Al coniuge del defunto spetta sempre qualcosa in più di quello che la legge attribuisce agli altri eredi.
La Suprema Corte ha risolto, con pronuncia a sezioni unite [1], una questione molto importante in materia di successioni ereditarie.
Il diritto di poter abitare la casa coniugale e di usare i mobili che ivi sono contenuti spetta al coniuge superstite, in ogni caso [2].
Questo diritto può essere valutato economicamente, in base all’età di chi ne gode (come succede nel caso dell’usufrutto su un bene).
In genere, nella divisione dell’asse ereditario, i legittimari [3] tendevano a inserire tale valore nel calcolo dell’asse ereditario sottraendo, di fatto, al coniuge l’importo di quel valore da quello della sua quota complessivamente valutata. In sostanza, se, nella divisione, la quota del coniuge valeva 300 ed il diritto di uso e abitazione 100, gli altri eredi gli avrebbero riconosciuto solo altri beni ereditari per 200.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha definitivamente chiarito la questione in favore del coniuge superstite: i diritti di uso e abitazione si configurano nelle successioni legittime [4] come dei prelegati ex lege [5] e si cumulano (aggiungono) alla sua quota.
Pertanto, il valore economico di tali diritti deve essere detratto da quello della massa ereditaria che solo ora potrà essere divisa tra tutti i coeredi secondo le disposizioni di legge, senza tenere conto del valore economico di quell’attribuzione.
di FRANCESCO BURZA
In caso di successione legittima, se il valore dell’asse ereditario è pari in totale a 1000 e il valore dell’uso e abitazione della casa coniugale è pari – per esempio – a 100, il valore da attribuire all’eredità ai fini della divisione tra gli eredi è solo 900.
Così, se sopravvivono al defunto la moglie e due figli, ad essi spetteranno beni per 300 cadauno e solo per la moglie 300 più 100 (proprio il valore dell’uso e abitazione scomputato precedentemente)
note
[1] Cass. S.U. sent. n. 4847 del 27.02.2013.
[2] Art. 540 cod. civ., secondo comma
[3] I membri della famiglia del de cuius cui la legge riserva una quota del patrimonio-eredità
[4] Quelle che si aprono quando una persona muore senza lasciare testamento e sono, quindi, interamente regolate dalla legge.
[5] Obbligo posto (direttamente dalle norme del codice civile) a carico di tutti gli eredi nei confronti di un altro coerede.