Contratto di comodato d’uso gratuito: cos’è e come si stipula. Il facsimile del contratto da firmare.
Ti sarà successo di dare in prestito qualcosa ad un amico e di avere il timore, poi, che non ti venisse più restituito. Tutte le volte che lo hai fatto hai concluso, magari senza saperlo, un contratto giuridico che è previsto e disciplinato dal nostro ordinamento con il nome di «comodato d’uso». Le parti possono decidere di accordarsi per un comodato sia verbalmente che per iscritto; in questo secondo caso ci sarà bisogno del modulo del contratto di comodato d’uso gratuito.
Mediante questo contratto è infatti possibile consegnare un bene, mobile o immobile, ad un soggetto prevedendo l’obbligo che questo venga riconsegnato al proprietario alla scadenza del termine concordato dalle parti. L’utilizzo di tale tipo di accordo è molto diffuso nella vita quotidiana e può riguardare diversi settori, sia in ambito privato tra persone fisiche (pensa ai casi in cui si affida l’automobile ad un familiare o al caso in cui si lascia un’abitazione ad un amico), che in ambito commerciale per le imprese (pensa alle aziende che utilizzano macchinari ed attrezzature prese in prestito).
Forse ti è capitato, ad esempio, di cambiare gestore telefonico a casa e, per usufruire di internet, avere un modem in comodato d’uso: un modem di cui non hai acquistato la proprietà, ma che potevi utilizzare e che hai dovuto restituire alla scadenza del contratto. Vediamo in cosa consiste in dettaglio il comodato e come funziona. Analizziamo gli aspetti di tale disciplina e cerchiamo di capire come si stipula, aiutandoci con il modulo del contratto di comodato d’uso gratuito.
Cos’è e come funziona il comodato d’uso?
Il comodato d’uso è quel contratto mediante il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodataria, una cosa mobile o immobile (non denaro) affinché se ne serva per un determinato periodo di tempo o per un determinato uso, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta [1].
Si realizza una concessione a titolo gratuito da parte del proprietario del bene e a favore di una persona che lo utilizzerà per un periodo di tempo (determinato dalle parti o derivante dall’uso che viene concordato). Si tratta, appunto, di un prestito in quanto la consegna del bene avviene solo per un periodo di tempo, per cui il trasferimento è solo temporaneo e la proprietà del bene resta in capo a chi lo consegna solo momentaneamente.
Aspetto rilevante e peculiare del comodato è la sua gratuità.
Se pensi ad un soggetto che dà in prestito una casa, probabilmente penserai all’istituto della locazione (dell’affitto, per intenderci). Il comodato si distingue dalla locazione proprio in quanto gratuito, non prevedendo alcuna forma di corrispettivo o di pagamento.
Questa gratuità non deve confonderti: non si tratta di una liberalità, ossia di una donazione. Il bene non viene donato, ma dato in prestito gratuitamente (poi dovrà comunque essere restituito).
Il carattere della gratuità non viene meno nel momento in cui le parti dovessero pattuire un onere a carico del comodatario (in tal caso si parlerà di comodato a titolo oneroso). È importante che l’onere non si ponga come un vero e proprio corrispettivo o contro-prestazione. Talvolta il confine non è così semplice da individuare: nel caso in cui venga concesso in comodato a titolo oneroso un immobile, ad esempio, sarà necessario che il “canone” previsto sia di importo basso, quasi simbolico, affinché venga considerato un rimborso più che un canone locatizio (un affitto vero e proprio).
Diritti e obblighi
Il comodato è un contratto che produce effetti obbligatori, nel senso che fa sorgere diritti ed obblighi in capo alle parti (e non produce, invece, effetti reali perché, come detto, non comporta il trasferimento della proprietà o la costituzione di un altro diritto reale).
In particolare, sorgono obblighi in capo al comodatario che riceve in prestito il bene; primo tra tutti quello di riconsegnarlo al proprietario-comodante. Ma, nel corso della durata del contratto, non è libero di farne ciò che vuole. Il comodatario può utilizzare il bene solo per la durata e per l’uso pattuiti dalle parti, custodendolo con quella che nel nostro ordinamento viene chiamata diligenza del buon padre di famiglia.
Inoltre, il comodatario non può consegnare la cosa (ed il diritto di godere del bene) ad altri soggetti, senza il consenso del proprietario.
Nel caso in cui il comodatario non rispetti tali obblighi contrattuali sei tutelato: puoi richiedere sia l’immediata restituzione del bene, che il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata restituzione [2].
