Il contributo unificato lo decide il giudice e non l’avvocato


La clausola “…o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” ha effetti anche sull’importo del contributo unificato.
La misura del contributo unificato può essere rideterminata dal giudice, che non è quindi vincolato al valore indicato, con mere formule di stile, dall’avvocato. È quanto stabilito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].
Un avvocato aveva indicato, quale valore della controversia, l’importo di euro 501,78, in base alla richiesta contenuta nell’atto introduttivo, accompagnata dalla consueta formula “…o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Secondo la Corte, in ogni controversia che abbia a oggetto tributi, l’ufficio impositore non è tenuto ad adattarsi alle indicazioni formali date dal contribuente ed è legittimato a procedere ad una valutazione autonoma, in base ai profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione.
Pertanto, la formula di riserva sintetizzata nelle parole “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” non va intesa solo come formale clausola di stile, ma ha anche un contenuto sostanziale. Tale formula infatti manifesta l’incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e serve per consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione, senza essere vincolato alle indicazioni dell’atto del legale. Con la conseguenza che anche la misura del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di quanto sarà effettivamente liquidato poi dal giudice.
note
[1] Cass. sent. n. 6053 dell’11.03.2013.
Quindi se il giudice liquida un importo inferiore a quello richiesto lo stato dovrebbe rimborsare il contributo unificato eventualmente pagato in eccesso????