Studi di settore inapplicabili al professionista che studia


Esentato dagli studi di settore il professionista che dimostra di aver speso tempo per partecipare a corsi universitari
Sono inapplicabili gli studi di settore al professionista che certifica, nell’anno di riferimento, di aver speso tempo per studi non potendosi così concentrare esclusivamente sull’attività lavorativa. Lo afferma la Cassazione in una recente sentenza [1] con cui ha accolto il ricorso di un geometra che aveva dimostrato, depositando il libretto universitario, di aver sostenuto tre esami universitari.
La Cassazione ha ribadito che gli studi di settore si applicano solo in considerazione delle reali caratteristiche dell’attività del lavoratore autonomo. La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata automaticamente dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati (semplici strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio. Tale contraddittorio tra l’amministrazione e il contribuente deve essere attivato obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento (leggi l’articolo: Avviso di accertamento nullo per il solo discostamento dagli studi di settore).
Nel caso di specie, il geometra aveva partecipato al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dimostrando di aver partecipato agli studi universitari.
note
[1] Cass. sent. n. 6234 del 13.03.2013.