Atto giudiziale depositato all’ufficio postale: termini per il ritiro


Qual è il termine entro cui ritirare un atto giudiziario o amministrativo (per esempio l’avviso di accertamento di un tributo, una sentenza, un decreto ingiuntivo) depositato all’ufficio postale perché non è stato possibile riceverlo a domicilio?
Risposta: La legge [1] prevede due termini distinti.
– Il plico rimane in giacenza presso la posta per dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso raccomandato ai destinatari non reperiti dal postino.
Scaduto tale termine, l’avviso di ricevimento viene restituito al mittente, con l’attestazione che l’atto non è stato ritirato dal destinatario.
La legge però considera come se il destinatario avesse realmente preso visione dell’atto stesso (facile sarebbe, altrimenti, far finta di niente e non ritirare gli atti consegnati dal postino). Quindi la notifica si considera ugualmente perfezionata allo scadere del decimo giorno.
– Dopo che la ricevuta di ritorno è stata riconsegnata al mittente, l’atto giudiziario/amministrativo rimane presso l’ufficio postale per altri sei mesi, durante i quali il destinatario può sempre ritirarlo. Tuttavia la notifica – come si diceva – si considera già avvenuta al compimento del decimo giorno (ed è da tale giorno decorrono gli eventuali termini per impugnare).
La legge dunque è chiara: i dieci giorni riguardano la restituzione al mittente della sola ricevuta di ritorno. I sei mesi riguardano la restituzione al mittente dell’atto giudiziario o amministrativo non ritirato dall’interessato.
note
[1] Art. 8, comma 3, legge 20.11.1982 n. 890.