli interessi diventino ultralegali nel corso del rapporto si avrebbe la conseguenza che il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato tempo per tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto [2]. In sostanza gli interessi convenzionali usurari dovrebbero essere sostituiti automaticamente con quelli legali. In base ad una diversa ricostruzione, ma sempre a sostegno dell’ammissibilità dell’usura sopravvenuta, è stato rilevato che in caso di usura sopravvenuta, la sanzione sarebbe quella della nullità degli interessi ultralegali, con la conseguenza dell’azzeramento di tutti gli interessi dovuti nel periodo in cui si è verificata l’usura.

Di contro, secondo l’opposto orientamento, il momento rilevante per la determinazione dell’usurarietà del tasso di interesse rispetto al tasso soglia è quello della conclusione del contratto. La legittimità iniziale del tasso pattuito spiegherebbe la sua efficacia per tutta la durata del contratto, nonostante l’eventuale intervento di una norma imperativa che per una parte o per tutta la durata del contratto successiva alla sua instaurazione ne ravvisi il carattere usurario a partire da quel momento in poi.

La soluzione del contrasto giurisprudenziale è stata rimessa alle sezioni unite della Corte di Cassazione [3] che hanno esaminato nel dettaglio le obiezioni formulate dalle sezioni semplici circa l’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge del 1996.

Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite

La Suprema Corte ha valutato la validità e l’efficacia della clausola determinativa degli interessi in due casi:

  • quello in cui detta clausola è contenuta in contratti anteriori all’entrata in vigore della legge del 1996;
  •  e quello in cui il tasso di interesse, determinato dalle parti nel vigore della legge anti-usura e originariamente pattuito nel limite del tasso-soglia, superi tale soglia nel corso del rapporto.

In entrambi i casi – e in ciò si concretizza la differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta – l’usurarietà del tasso di interesse e, dunque la sua illiceità, non deriva da un vizio di cui è affetto il contratto ab origine, ma è il frutto di una cosiddetta sopravvenienza (normativa nel caso dell’usura originaria e dovuta all’andamento del mercato – e dunque dei tassi medi – nel secondo dell’usura sopravvenuta) indipendente dalla volontà delle parti.

Sulla scorta di queste – e di altre ancor più tecniche – argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata dalla legge 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore alla predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Inoltre, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può quindi essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria ai doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Argomentazioni queste che inducono la suprema Corte a negare l’esistenza dell’usura sopravvenuta o meglio a decretarne la sua irrilevanza.  Alla luce di quanto esposto, dunque, può dirsi che ai fini della determinazione dell’usura rileva il momento della pattuizione, ossia della stipulazione del contratto, rimanendo irrilevante il momento effettivo della dazione del denaro.

Usura sopravvenuta: la giurisprudenza successiva

Con una successiva ordinanza [5], giunta qualche mese dopo, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’usura sopravvenuta, sposando ancora una volta le ragioni delle banche.

In questa decisione, infatti, i giudici hanno escluso, con riferimento ai contratti di mutuo, che possa considerarsi nulla o inefficace la clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge anti usura che superi la soglia fissata da tale legge nel corso di svolgimento del rapporto. Allo stesso modo, secondo la Cassazione, la nullità e l’inefficacia vanno escluse, poi, anche per la clausola che è stipulata successivamente per un tasso che non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.


note

[1] L. n. 108/1996

[2] Previsto dall’art. 1339 Cod. Civ.

[3] Con ordinanza interlocutoria n. 2484/2017 del 31.01.2017.

[4] Cass. sent. n. 24675/2017 del 19.10.2017.

[5] Cass. ord. n. 2311/2018 del 30.01.2018.


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