Arriva un assegno di disoccupazione per i co.co.pro. in cerca di lavoro


I titolari di un contratto di collaborazione a progetto, che attualmente siano disoccupati, possono ora riscuotere un assegno di sostegno da parte dell’Inps: si tratta di una novità introdotta dalla riforma Fornero.
Entra a regime la nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi che si trovino in stato di disoccupazione. La misura è stata introdotta in via sperimentale nel 2008 [1] e resa definitiva dalla riforma Fornero. Si tratta di una misura specifica per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. Lo scopo è garantire una tutela di reddito a favore di lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, benché giuridicamente autonomi.
Interessati alla nuova indennità una tantum sono i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata che versano l’aliquota contributiva piena. Inoltre bisogna avere un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi [2].
Sono dunque esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti titolari di pensione oppure già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie [3].
La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennità dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti
note
[1] Dl 185/2008.
[2] Cfr. circolare INPS n. 38 del 14.03.2013.
[3] In particolare risultano esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Ma se un lavoratore cocopro ha lavorato i primi 8 mesi del 2012, è stato disoccupato per 60 gg (settembre-ottobre), ha chiesto e ottenuto l’una tantum, poi ha rilavorato per lo stesso committente gli ultimi 2 mesi (novembre-dicembre 2012), ora è disoccupato da gennaio, può chiedere di nuovo l’una tantum per i 3 mesi scoperti del 2013? All’INPS dicono che bisogna avere 1 mese di lavoro quest’anno. E non si capisce se all’atto di presentazione della domanda bisogna risultare disoccupati, come prevedeva l’Inps fino all’anno scorso. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore ottenesse un nuovo incarico a progetto per pochi mesi per lo stesso committente anche quest’anno, come fa a ottenere l’una tantum per i mesi in cui non lavora? Qualcuno sa come ci si deve muovere?