Quanti tipi di separazione sono previsti dalla nostra legge?


La coppia che intenda separarsi lo può fare seguendo tre vie differenti (la separazione consensuale, giudiziale e “di fatto”). Salva anche la possibilità di intraprendere il percorso del diritto collaborativo.
Esistono tre diversi tipi di separazione: separazione “di fatto”, “consensuale” e “giudiziale”.
La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza tra i coniugi attuata in via di mero fatto, cioè senza l’intervento di un provvedimento del tribunale. È l’atto concreto della separazione fisica e “di tetto” tra i due coniugi, che di comune accordo cominciano a vivere due vite separate. È priva, dunque, di effetti giuridici. La legge [1] equipara la separazione di fatto a quella legale quale causa di impedimento all’adozione speciale.
La separazione consensuale è quella che avviene per accordo delle parti. L’accordo viene portato – con un ricorso – all’attenzione del giudice. Per avere efficacia, dovrà essere omologato dal Tribunale e lo sarà soltanto qualora non sia in contrasto con l’interesse della prole. A tale scopo, il giudice può indicare ai coniugi le modificazioni alle condizioni tra di loro pattuite da adottare nell’interesse dei figli [2].
La separazione giudiziale è quella pronunciata dal Tribunale, ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, quando tra di loro non si raggiunge un accordo sulle condizioni della separazione.
Si consiglia sempre di tentare prima la via della separazione consensuale; solo se quest’ultima fallisca allora le parti iniziano una causa per l’accertamento delle eventuali responsabilità e per la determinazione degli obblighi di mantenimento e di assegnazione della prole.
C’è poi la possibilità di intraprendere una quarta strada, che è quella del diritto collaborativo, di cui abbiamo parlato già in un precedente articolo (“Diritto collaborativo: una terza via per separazione e divorzio“).
Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione dei coniugi, che può essere:
a) espressa, se consacrata in un accordo formale;
b) tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune o comunque con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Tanto la riconciliazione espressa che quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale, producendo effetto di per sé.
Dopo la riconciliazione, cessa la separazione e quindi non si può più chiedere il divorzio.
note
[1] Art. 6, legge n. 184/1983.
[2] Art.158 cod. civ.
[3] Art.151 cod. civ.