Per tutti i vizi attinenti alla forma della cartella esattoriale, l’opposizione va fatta entro 20 giorni dalla sua notifica, anche se la cartella medesima indica termini più lunghi per l’opposizione. Tali termini, infatti, si riferiscono solo alle contestazioni relative alla sostanza del tributo.
Attenzione: il termine per opporsi ai vizi della cartella Equitalia è solo di 20 giorni


L’opposizione all’esecuzione contro Equitalia va fatta inderogabilmente entro 20 giorni dalla notifica della cartella quando la contestazione ha ad oggetto vizi formali dell’atto.
È un principio di notevole impatto pratico, che potrà incidere negativamente sul contribuente quello appena stabilito da una recente sentenza della Cassazione [1]. La regola fissata dalla Suprema Corte, infatti, potrebbe essere del tutto sconosciuta ai cittadini se non bene informati. Val quindi la pena di leggere con attenzione il presente articolo e, quanto più possibile, diffonderne il contenuto, poiché a farlo non sarà certo la pubblica amministrazione.
L’opposizione alla cartella esattoriale emessa da Equitalia, quando ha per oggetto vizi propri dell’atto, va proposta entro 20 giorni dalla notifica della cartella stessa. I “vizi dell’atto” sono tutti quelli attinenti alla forma della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (per es.: le modalità della notifica, la mancanza di elementi essenziali nella cartella come la relata di notifica, la firma del dirigente, l’indicazione dei termini entro cui impugnare, ecc.). I vizi formali, quindi, sono tutti quelli che non attengono alla sostanza del tributo (ossia all’importo, all’eventuale prescrizione, agli errori di calcolo, ecc.).
Le regole del processo civile e delle relative opposizioni si applicano anche alle esecuzioni forzate dell’Agente della riscossione. Tali norme [2] stabiliscono che le contestazioni formali alla pretesa del creditore vanno fatte entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. E ciò vale anche per le cartelle esattoriali, benché, nella sezione dalle stesse riservata alle indicazioni sulle modalità di impugnazione si fa riferimento a termini diversi. Tali ultime indicazioni, infatti, si riferiscono solo alle contestazioni sulla sostanza del tributo e non a quelle sulla forma della cartella. Per queste ultime – come detto – resta invece fermo il termine più breve di 20 giorni, stabilito dal codice di procedura civile [1]. Il contribuente quindi dovrà prestare massima attenzione, poiché quasi sempre questa specificazione non è mai indicata nella cartella esattoriale e potrebbe trovarsi dinanzi alla possibilità di non poter più svolgere l’impugnazione!
note
[1] Cass. sent. n. 6565 del 14.03.2013.
[2] In questo caso, ci si riferisce all’art. 617 cod. proc. civ. che fissa in 20 giorni il termine per effettuare l’opposizione agli atti dell’esecuzione.
non sono ancora riuscito a trovare il testo integrale della sentenza ma sono convinto che la pronuncia riguardi il caso di cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada la cui giurisdizione, a decidere sull’impugnazione, è affidata al giudice ordinario.
Diversamente, a mio parere, andrebbe specificato che le cartelle aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, possono essere impugnate esclusivamente innanzi alle commissioni tributarie nel termine perentorio di 60 gg.
Bravo Nico!
concordo con Nico e Giulio sulla necessità di specificare, sebbene è sottinteso che una opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o ex L.689/81 possa essere proposta solo davanti al giudice ordinario e mai davanti a una commissione tributaria.
Ho solo dubbio..cosa succede se la cartella esattoriale presenta contemporaneamente vizi formali e sostanziali? Quale sarebbe lo strumento di impugnazione in un caso del genere???
Ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.