Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: ecco come funziona


Una recente circolare dell’INPS illustra le novità della riforma Fornero relative al congedo di paternità facoltativo e obbligatorio.
La riforma Fornero ha introdotto importanti novità circa la possibilità per i padri lavoratori, che non siano dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, di beneficiare di giorni di congedo per la cura dei figli neonati [1]. La nuova disciplina è stata oggetto di una recente circolare dell’Inps [2] che qui si sintetizza.
Il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità obbligatorio e di quello facoltativo entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. In particolare, il congedo obbligatorio permette al padre di usufruire di un giorno per stare con il proprio bambino. Si tratta di un diritto autonomo aggiuntivo (e non alternativo) a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Invece, il congedo di paternità facoltativo, consistente nella fruizione di uno o due giorni continuativi, è concesso solo qualora la madre lavoratrice scelga di non usufruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Infatti, se il padre beneficia del congedo facoltativo, la madre lavoratrice anticipa la conclusione del congedo post partum di un numero di giorni pari al numero di quelli fruiti dal padre.
Di conseguenza, mentre il congedo di paternità obbligatorio è un diritto autonomo e incondizionato del padre, il congedo facoltativo è diritto derivato e condizionato da quello della madre lavoratrice.
In ogni caso il padre può beneficiare del congedo facoltativo anche se la madre, pur avendone diritto, non ha usufruito del congedo di maternità.
Indennità
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro, a meno che non sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Come beneficiare del congedo
Il padre che vuole godere del congedo deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, almeno cinque giorni prima, le date in cui intende fruirne e, se si tratta di congedo richiesto in relazione all’evento nascita del bambino, facendo riferimento alla data presunta del parto.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta la dichiarazione con cui la madre lavoratrice afferma di rinunciare alla fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.
Tale dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
I congedi non possono essere frazionati ad ore ma possono essere richiesti solo a giorni.
Il padre può usufruire del congedo obbligatorio e facoltativo anche durante l’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.
note
[1] Articolo 4, comma 24, lettera a) L. 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
[2] Circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013.