Pensione sociale ed assegno sociale 2019: che cosa cambia, chi ha diritto al trattamento, come fare domanda, quanto spetta.
L’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di assistenza, riconosciuta dall’Inps, che spetta ai cittadini anziani che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alla pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti previdenziali.
Per ottenere l’assegno sociale non è necessario aver versato un minimo di contributi all’Inps, in quanto non si tratta di un trattamento di previdenza, ma di assistenza.
Dal 2019, il requisito di età per accedere all’assegno sociale sale, come indicato in un recente messaggio dell’Inps [1], a 67 anni: l’età a partire dalla quale si può ottenere l’assegno sociale, difatti, è la stessa prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.
A partire dal 1° gennaio 2019 salirà, però, anche l’importo dell’assegno sociale [5], grazie all’aumento delle pensioni determinato dalla perequazione, cioè dall’adeguamento al costo della vita, pari all’1,1%. In base a quest’incremento saranno elevati, tra l’altro, i limiti di reddito per avere accesso alla prestazione.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sull’assegno sociale 2019: che cosa cambia, a quanto ammonta, chi ne ha diritto, come si chiede.
Indice
Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale, per l’anno 2019, le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2019, in quanto è stato elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo , qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11 .907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge).
I limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale, sia personale che proprio e del coniuge, sono stati modificati in base alla rivalutazione del trattamento, pari all’1,1% (devono essere ancora confermati ufficialmente dall’Inps). Non sono previsti limiti correlati all’indicatore Isee per il diritto all’assegno, mentre il limite Isee, pari a 9.360 euro, assieme a ulteriori limiti patrimoniali, è previsto nel caso in cui l’assegno sociale sia integrato con la pensione minima di cittadinanza.
Attualmente l’unico limite connesso alle condizioni economiche per l’erogazione dell’assegno sociale resta il reddito: tra i redditi utili a determinare la soglia limite devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell’Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.
Non devono essere considerate ai fini del limite di reddito, invece, le seguenti voci:
- Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole povere la liquidazione) e le relative anticipazioni; sono escluse dal computo anche le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come il Tfs (trattamento di fine servizio) o l’Ips (indennità premio di servizio);
- reddito dell’abitazione principale;
- arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività prestata all’estero;
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
- assegni conferiti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
- vitalizi per gli ex combattenti della guerra 1915/1918.
Deve essere considerata solo parzialmente tra i redditi, inoltre, la pensione liquidata col calcolo contributivo, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.
In particolare, il trattamento integralmente contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell’ammontare dell’assegno sociale.
L’assegno sociale, nel 2019, è pari a 457,99 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.953,87 euro.
L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:
- ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai non coniugati con reddito sino a 5.953,87 euro annui, spetta in misura ridotta;
- ai coniugati con reddito da 5.953,87 euro sino a 11.907,74 euro annui, spetta in misura ridotta.
La riduzione dell’assegno sociale opera in modo che questa prestazione, sommata al reddito del pensionato, non determini il superamento dell’importo massimo annuale (differente, come abbiamo visto, per i beneficiari coniugati e non coniugati).
In pratica, per determinare a quanto ammonta l’assegno mensile, si deve sottrarre il reddito annuo (proprio, o proprio e del coniuge, per gli sposati) dalla soglia limite, e dividere per 13. Facciamo alcuni esempi pratici:
- Carlo ha diritto all’assegno sociale, non è coniugato, e possiede redditi annui computabili per un totale di 3mila euro; per calcolare l’ammontare dell’assegno sociale mensile spettante dobbiamo effettuare queste operazioni: (5.953,87- 3mila)/13; Carlo avrà dunque diritto a un assegno mensile pari a 227,22 euro;
- Marco ha diritto all’assegno sociale, è sposato; possiede redditi annui computabili per un totale di 3mila euro, mentre la moglie possiede redditi annui computabili per un totale di 5mila euro ; per calcolare l’ammontare dell’assegno sociale mensile spettante dobbiamo effettuare queste operazioni: (11.907,74 – 8mila)/13; Marco avrà dunque diritto a un assegno mensile pari a 300,59 euro.
