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Separazione: la casa coniugale può andare al figlio?

9 Gennaio 2019 | Autore:
Separazione: la casa coniugale può andare al figlio?

Una sentenza assegna l’abitazione al minore: i genitori vivranno con lui a turno e pagheranno le spese a metà. C’entra con il ddl Pillon sull’affido condiviso?

Ti sei appena separato e sta per iniziare la solita, triste battaglia sulla custodia del figlio. Vorresti che restasse con te ma, come prevedibile, anche il tuo ex coniuge pretende lo stesso. Se non riuscirai ad ottenere la piena custodia, ti auguri almeno che il giudice decida di affidarlo un po’ a ciascuno, in modo che il ragazzo non perda il contatto con nessuno. Questo, ovviamente, comporta per tuo figlio avere lo zainetto sempre pronto per passare un periodo di tempo in casa di ciascun genitore. Ora, però, le cose potrebbero ribaltarsi: ad avere la valigia piena potrebbero essere la mamma e il papà. A deciderlo, con una recente sentenza già definita negli ambienti legali «straordinaria», è stato il Tribunale di Matera, assegnando in un caso di separazione la casa coniugale al figlio. Che significa? Significa che il ragazzo non dovrà mai spostarsi dalla sua abitazione: saranno i genitori a fare la staffetta.

La sentenza prevede anche la divisione al 50% delle spese, degli obblighi verso il minore ma anche dei diritti. Il tutto, ovviamente, in un contesto di separazione consensuale e di omologazione, cioè di un accordo tra le parti in cui si ritiene di privilegiare l’interesse del minorenne e non le esigenze dei grandi. Così, in caso di separazione, la casa coniugale può andare al figlio, il quale non perderà il punto di riferimento, per così dire, logistico e ambientale che ha sempre avuto. E non perderà nemmeno il contatto con i genitori: a turno, una settimana o 10 giorni ciascuno (quello che decideranno davanti al giudice) andranno nella casa dove fino a quel momento hanno vissuto tutti insieme per stare con il figlio. È quello che si chiama o che si vorrebbe chiamare – bigenitorialità perfetta, perseguita anche da un contestatissimo disegno di legge noto come ddl Pillon sull’affido condiviso.

Separazione: casa coniugale al figlio e niente assegno

La sentenza del Tribunale di Matera, dunque, può cambiare il modo in cui oggi si decide l’affidamento dei minori ai genitori in caso di separazione. Ciò che è stato concordato, infatti, è che la casa coniugale resti al figlio e che siano i genitori a turno a trasferirsi in quell’abitazione per vivere con il ragazzo. In questo caso, ogni genitore dovrà passare una settimana con il proprio figlio. Sarà tenuto anche a pagare il suo 50% di spese e di costi per vivere (cibo, riscaldamento, corrente elettrica, tasse, vestiti, ecc.).

Non sarà, dunque, il ragazzo a doversi spostare di qua e di là per trascorrere un po’ di tempo con papà e mamma ma dovranno essere questi ultimi a farsi un trolley una volta ogni 15 giorni ed a trasferirsi dal figlio per una settimana. E, soprattutto, dovranno cercarsi un posto dove vivere a settimane alterne.

Siamo, infatti, abituati a vedere come i figli restano nella casa coniugale con uno dei genitori, quello collocatario. Il quale, proprio in virtù dell’affidamento che gli è stato fatto, acquisisce il diritto di restare in quell’abitazione con il ragazzo, anche se non è il proprietario dell’immobile. L’altro genitore può recarsi in quella casa a trovare il figlio in base ad un calendario di frequentazione oppure, sempre in base alle date stabilite, può prelevarlo e portarlo a casa sua per un periodo di tempo.

Questa sentenza, invece, ribalta il concetto. La casa non viene assegnata al genitore collocatario ma al figlio. Entrambi i genitori, quindi, hanno gli stessi diritti di abitazione in quell’immobile. Solo che dovranno farlo a turno, mentre invece il ragazzo da lì non si sposta. Lo scopo dichiarato dal giudice è doppio: da una parte, permettere al figlio di sviluppare un rapporto armonico con i genitori e, dall’altra, ridurre se non addirittura evitare del tutto i conflitti sul diritto all’uso della casa coniugale. Metà per uno e non si discute.

Con questa decisione si risolve anche il problema dell’assegno di mantenimento per il figlio. Ciascuno dei genitori con redditi equivalenti, infatti, nel periodo in cui vive con il figlio deve badare direttamente alle spese quotidiane. Quelle straordinarie, invece (la caldaia che si rompe o il vestiario del figlio), si dividono al 50%.

Separazione: che cosa prevede il ddl Pillon

Come si diceva, c’è chi vede la sentenza del Tribunale di Matera come un’anticipazione del ddl Pillon, il disegno di legge sull’affidamento condiviso [1] presentato ad agosto alla commissione Giustizia del Senato dal parlamentare della Lega Simone Pillon e che ha suscitato molte polemiche con manifestazioni di protesta in più di 100 città italiane. Che cosa prevede questo ddl in caso di separazione? E perché la sentenza che ha assegnato la casa coniugale al figlio anticipa in qualche modo questo provvedimento?

Il disegno di legge mira a garantire l’affido condiviso, il mantenimento diretto del figlio e la bigenitorialità, attraverso la riforma del diritto di famiglia. Vediamo che cosa prevede.

Stesso tempo trascorso con i figli

Una delle riforme previste dal ddl Pillon è quella dell’articolo 337-ter del Codice civile. Impone che, in caso di separazione, il figlio debba trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori, tranne in quei casi in cui sia materialmente impossibile. Il minore, dunque, al di là del rapporto mantenuto dal padre e dalla madre, deve mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi. Gli viene riconosciuto il diritto a ricevere da ognuno di loro ed in modo paritetico la cura, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale e materiale.

A tal fine il figlio deve trascorrere almeno 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. A differenza da quanto stabilito dal Tribunale di Matera, però, il ddl Pillon contempla senza alcuna deroga il doppio domicilio del figlio nelle case dei genitori e non l’assegnazione della casa coniugale al minore.

Se la casa di famiglia è cointestata ai genitori, chi ci resta deve corrispondere un canone a chi se ne va. Oltretutto, non ci può vivere chi:

  • non è il proprietario dell’abitazione;
  • non ha uno specifico diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato o di locazione;
  • non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale;
  • contrae un nuovo matrimonio.

Il figlio, dunque, non avrà più la possibilità di scegliere con quale dei due genitori convivere e che cosa fare con loro, poiché sarà costretto a stare lo stesso tempo con entrambi e ad accettare le attività fissate dal piano genitoriale definito con il giudice. E questo è uno dei motivi di polemica sul testo del senatore leghista: la negazione di questo diritto sarebbe in contrasto con le convenzioni internazionali e con la Costituzione italiana, secondo cui il minore deve essere ascoltato circa le sue volontà.

La mediazione familiare obbligatoria

Altra modifica introdotta dal ddl Pillon sull’affido condiviso è quella che riguarda l’articolo 706 del Codice di procedura civile e, in particolare, l’obbligo di avviare un percorso di mediazione familiare in caso di separazione prima di arrivare da un giudice, anche in caso di violenza domestica e senza un avvocato. Il disegno di legge istituisce un apposito albo di mediatori privati Il che significa altre spese per chi decide di porre fine alla convivenza), i quali, insieme alla famiglia, stabiliscono il piano genitoriale per la gestione condivisa del figlio minorenne. Questo piano prevede i luoghi che il ragazzo può frequentare abitualmente, la scuola ed il percorso formativo, le attività extrascolastiche e le vacanze.

Dicevamo delle maggiori spese. La mediazione, infatti, prevede che sia gratuita solo la prima seduta, mentre tutte gli altri appuntamenti dovranno essere a pagamento. Significa, secondo i detrattori del ddl, che verrà meno il diritto sancito dalla Convenzione di Istanbul di vietare la mediazione con soluzioni alternative al tribunale. Inoltre, l’esclusione di un avvocato sarebbe equiparabile alla negazione del diritto alla difesa.

Niente assegno di mantenimento

Su questo aspetto, il ddl Pillon propone qualcosa di simile rispetto alla sentenza del Tribunale di Matera che ha assegnato la casa coniugale al figlio in un caso di separazione. In pratica, ed in virtù del tempo paritetico trascorso dal figlio con ciascun genitore, viene abolito l’assegno di mantenimento. Padre e madre dovranno farsi carico a parti uguali delle spese ordinarie e straordinarie in proporzione al reddito di ciascuno di loro e d’accordo con il piano genitoriale deciso insieme al mediatore.


note

[1] Ddl n. 735/2018.


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