Due mesi fa mi è stata sospesa la patente a seguito di un piccolo incidente. Con lettera del 14 Novembre la prefettura mi scrive che dal 10 novembre avrei potuto riottenere il mio documento di guida ma a tutt’oggi la patente non viene recapitata ai Carabinieri i quali dovrebbero riconsegnarmela. Ho chiesto a questi ultimi di emettere un foglio provvisorio di guida ma si rifiutano, chiedendomi di ottenere io dall’Ufficio postale due righe nelle quali si evince che la lettera non si trova (premetto che ho potuto constatare che la raccomandata non arrivava tramite il numero di spedizione che mi ha dato la prefettura). Alle poste però le due righe non me le scrivono ma tentano di vedere che fine abbia fatto la raccomandata. Cosa posso fare? Preciso che la macchina mi serve per andare a lavorare, che ho due figli di cui uno con invalidità civile e legge 104 art.3 comma 1 e che abito in una zona priva di servizi. Posso fare solo un reclamo alle Poste?
Se la Prefettura ha dato alla lettrice prova dell’invio, è da pensare a parere dello scrivente che l’unica cosa che la stessa possa fare è proporre reclamo alle Poste italiane. Si consiglia, però, di presentare anche una denuncia di smarrimento, specificando ciò che è accaduto (e cioè, che la raccomandata contenente la patente è andata perduta per causa non imputabile alla lettrice), allegando alla stessa il reclamo e l’eventuale risposta delle Poste italiane. Così facendo, la lettrice potrà ottenere un permesso provvisorio necessario per poter guidare ed, eventualmente, potrà attivare la procedura per ottenere un duplicato della patente di guida.
È bene che la lettrice provveda a conservare prova delle spese sostenute, così da poterne chiedere il rimborso alle Poste, responsabili dello smarrimento. Purtroppo i tempi saranno lunghi: l’unica soluzione che si ritiene più idonea a parere dello scrivente, in quanto consentirà alla lettrice di ricevere quantomeno un permesso provvisorio, resta comunque quella di procedere come sopra descritto.
Si segnala, altresì, il servizio di ricerca della patente di guida messo a disposizione dal sito istituzionale della prefettura italiana: http://www.prefmi.it/patenti_dove/. Si tratta solamente di un ulteriore passaggio che si segnala per scrupolo.
Per quanto riguarda il reclamo, nel caso in cui la lettrice non dovesse ottenere alcun risultato, potrà procedere con la citazione in giudizio delle Poste Italiane al fine di chiedere il risarcimento del danno subito. Normalmente, le Poste non rispondono al reclamo prima di quarantacinque giorni.
Infine, si segnala la possibilità di ricorrere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel caso in cui la risposta al reclamo non sia soddisfacente: in questo caso, la lettrice potrà presentare all’Autorità un’istanza (definita di conciliazione), che si svolge in sede locale con l’eventuale assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori. La procedura di conciliazione deve concludersi con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito negativo, la lettrice potrà chiedere all’Autorità di definire la controversia, avvalendosi eventualmente anche dell’assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori.
Tale procedura, comunque, non impedirà alla stessa di adire l’Autorità giudiziaria.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva