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Pensione d’inabilità civile 2019

26 Giugno 2019 | Autore:
Pensione d’inabilità civile 2019

Pensione per invalidi civili totali: chi ne ha diritto, a quanto ammonta nel 2019, requisiti di reddito, come fare domanda.

Ti hanno dichiarato invalido al 100%, ma non inabile alle mansioni, a proficuo lavoro, o in modo permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa? In altre parole, ti è stata riconosciuta la “sola” invalidità civile del 100%? Oppure, nonostante il riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività, dell’inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro, non hai gli anni di contributi necessari per le prestazioni collegate a queste condizioni?

Forse non sai che, possedendo il 100% d’invalidità, puoi avere comunque diritto a una prestazione di assistenza da parte dell’Inps: si tratta della pensione per invalidi civili totali, o pensione d’inabilità civile.

L’importo di questa prestazione è lo stesso previsto per la pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali (dal 74 al 99%), ma i limiti di reddito per il diritto al sussidio sono più elevati. Inoltre, perché spetti il trattamento non è necessario possedere lo stato di disoccupazione, come invece previsto per la pensione d’invalidità civile.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sulla pensione d’inabilità civile 2019: a quanto ammonta, chi ne ha diritto, quali sono i limiti di reddito, come si richiede, quali sono gli adempimenti previsti.

Che cos’è la pensione d’inabilità civile?

La pensione d’inabilità civile, o pensione per gli invalidi civili totali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità civile riconosciuta del 100%, se non supera determinati limiti di reddito.

Chi ha diritto alla pensione d’inabilità civile?

Per ottenere la pensione d’inabilità civile per invalidi civili totali bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • essere invalidi di età compresa tra i 18 e i 67 anni (l’età limite per richiedere la prestazione originariamente prevista, pari a 65 anni, è stata elevata in base agli incrementi alla speranza di vita media), con una riduzione della capacità lavorativa pari al 100%;
  • essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • avere un reddito annuo non superiore a 16.664,36 euro annui, per il 2018; per l’anno 2019 il limite è stato elevato a 16.814,34 euro, in base alla rivalutazione dei limiti di reddito, pari allo 0,9%;
  • per il diritto al sussidio non è richiesto lo stato di disoccupazione e non sono previsti limiti collegati all’indicatore Isee del nucleo familiare.

A quanto ammonta la pensione d’inabilità civile

La pensione d’inabilità civile nel 2019 aumenta da 282,55 euro mensili a 285,66 euro; l’ammontare mensile spettante agli invalidi civili totali è uguale a quello spettante agli invalidi civili parziali.

Domanda di pensione d’inabilità civile

Perché si abbia diritto alla pensione d’inabilità civile è prima necessario che sia riconosciuta un’invalidità in misura pari al 100%. È dunque necessario, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, inviare all’Inps, tramite portale web, call center o patronato, domanda d’invalidità. Qui la Guida alla domanda d’invalidità per conoscere, passaggio per passaggio, la procedura.

Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità al 100% dalla commissione medica, si deve richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite call center o patronato.

Adempimenti pensione d’inabilità civile

Per confermare la sussistenza delle condizioni per il diritto all’inabilità civile, come il rispetto dei limiti di reddito e il requisito dell’assenza di ricoveri (requisito necessario soltanto se si percepisce anche l’assegno di accompagnamento), una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps delle dichiarazioni di responsabilità. Per quanto riguarda le condizioni reddituali,  è necessaria la compilazione del modello Red, una sorta di dichiarazione dei redditi semplificata che si deve presentare entro il 31 marzo di ciascun anno. In questa dichiarazione, l’invalido deve specificare tutti i redditi prodotti nell’anno, compresi quelli esenti, che non si dichiarano nel 730.

Per saperne di più: Red, quando va presentato.

Il modello Icric deve essere invece presentato, sempre entro il 31 marzo di ciascun anno, per dichiarare eventuali ricoveri. La presentazione del modello Icric è necessaria solo se l’invalido al 100% percepisce anche l’inennità di accompagnamento.

Il disabile, per aver diritto all’accompagno, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, i trattamenti sono ridotti in proporzione alla durata del ricovero.

Sono esclusi dalla dichiarazione i ricoveri in ospedale per terapie contingenti o dovuti a malattie non connesse con l’invalidità; inoltre, non sono rilevanti i ricoveri per i quali la retta della struttura sia risultata a totale o a parziale carico del disabile o dei familiari e i ricoveri in day hospital.

Quali redditi rilevano per la pensione d’inabilità civile?

Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il diritto alla prestazione, rileva solo il reddito personale annuo dell’invalido, mentre non si contano i redditi dei familiari.

Per la precisione, nella determinazione del reddito rilevante devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Una recente informativa dell’Inail [1], analizzate le fonti normative in materia, chiarisce che, ai fini dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali e della pensione d’inabilità civile, i redditi da considerare sono i seguenti:

• stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, etc.:
• redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, BOT e CCT, etc.);
• redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
• redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
• redditi da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
• redditi relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
• trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.

In base a quanto indicato dall’Inps nelle istruzioni del modello AP70 (Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile), ossia nella dichiarazione dei dati rilevanti per la concessione dell’assegno d’invalidità e della pensione d’inabilità, devono essere indicati, tra i vari redditi, anche gli arretrati, i conguagli, le indennità di fine rapporto, e le eredità.

Gli importi dei redditi da indicare sono, come chiarito dalla Cassazione, quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.

Quali redditi non rilevano per la pensione d’inabilità?

I redditi esclusi dal computo sono invece i seguenti:
• pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli invalidi civili, essendo prestazioni esenti dall’Irpef;
• rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
• assegni per l’assistenza personale continuativa;
• rendita Inail ai superstiti in caso di morte del titolare;
• assegno funerario;
• rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
• pensioni di guerra di ogni tipo, assieme alle relative indennità accessorie;
• assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
• pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia;
• soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
• sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
• sussidi a carattere assistenziale e prestazioni assimilate;
• rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera AVS.

Non rileva il reddito dell’abitazione principale.

Superamento limiti di reddito per la pensione d’inabilità civile

Se l’interessato supera la soglia di reddito annuale per la pensione d’inabilità civile, entro 30 giorni deve inviare un’immediata comunicazione all’Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione.

La comunicazione può essere inviata attraverso il patronato, o il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare il sopraggiungere di una situazione di incompatibilità.


note

[1] Cass. sent. n.5962/2018.

[2] Cass. sent. n. 13880/2013; Cass. sent. n. 853/2013.

[3] Inps mess. n. 3043/2008.

[4] Informativa Inail 13/02/2019.


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