In generale, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese che sostiene nell’utilizzo del bene ma, nel caso di spese straordinarie sostenute al fine di conservare la cosa in casi urgenti, potrà chiederne il rimborso. Anche il comodante ha degli obblighi. Ad esempio, il proprietario è tenuto ad avvisare il comodatario in caso di vizi della cosa che possano arrecare un danno (se non lo fa, sarà tenuto al risarcimento).
Forma del contratto
Il comodato è un contratto reale, ossia un contratto che si perfeziona con la consegna del bene, la quale può avvenire anche senza particolare formalità (ad esempio in forma simbolica mediante la consegna delle chiavi di una casa). Il contratto, quindi, non richiede una forma particolare e può essere stipulato sia in forma scritta che verbale, cioè senza mettere nulla per iscritto.
Nonostante non sia richiesta la forma scritta, ai fini della validità del contratto, è da preferire la forma della scrittura privata:
- ai fini della prova, avendo il vantaggio di rendere agevole la tutela in caso di inconvenienti, quali la mancata restituzione del bene, in primis;
- ai fini fiscali, evitando la presunzione che la cessione sia avvenuta mediante un contratto a titolo oneroso per il quale dovrebbero essere pagate determinate imposte.
Nel caso in cui il contratto fosse stipulato oralmente, si potrà comunque dar prova della sua esistenza mediante testimoni e presunzioni (se gravi, precise e concordanti).
Registrazione
Se hai stipulato un contratto di comodato d’uso per iscritto e questo ha ad oggetto un bene immobile, allora dovrai procedere alla sua registrazione. [3] Dovrai rivolgerti presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data in cui il contratto è stato sottoscritto.
Sarà necessario:
- versare l’imposta di registro pari a 200€ mediante il modello F23 (codice tributo 109T);
- recarsi presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate e presentare due copie del contratto firmate in originale e le marche da bollo (le puoi comprare in tabaccheria);
- presentare il modello 69 (disponibile presso l’ufficio stesso) relativo alla richiesta di registrazione.
Se non puoi andare personalmente all’ufficio, potrai delegare qualcuno che dovrà presentare la fotocopia della tua carta di identità.
Se, invece, hai stipulato un contratto solo verbalmente, questo non ha alcun vincolo di registrazione, salvo che il comodato d’uso sia contenuto in un altro atto sottoposto all’obbligo di registrazione. Qualora tu voglia procedere ugualmente è comunque possibile registrare i contratti di comodato d’uso verbali.
Cenni sugli aspetti fiscali
Al pagamento dell’IMU sono tenuti i proprietari (o titolari di altro diritto reale), per cui il comodatario, semplice detentore del bene immobile, non deve pagare le imposte municipali o statali sulla proprietà (IMU o IRPEF).
Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016.
Una novità consiste nella possibilità di concedere in comodato d’uso abitazioni ai parenti in linea retta di primo grado (genitori ai figli, e viceversa) potendo beneficiare di un’agevolazione per il pagamento IMU/TASI.
Per avere una riduzione del 50% dell’importo dovuto ai fini IMU:
- il contratto di comodato d’uso dell’immobile (non di lusso, quindi escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesso al parente deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in prestito come propria abitazione principale;
- il comodante-proprietario deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale sita nel Comune in cui si trova quello concesso in comodato, e deve avere residenza nello stesso Comune.
Di Federica TurcoMODULO DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro,
– Il signor …………………… nato a ………. Il ………., residente a ………. In via ………. n. …, codice fiscale ……………………, di seguito indicato come Comodante
– Il signor …………………… nato a ………. Il ………., residente a ………. In via ………. n. …, codice fiscale ……………………, di seguito indicato come Comodatario
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO
Il Comodante concede a titolo gratuito in comodato al Comodatario, che accetta, l’unità immobiliare sita in ………. alla via ………. n. …, censita al Catasto Fabbricati di ………. con i seguenti dati catastali:
Foglio …, mappale …, sub. …, zona …, categoria …., classe …, vani . Rendita catastale € …
La sopra indicata unità immobiliare è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione.
Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte ed idoneo all’uso pattuito.
Art. 2 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE
La durata è fissata in anni ………. con decorrenza dal ………. e scadenza il ………. .
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire l’unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deperimento per effetto dell’uso.
In caso di morte del Comodatario il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene.
Art. 3 – OBBLIGHI
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire l’immobile concesso in comodato con la dovuta diligenza e non potrà, senza l’espresso consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo.
In particolare, il comodatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall’articolo 1804 del codice civile.
Art. 4 – MIGLIORIE
Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali e agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del Comodante.
I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo, anche se autorizzati. Il Comodante può, in ogni caso, pretendere che il comodatario ripristini l’unità immobiliare allo stato iniziale a sue spese.
Le riparazioni, per analogia, previste dall’art. 1609 c.c. ed ogni altra spesa riguardante gli impianti tutti, sono a carico del comodatario.
Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto in caso di inosservanza del presente patto a danno e spese del comodatario, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 6 – ONERI
Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall’utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi alle utenze, che saranno volturate a nome del Comodatario medesimo.
Art. 7 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nelle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.
ART. 8 – SPESE
Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico delle parti in egual misura.
Art. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di …………..
Letto, approvato e sottoscritto a ………. il ……….
Il Comodante – Firma Il Comodatario – Firma
note
[1] Art. 1803 cod. civ.
[2] Art. 1804 cod. civ.
[3] Art. 5 D.P.R. 131/86 (T.U.I.R. – Testo Unico Imposte di Registro).
Buongiorno, se il contratto avviene tra fratello e sorella (germani) sono valide le agevolazioni per IMU e TASI previste per genitori e figli?
Grazie
Il comodato d’uso gratuito può usufruire un parente lontano o solo parenti di primo grado?
Ti consigliamo la lettura dei nostri articoli sul comodato d’uso gratuito:
-Come si stipula un contratto di comodato d’uso gratuito https://www.laleggepertutti.it/211699_come-si-stipula-un-contratto-di-comodato-duso-gratuito
-Imu e comodato gratuito https://www.laleggepertutti.it/207409_imu-e-comodato-gratuito
-Comodato di appartamento, residenza e nucleo familiare https://www.laleggepertutti.it/201912_comodato-di-appartamento-residenza-e-nucleo-familiare
Buonasera ,vedo fac simile x comodato d’uso,ma non vedo fac simile per cessione comodato d’uso.grazie
Buonasera, ai fini della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, la scrittura privata relativa al comodato d’uso gratuito può essere semplicemente redatta e sottoscritta dalle parti contraenti o è necessaria altresì l’autenticazione in presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale?
Grazie
Buongiorno Katia. Il Codice civile non stabilisce una particolare forma, per cui il contratto di comodato può essere anche verbale. La forma scritta, tuttavia, è preferibile perché con essa possono essere facilmente dimostrati gli accordi presi tra le parti, non in ultimo la data di scadenza entro la quale l’immobile deve essere restituito obbligatoriamente. L’esistenza di un comodato verbale può essere provata anche con i testimoni o per presunzioni purché esse siano gravi, precise e concordanti. Quando le parti redigono il contratto in forma scritta è opportuno che indichino l’uso per il quale l’immobile è stato prestato, le condizioni a cui il comodato è eventualmente sottoposto, la durata, se prevista dalle parti, e lo stato di conservazione del bene al momento della consegna. Se stipulato per iscritto, il comodato va registrato entro massimo 20 giorni dalla sua stipula con una imposta fissa di 200 euro a prescindere dalla durata prevista. È dovuta poi l’imposta di bollo con contrassegni telematici (la data di emissione deve essere non successiva alla data di stipula). Il bollo è di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Viceversa, se il contratto di comodato viene stipulato in forma verbale non va registrato (salvo che sia enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione).
Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate: il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato” ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F23 (codice tributo 109T).
Buonasera, con della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, relativa un contratto di comodato d’uso gratuito a un non parente, per una stanza in una prima casa (categoria catastale A7), adesso esente del IMU/TARI cosa cambia per il proprietario / comodato ? Sarebbe sempre un immobile esente di IMU/Tari?
Mario ti consigliamo la lettura dei nostri articoli:
-Comodato: Imu, spese condominiali e assicurazione sulla casa https://www.laleggepertutti.it/281437_comodato-imu-spese-condominiali-e-assicurazione-sulla-casa
-Chi registra il contratto di comodato https://www.laleggepertutti.it/280035_chi-registra-il-contratto-di-comodato
-Chi non paga Imu e Tasi https://www.laleggepertutti.it/234675_chi-non-paga-imu-e-tasi
Buongiorno, il comodatario (io), può affittare quanto avuto in comodato (da mia sorella proprietaria con me del 50% di una casa riveniente da eredità) a terzi e tenere per se i frutti?
In questo caso, il percepito andrà dichiarato dal comodante, dal comodatario, o entrambe?
Grazie mille
Moira leggi i nostri articoli:
-Come si stipula un contratto di comodato d’uso gratuito https://www.laleggepertutti.it/211699_come-si-stipula-un-contratto-di-comodato-duso-gratuito
-Modulo contratto di comodato d’uso gratuito https://www.laleggepertutti.it/258253_modulo-contratto-di-comodato-duso-gratuito
-Usucapione impossibile tra figli e genitori https://www.laleggepertutti.it/118509_usucapione-impossibile-tra-figli-e-genitori
Buonasera, se concedo in comodato d’uso gratuito dei miei carrelli elevatori ad ditta che lavora all’interno della mia azienda per lo svolgimento di alcune attività sempre all’interno della mia azienda, il contratto deve essere obbligatoriamente registrato all’agenzia delle Entrate (come per i beni immobili) per essere valido o basta la firma congiunta tra le aziende?
Salve, vorrei dare in comodato d’uso gratuito un mio magazzino, non ci sono utenze e l’IMU la pagherei sempre io. per risparmiare, vorrei evitare di registrarlo. In questo caso il contratto è sempre valido? In caso evessi una controversia dopo qualche anno, potrei registrarlo dopo?
Grazie
Gianni leggi i nostri articoli:
-Come si stipula un contratto di comodato https://www.laleggepertutti.it/206158_come-si-stipula-un-contratto-di-comodato
-Il comodato d’uso va registrato? https://www.laleggepertutti.it/190777_il-comodato-duso-va-registrato
-Il comodato: Artt. 1803-1812 del codice civile: col contratto di comodato un soggetto consente a un altro di utilizzare, di norma a titolo gratuito, un proprio bene mobile o immobile https://www.laleggepertutti.it/150563_il-comodato
Buonasera. Volevo sapere se è regolare rispondere ad una gara d’appalto per la manutenzione di automezzi che prevede una sede operativa nella quale dovranno essere svolti i lavori nella zona di competenza con un comodato d’uso gratuito presso un altra officina dove già c’è un attività. Grazie
Buongiorno Pasquale. Per sottoporre il tuo caso specifico all’attenzione dei professionisti del nostro network a proposito di gara d’appalto e comodato d’uso gratuito, puoi richiedere una consulenza legale cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza In breve tempo, potrai ricevere la risposta alle tue domande e potrai sempre chiedere eventuali delucidazioni sulla consulenza ricevuta.
buonasera, ma un contratto di comodato d’uso gratuito compilando il modulo e firmato, ma non registrato alle agenzie dell’entrate ha una valore?
Buongiorno,
é possibile concedere al comodatario la possibilitá di subaffitto parziale dell´immobile? Penso a mio figlio che va ad abitare in una mio appartamento grande e affitta una stanza ad uno studente per coprire i costi del condominio.
Grazie e Buona giornata
Buongiorno a te. Ti consigliamo la lettura dei seguenti articoli:
-Si può subaffittare una stanza? Locazione e sublocazione: quali requisiti per l’esercizio dell’attività in condominio? Il rispetto del regolamento, il consenso del proprietario e l’apertura della partita Iva. https://www.laleggepertutti.it/271394_si-puo-subaffittare-una-stanza
-Come subaffittare legalmente https://www.laleggepertutti.it/174987_come-subaffittare-legalmente
-Contratto di sublocazione https://www.laleggepertutti.it/145517_contratto-di-sublocazione
Buongiorno, ho letto diversi articoli sul comodato d’uso e si fa sempre riferimento ad un accordo tra persone fisiche. Il caso tra società e persona fisica non è mai trattato. Nello specifico mi riferisco all’immobile di una società sas dato in comodato d’uso gratuito ad un privato da utilizzare come abitazione principale. E’ possibile oppure è vietato per legge?
Grazie
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Il comodato è essenzialmente gratuito.
Obbligazioni del comodatario.Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Perimento della cosa.Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.
Stima.Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Deterioramento per effetto dell’uso.Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie.Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Restituzione.Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
quando cessa il contratto bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate?
inoltre bisogna versare imposte di cessazione ?
Ri9ngrazio cordiali saluti
Il comodato cessa alla scadenza del termine concordato tra le parti e il comodatario deve restituire l’immobile anche se il comodante non ne ha fatto richiesta. Per maggiori informazioni sull’argomento, ti suggeriamo la lettura dei seguenti articoli: Restituzione immobile in comodato d’uso gratuito; Comodato d’uso gratuito: ultime sentenze; Chi registra il contratto di comodato; Il comodato: registrazione, disdetta e fac simile. Per sottoporre il tuo caso specifico all’attenzione degli esperti del nostro portale puoi richiedere una consulenza legale cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza
se stipulo un contratto comodato uso gratuito rinnovabile tacitamente di anno in anno, bisogna versare annualmente versare euro 200,00 all’Agenzia delle Entrate?
Grazie