All’atto di concludere un fondo patrimoniale è consigliabile segnalare al Notaio la presenza di figli minori a carico e l’esigenza di poter disporre dei beni vincolati in breve tempo per operazioni di trasferimento o finanziamento che li vedano coinvolti affinché questi possa predisporre la necessaria clausola di deroga alla disciplina legale del fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale e figli minori: necessaria l’autorizzazione del tribunale?


La protezione dei beni (case, terreni) di famiglia, offerta dal fondo patrimoniale, spesso si traduce in inconvenienti burocratici a causa delle autorizzazioni giudiziali richieste dalla legge. Vediamo in che modo e se sia possibile fare a meno di queste ultime.
Per regola generale, i beni che la coppia ha inserito nel fondo patrimoniale possono essere venduti (o dati in pegno o iscritta ipoteca) solo:
– col consenso di entrambi i coniugi
– se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del Tribunale Ordinario nei soli casi di necessità o utilità evidente.
Tuttavia si può prevedere in modo diverso già nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale [1].
Se i coniugi contraenti un fondo patrimoniale hanno figli maggiorenni non si pone per loro alcuna necessità di ricorrere al Tribunale. Al contrario, in caso di figli minorenni si riscontrano opinioni discordanti.
Da un lato, la tutela superiore degli interessi dei figli non consentirebbe di prevedere nell’atto costitutivo di fondo patrimoniale l’esclusione dell’autorizzazione giudiziale; infatti la necessità e/o l’utilità di compiere un atto che incide sugli interessi dei minori deve sempre essere valutata da un giudice. Tuttavia la prassi notarile e parte della giurisprudenza, invece, ritengono che i coniugi possano fare a meno della richiesta di autorizzazione perché è la legge stessa a prevederlo (anche se con espressione generica).
note
[1] Artt. 169 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ.
[2] Art. 356 cod. civ.