Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Fallimento azienda: se non arriva il TFR versato al fondo di previdenza complementare

18 Gennaio 2019
Fallimento azienda: se non arriva il TFR versato al fondo di previdenza complementare

Ero dipendente di una società poi fallita. Sono stato ammesso allo stato passivo per i miei crediti da lavoro. L’INPS mi ha pagato le retribuzioni e la quota di TFR. Non mi è stata pagata la quota di TFR versata al fondo di previdenza complementare. Ho fatto ricorso all’INPS e l’esito è stato negativo. Mi è stato detto che la quota relativa al fondo di previdenza complementare non è pagabile in quanto non ammessa allo stato passivo. Sono in possesso di dichiarazione del fondo dove risulta che il datore di lavoro non ha mai fatto nessun tipo di versamento. Posso recuperare questi soldi? A chi mi posso rivolgere? 

La previdenza complementare, purtroppo, non è tutelata giuridicamente come la previdenza obbligatoria: in particolare, se il datore di lavoro non versa i contributi o la quota di Tfr alla previdenza complementare, non è prevista la riscossione coattiva da parte dell’ente previdenziale tramite ruolo, al contrario di quanto avviene quando a non essere versati sono i contributi obbligatori o le quote di Tfr all’Inps (addirittura, in questi casi, l’Inps notifica al datore di lavoro un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo). 

In buona sostanza, per quanto riguarda i contributi e la quota di Tfr da versare alla previdenza complementare, non vale né il principio di automaticità delle prestazioni a favore del lavoratore, secondo il quale il dipendente ha comunque diritto alle prestazioni derivanti dall’iscrizione all’ente previdenziale, anche se il datore non effettua i versamenti, né è possibile la riscossione coattiva dell’ente previdenziale nei confronti del datore.

Questo costituisce sicuramente un problema, dal momento che la normativa sulla previdenza complementare (D.lgs. n. 225/2015) non indica chi sia il titolare del credito previdenziale, il lavoratore o l’ente, né prevede la contitolarità nel caso si debba esperire un’azione contro il datore per il mancato versamento di contributi o Tfr. 

Il fondo di previdenza complementare privato, scelto dal lavoratore, non può dunque richiedere direttamente i contributi o la quota di Tfr al datore di lavoro, in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro. In pratica, il fondo può soltanto avvisare il lavoratore dell’esistenza di inadempienze nel versamento dei contributi, ma non può agire giudizialmente nei confronti del datore di lavoro per il versamento dei contributi omessi. 

Risulta invece il lavoratore, come confermato dal prevalente orientamento della giurisprudenza (ad esempio, Tribunale di Roma, sentenza n. 10489/2016), l’unico legittimato ad esperire un’azione giudiziale per ottenere il versamento delle quote di Tfr e dei contributi previdenziali omessi destinati al fondo di previdenza complementare. 

Il lavoratore dipendente, quando esperisce un’azione giudiziale per il recupero di quote del Tfr e contributi non versati alla previdenza complementare, deve però obbligatoriamente chiamare in causa, oltre al datore di lavoro (convenuto), anche il fondo complementare, in quanto legittimato passivo al versamento delle quote di liquidazione e dei contributi previdenziali omessi. È indispensabile chiamare in causa il fondo complementare, considerando che nell’ordinamento sono esclusi i provvedimenti nei confronti di terzi non evocati in giudizio: per ottenere la condanna del datore di lavoro di corresponsione al pagamento dei contributi previdenziali è quindi necessario che l’ente pensionistico sia parte del giudizio. 

In parole semplici, in causa il lavoratore in causa deve far valere il suo diritto soggettivo alla posizione assicurativa, diritto che viene soddisfatto non con la condanna a un versamento diretto nei suoi confronti, ma col versamento dei contributi nei confronti dell’ente previdenziale al quale il lavoratore ha aderito. 

Nel caso in cui l’azienda sia fallita, o interessata da una procedura concorsuale, il lavoratore può beneficiare, però, di una tutela in più: il Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, da non confondere con l’ordinario Fondo di Garanzia Inps (Art.2, L. 297/1982). 

Il Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, istituito presso l’Inps, interviene dietro proposizione di una domanda da parte del titolare della posizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

  la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 

– l’iscrizione a una forma di previdenza complementare al momento di proposizione della domanda (come chiarito nella circolare Inps n.23/2008); 

– l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive, o all’omesso versamento di quote del Tfr; 

– l’apertura di una procedura concorsuale a carico del datore di lavoro. 

Il Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, verificata la sussistenza dei requisiti elencati, versa quanto non conferito al fondo di previdenza complementare a cui il dipendente è iscritto, non direttamente al lavoratore. 

Nello specifico, sono garantiti dal fondo: 

– il contributo del datore di lavoro; 

– il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato; 

– la quota di Tfr conferita al fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato (tale quota, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non può più esser richiesta all’ordinario fondo di garanzia per il Tfr). 

Inoltre, il fondo provvede a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l’indice di rendimento del Tfr. I contributi coperti dal fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l’erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti. Sono quindi esclusi i contributi eventualmente dovuti per l’anzianità, l’invalidità, l’inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa. 

In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l’intervento del fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile, che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In pratica, una volta terminato il rapporto di lavoro dipendente, ci sono 10 anni per rivolgersi al fondo di garanzia per la previdenza complementare dell’Inps. 

Riassumendo, nel caso specifico: 

– prioritariamente, è necessario per il lettore rivolgersi al fondo di garanzia dell’Inps per la previdenza complementare, in quanto la società datrice di lavoro ha subìto una procedura concorsuale; 

– solo nel caso in cui la richiesta non fosse soddisfatta dal fondo di garanzia (ad avviso dello scrivente una risposta negativa non sarebbe comunque giustificabile, considerando che, in base a quanto descritto dal lettore, i presupposti per essere tutelati dal fondo sussistono tutti), il lettore dovrebbe esperire un’azione legale, avvalendosi quindi della tutela di un avvocato, chiamando in causa, oltre ovviamente al datore di lavoro, il fondo di previdenza complementare a cui è iscritto. 

Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA