Poiché l’eredità indivisa, in caso di pluralità di eredi, non appartiene ad uno solo di questi ultimi (cui spetta invece soltanto una quota, ancora non certa nel suo ammontare), non si può procedere al pignoramento del conto corrente intestato ancora al defunto o a tutti gli eredi. Non è, infatti, ancora certo il diritto dell’erede alla quota/parte di conto corrente.
Equitalia non può pignorare la quota del conto corrente dell’erede se l’asse ancora indiviso comprende altri beni


Su una massa indivisa di beni ereditati, l’esattore non può spiccare il pignoramento.
Sui beni caduti in successione è più difficile effettuare il pignoramento. Il creditore, infatti, e così anche Equitalia, non può pignorare la quota di un conto corrente bancario ricevuto in eredità che non è ancora stato diviso tra gli eredi e di cui il debitore sia comproprietario. Questo perché potrebbe essere pignorata una quota che poi, in sede di assegnazione, va a finire a un altro erede.
Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza [1]. Per cui, finché l’asse ereditario non viene diviso, per il creditore è meglio non procedere ad esecuzione forzata.
In generale, l’espropriazione forzata dell’intera quota spettante a un compartecipe di una eredità è di certo possibile, ma solo limitatamente ai beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti).
Inoltre, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato o, se la separazione non è possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa.
Invece, non è possibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie. Infatti, in sede di divisione del bene, potrebbe capitare che venga assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa.
In altre parole, si finirebbe per pignorare in capo al debitore un bene che poi potrebbe proprio non esistere all’interno del suo patrimonio.
note
[1] Cass. sent. n. 6809 del 19.03.2013.