Come difendersi contro un decreto penale di condanna


In soli 15 giorni bisogna decidere la migliore strategia difensiva: questo è il brevissimo tempo a disposizione per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
Il decreto penale di condanna è il provvedimento finale del procedimento penale chiamato “procedimento per decreto”: un procedimento speciale che si conclude senza l’intervento dell’imputato, senza lo svolgimento di un vero e proprio processo penale.
Infatti, in tale procedimento, il Pubblico Ministero, entro sei mesi dall’inizio delle indagini preliminari, può fare una richiesta motivata al Giudice affinchè emetta il decreto penale, consistente nella condanna al pagamento di una pena pecuniaria che può essere diminuita anche fino alla metà del minimo [1].
Da tenere ben presente che la condanna al pagamento della pena pecuniaria contenuta nel decreto rappresenta pur sempre una condanna penale e non amministrativa. Infatti nel decreto stesso è indicata anche una breve descrizione del fatto e delle norme penali violate [2].
Nel decreto è contenuto anche l’avviso che l’imputato può proporre opposizione entro 15 giorni. I 15 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui si è ricevuto il decreto e, se il quindicesimo giorno è festivo, allora è valido anche il giorno successivo non festivo [3]. In questo brevissimo arco di tempo l’imputato al quale è “arrivato” il decreto può opporsi, depositando, personalmente o anche tramite il proprio difensore, una dichiarazione di opposizione al decreto penale nella cancelleria del Giudice.
Attenzione: nella dichiarazione è obbligatorio indicare gli estremi del decreto, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso; è invece facoltativo nominare un proprio difensore di fiducia; è infine sempre facoltativo chiedere al Giudice il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o il patteggiamento [4].
Ora, per capire se e quando “conviene” fare l’opposizione si tenga ben presente che:
– con il decreto penale non si pagano le spese di giustizia;
– in uno dei tre giudizi che si possono chiedere con la dichiarazione di opposizione al decreto penale (immediato, abbreviato, patteggiamento) si può essere condannati a una pena anche più grave (cioè di importo maggiore o addirittura detentiva) rispetto a quella stabilita nel decreto penale [5].
Ricapitolando: se si fa opposizione al decreto si andrà incontro a un vero e proprio processo penale con le sue regole e soprattutto i suoi tempi. Tempi che sono abbastanza brevi per la celebrazione del giudizio abbreviato e del patteggiamento e invece sono un po’ più lunghi per la celebrazione del giudizio immediato.
Quindi, se il decreto penale si riferisce a un reato commesso molto tempo prima potrebbe anche essere conveniente fare l’opposizione chiedendo il giudizio immediato, correndo il “rischio” di affrontare un processo penale durante il quale il reato potrebbe “cadere” in prescrizione.
Comunque, nel caso in cui si dovesse “ricevere” un decreto penale di condanna, poiché i tempi sono molto ristretti e gli aspetti da valutare sono molteplici e soprattutto delicati, è sempre consigliabile rivolgersi al più presto a un avvocato penalista che sappia analizzare con estrema professionalità tutti i minimi dettagli del caso in questione per poi tutelare al meglio gli interessi del proprio assistito.
note
[1] Art. 459 cod. proc. pen.
[2] Art. 460 cod. proc. pen.
[3] Art. 172 cod. proc. pen.
[4] Art. 461 cod. proc. pen.
[5] Art. 464 cod. proc. pen.
Inutili fare commenti, censurate quelli scomodi….
Inutile fare commenti tanto censurate quelli critici