Le comunicazioni tra amministrazioni e sindacati non devono ledere la privacy del lavoratore il quale, in caso di violazione della propria riservatezza, può rivolgersi al Garante privacy avanzando richiesta di interruzioni delle divulgazioni illecite dei dati.
Garante privacy: divieto di rivelare gli straordinari dei dipendenti pubblici


Vietata la trasmissione ai sindacati dei nominativi sul lavoro straordinario dei pubblici dipendenti
Salvo diversa previsione di legge o regolamentare, le comunicazioni ai sindacati sulle ore di lavoro straordinario del dipendente pubblico devono essere inoltrate in forma anonima.
Lo ha deciso di recente il Garante sulla privacy [1], chiamato a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da un Commissario di polizia penitenziaria per il quale, il dipartimento di competenza, aveva inoltrato alle organizzazioni sindacali tutti i dati sul lavoro straordinario effettuato, comprensivi degli estremi identificativi.
Nel caso specifico, l’Amministrazione ha commesso un’illecita intromissione nella sfera privata del soggetto perché, nell’Accordo Nazionale quadro per il personale del Corpo di polizia penitenziaria attualmente vigente, si prevede espressamente che le informazioni attinenti al lavoro straordinario debbano essere trasmesse alle organizzazioni sindacali senza specificare nome e cognome dei lavoratori cui i dati si riferiscono [2].
I sindacati impiegano i dati raccolti per valutare le modalità di ripartizione delle ore di lavoro straordinario o la corretta erogazione dei trattamenti accessori [3]. È di tutta evidenza, dunque, come l’acquisizione dei nominativi non soltanto è superflua, ma potrebbe anche arrecare seri danni al lavoratore qualora se ne facesse un uso improprio, contrario ai principi a tutela e fondamento della privacy del pubblico impiegato.
Pertanto se il Garante è tenuto a disporre il blocco delle ulteriori comunicazioni illecite addebitando le spese, per un eventuale ricorso a tutela dei propri diritti, al Ministero di appartenenza del lavoratore.
note
[1] Doc. web n. 2288474.
[2] Art. 10, comma 9 dell’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004.
[3] Punto 5.3 del provvedimento dell’autorità garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico).