Sconti vietati: licenziato il dipendente che vendeva agli amici a prezzo ridotto


Licenziamento in tronco senza neanche la comunicazione dei motivi al lavoratore.
È legittimo licenziare il dipendente del negozio che applica, agli amici, sconti non autorizzati: una sentenza, quella da poco emessa dalla Corte di Cassazione [1], che farà tremare le gambe a molti addetti alle vendite. Per i giudici, infatti, tale comportamento compromette il rapporto di fiducia che ci deve essere tra datore di lavoro e dipendente, per cui la sua violazione legittima un licenziamento in tronco, senza preavviso.
Si tratta – secondo i giudici – di una condotta contraria al minimo etico e a norme di rilevanza penale, un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Proprio in ragione di tale gravità di illecito, la Cassazione ha anche giustificato l’azienda che non aveva risposto alla richiesta di comunicazione – inviata dal dipendente – circa i motivi del licenziamento.
note
[1] Cass. sent. n. 5655 del 7.03.2013.