Nel caso dei coniugati, se il risultato dell’espressione dovesse essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale, si avrà comunque diritto al solo ammontare pieno dell’assegno (salvo quanto vedremo in merito alla maggiorazione sociale).
Dal 2019, le persone con invalidità riconosciuta prima del compimento del 67° anno di età, che già percepiscono la pensione d’inabilità o l’assegno mensile di assistenza (pensione d’invalidità civile), hanno diritto al compimento di 67 anni alla conversione dei trattamenti in assegno sociale.
L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2019 è concesso a 67 anni di età e non più a 66 anni e 7 mesi, proprio come l’assegno sociale ordinario. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2019, è pari a:
- 372,98 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.906,72 euro annui; a determinate condizioni reddituali è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,01 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 457,99 euro mensili;
- 372,98 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.814,34 euro; a determinate condizioni reddituali è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,01 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 457,99 euro mensili.
I limiti di reddito dell’assegno sociale sostitutivo sono diversi da quelli previsti per l’assegno sociale, in quanto devono applicarsi i limiti validi per i trattamenti di invalidità spettanti in precedenza; inoltre, devono essere considerati solamente i redditi personali, e non quelli del coniuge
Nel 2019, nel dettaglio, il limite di reddito per la pensione per gli invalidi civili totali è pari a 16.814,34 euro, ed il limite per ricevere l’assegno spettante agli invalidi civili parziali è pari a 4.906,72 euro.
L’importo dell’assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:
- maggiorazione base, pari a 12,92 euro mensili (considerando l’incremento dell’1,1%), spettante, dal 2001 [3], a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.121,83 euro, se non sposati, o inferiore a 12.790,96 euro, se coniugati (i limiti di reddito si riferiscono al 2019); questa maggiorazione spetta in misura piena ai non coniugati sino a 5.953,87 euro di reddito annuo, ed ai coniugati sino a 12.623 euro annui;
- l’incremento al milione, o maggiorazione sino a 191,46 euro, spettante, dal 2002 [4], per i pensionati con almeno 70 di età, con reddito sino a 8.442,85 euro, se non sposati, o sino a 14.396,72 euro, se coniugati (valori 2019); l’incremento spetta in misura piena ai non coniugati con reddito sino a sino a 5.953,87 euro ed ai coniugati con reddito sino a 11.907,74 euro; questa maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se Marco possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).
La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.
Sono esclusi dal computo i seguenti redditi:
- trattamenti di famiglia;
- indennità ed assegni di accompagnamento e di assistenza;
- pensioni di guerra;
- indennizzi risarcitori per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni;
- reddito dell’abitazione principale.
Sono inclusi nel computo del reddito (a differenza di quanto osservato per l’assegno sociale) i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le eventuali anticipazioni, assieme alle competenze arretrate soggette a tassazione separata.
L’assegno sociale può essere richiesto utilizzando le seguenti modalità:
- tramite il portale web dell’Inps, se il beneficiario è in possesso del Pin per l’accesso ai servizi telematici, dello Spid o della Cns, carta nazionale dei servizi, accedendo all’area Servizi per il cittadino;
- tramite contact center dell’Inps, chiamando il numero 803.164, oppure 06.164.164 per le utenze mobili;
- tramite patronato o intermediari dell’Istituto.
Alla domanda devono essere allegati:
- l’autocertificazione dei dati personali;
- la dichiarazione della situazione reddituale;
- la dichiarazione di responsabilità, riguardo eventuali ricoveri presso strutture sanitarie, con retta a carico dello Stato (in questi casi, difatti, l’assegno sociale è ridotto dell’80%, se la retta è a totale carico dello Stato, oppure del 25%, se la retta versata dal beneficiario o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale).
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia rigettata, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del diniego.
note
[1] Messaggio Inps n. 4570/2018.
[2] Art. 67 L. 448/1998; Art.52 L.488/1999.
[3] Art. 70, Co.1, L. 388/2000.
[4] Art. 38, L. 448/2001.
[5] Inps Circ. n. 122/2018.
Mia mamma 64 annirimasta vedova il 15 giugno mio papà nn aveva contributi e rimasta senza niente come può fare?