È pignorabile la pensione di reversibilità?
Risposta: Le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate fino a un quinto del loro ammontare, per ogni credito, salvo una quota minima necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Pertanto, le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere sequestrate o pignorate nei limiti di un quinto del loro ammontare, facendo salvo comunque l’importo corrispondente al trattamento minimo.
Allo stesso modo, le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate:
– fino a un terzo del loro ammontare, e senza il limite dell’importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di alimenti dovuti dal titolare di dette prestazioni;
– fino a un quinto del loro ammontare, e senza il limite dell’importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dal titolare di dette prestazioni.
Il coniuge divorziato del pensionato può intimare all’Inps, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato, il pagamento dell’assegno di mantenimento detraendolo dalla pensione di quest’ultimo [1].
Pertanto anche le pensioni di reversibilità sono pignorabili negli stessi termini della pensione diretta, salvo che il familiare superstite rinunci all’eredità, cosa che consente di percepire comunque la pensione di reversibilità, ma che elimina, in forza delle rinuncia, i debiti dell’erede compreso quello gravato da pignoramento.
note
[1] INPS circolare n. 43/2003