Fino al 15 settembre ero una lavoratrice dipendente, oggi percepisco la NASPI. Mi hanno proposto una collaborazione part time con ritenuta d’acconto o voucher per un lordo di euro 600 mensili. È meglio la ritenuta o il voucher come modalità? È cumulabile con la Naspi? Se si, il compenso ricevuto viene detratto dalla Naspi? Devo comunicare all’Inps il nuovo reddito anche se resto sotto i 5000 euro annui?
Partendo dal concetto di compatibilità della percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI con eventuale lavoro occasionale (ex voucher) di cui all’art. 54-bis della Legge 21 giugno 2017, n. 96, la Circolare n. 174 del 23 novembre 2018 afferma che il titolare della NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
L’Inps, però, sottrae dai contributi figurativi accreditati sull’indennità di disoccupazione i contributi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali (diversamente il lavoratore occasionale disoccupato avrebbe un accredito di contributi doppio).
Dunque, non essendoci alcuna comunicazione non viene neanche decurtata la NASpI in tal caso.
Differente è il caso del lavoro autonomo occasionale. Si tratta di quelle attività prestate in completa autonomia, ma in modo non continuativo, senza l’apertura di una partita Iva. Anche se bisogna iscriversi alla Gestione Separata INPS se i compensi superano i 5.000 euro annui. Queste attività sono compatibili con l’indennità di disoccupazione NASpI sino a 4.800 euro annui.
Al di sotto di tale importo la Naspi è ridotta in misura pari all’80% del reddito: ciò vuol dire che, se nell’anno l’indennità di disoccupazione complessiva è pari a 5.000 euro al mese ed il reddito da lavoro autonomo occasionale ammonta a 3mila euro, alla Naspi sono sottratti 2.400 euro (il tutto è riproporzionato su base mensile).
In tali casi, inoltre, non bisogna dimenticare che il reddito presunto deve essere comunicato attraverso il modello Naspi Com, che può essere compilato direttamente dal sito dell’Inps, per chi possiede il codice Pin o l’identità Spid, oppure può essere presentato tramite patronato. In mancanza di comunicazione la Naspi viene sospesa.
In definitiva, in risposta alle sue domande è possibile affermare che:
– il lavoro occasionale (ex voucher) le permette di cumulare interamente la NASpI senza alcuna decurtazione e comunicazione all’INPS entro i 5.000 euro annui per anno civile;
– soltanto il lavoro autonomo occasionale viene detratto dalla NASpI;
– soltanto il lavoro autonomo occasionale deve essere comunicato all’INPS.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio
Salve
La mia ulteriore domande è, posso avere un rapporto di lavoro occasionale anche con l’azienda che mi ha licenziato?
Grazie
Buongiorno,
segnalo la circolare è datata 2018, non 2017
SCUSATE MA CON IL LAVORO GLOVO AVENDO FATTO 10 GIORNI DI LAVORO DEVO DICHIARARLI SULLA NASPI? RISULTA UL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GRAZIE A CHI MI RISPONDE