Affidamento: il minore non va ascoltato se c’è rischio di coinvolgimento emotivo


Necessario ascoltare il figlio in merito al suo affidamento, ma solo se ciò non gli sia di pregiudizio e di eccessivo coinvolgimento emotivo.
Nei procedimenti di separazione tra i coniugi, quando si debba decidere sull’affidamento del figlio minore, quest’ultimo, se ha più di dodici anni, deve essere sempre sentito dal giudice. Questa regola (il cui mancato rispetto può portare anche all’annullabilità della sentenza in appello), trova tuttavia un’eccezione: nelle ipotesi in cui l’audizione del minore in aula possa esporlo a un negativo coinvolgimento emotivo. È quanto di recente stabilito dalla Cassazione [1]. In particolare, la sentenza in commento ha condannato una madre che non si era attenuta alle indicazioni del decreto del Presidente del Tribunale: non aveva seguito il percorso terapeutico presso i servizi sociali, non aveva versato l’assegno mensile di mantenimento, non aveva rispettato il regime delle visite.
Secondo la Suprema Corte, dunque, il giudice può decidere sull’affidamento del figlio anche sulla base delle prove già raccolte, evitando di sentirlo se ciò sia superfluo e, soprattutto, inopportuno: sulla base della sua età, delle condizioni e dei disagi già da lui manifestati in passato. È, infatti, sempre prevalente la tutela del minore a non essere ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal coinvolgimento emotivo nella controversia.
note
[1] Cass. sent. n. 6645 del 15.03.2013.